Art. 1957 codice civile: Scadenza dell'obbligazione principale | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1957 codice civile: Scadenza dell’obbligazione principale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale (1), purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (2).

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Commento

Istanza: domanda con la quale si attivano i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sono effettivamente utilizzabili per ottenere il pagamento.

 

(1) La norma si applica anche alla fideiussione solidale, nel qual caso il creditore può agire, a sua scelta, nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

 

(2) Il termine indicato dalla norma è un termine di decadenza.

Esso tende a spingere il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al quale deve essere chiesto l’adempimento dell’obbligazione, al fine di evitare che il fideiussore rimanga nell’incertezza determinata dall’attesa della richiesta del suo intervento per un tempo indefinito. A tal fine se, entro il termine indicato dalla norma (che decorre dalla data di scadenza dell’obbligazione principale) il creditore non si attiva, perde il suo diritto, a meno che le parti non abbiano rinunciato ad avvalersene.

 

 

 

Giurisprudenza annotata

Fideiussione

In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie la S.C. ha ravvisato l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, anche considerando che la legge autorizza il locatore ad agire per la risoluzione del contratto decorsi venti giorni dalla scadenza del canone ineseguito). Rigetta, App. Torino, 19/09/2007

Cassazione civile sez. III  11 luglio 2014 n. 15902

 

Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica l’art. 1957 c.c. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale.

Tribunale Roma sez. IX  07 luglio 2014 n. 14688  

 

La decadenza, prevista dall’art. 1957 c.c., del diritto del creditore di esigere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria in caso di mancata tempestiva proposizione delle istanze in via di esecuzione o di cognizione contro il debitore principale, può essere oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla libera disponibilità della parti.

Tribunale Teramo  09 ottobre 2013 n. 921

 

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Dichiara inammissibile, App. Bologna, 17/02/2011

Cassazione civile sez. VI  24 settembre 2013 n. 21867  

 

La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del

Tribunale Roma sez. VIII  22 giugno 2013 n. 13713  debitore.

 

Vale a qualificare come contratto autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione, della clausola di "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. In forza dell'anzidetta clausola, infatti, l'obbligo del garante di pagare alla banca immediatamente, a semplice richiesta scritta, la previsione derogatrice dell'art. 1939 c.c., in forza della quale le parti abbiano espressamente convenuto che la garanzia manterrebbe i suoi effetti anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, e la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni di cui agli art. 1956 e 1957 c.c., inducono a escludere il carattere di accessorietà dell'obbligazione di garanzia, che invece si connota per una piena autonomia rispetto al rapporto principale garantito.

Corte appello Palermo sez. III  04 giugno 2013 n. 953  

 

 

Pubblica amministrazione

L'art. 75, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 risponde all'esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale per cui, in aderenza alla ratio che permea l'istituto, i casi di esclusione per insanabilità della cauzione provvisoria sono riconducibili esclusivamente alle ipotesi di: mancata presentazione della cauzione provvisoria (a tale situazione è equiparato il caso di chi dichiara genericamente un impegno pro futuro a presentare la cauzione provvisoria, ovvero di chi dichiara di esserne in possesso, senza produrre materialmente la garanzia); produzione di una garanzia del tutto sprovvista degli elementi di cui al cit. art. 75 comma 4, relativi all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, c.c. e all'operatività «a semplice richiesta scritta»; polizza o cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito, che è elemento essenziale ad substantiam del contratto di garanzia; polizza o cauzione non intestata a tutte le imprese associande nel caso di ATI costituenda; cauzione prestata da intermediari non iscritti o cancellati dall'albo di cui all'art. 106, d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, o che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; polizza o cauzione non sottoscritta dal garante o priva di sottoscrizione autenticata, se espressamente richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione; polizza o cauzione materialmente falsa.

Consiglio di Stato sez. IV  18 dicembre 2013 n. 6088



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