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(CODICE CIVILE-art. 1739)
Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere).
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto
della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del
committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse
del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi
contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere
all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo
spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto
contrario.