(CODICE CIVILE-art. 1739)
                             Art. 1739. 
 
                   (Obblighi dello spedizioniere). 
 
  Nella scelta della via, del mezzo e delle  modalita'  di  trasporto
della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del
committente e, in mancanza, a operare secondo il  migliore  interesse
del medesimo. 
 
  Salvo che gli sia stato  diversamente  ordinato  e  salvi  gli  usi
contrari,   lo   spedizioniere   non   ha   obbligo   di   provvedere
all'assicurazione delle cose spedite. 
 
  I premi, gli  abbuoni  e  i  vantaggi  di  tariffa  ottenuti  dallo
spedizioniere devono essere accreditati al committente,  salvo  patto
contrario.