Cosa succede a un uomo che picchia una donna?
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Cosa succede a un uomo che picchia una donna?

20 Febbraio 2023 | Autore:
Cosa succede a un uomo che picchia una donna?

Percosse, lesioni e maltrattamenti: tutti i reati che può commettere un uomo violento. Quando scatta il codice rosso? Come funziona l’allontanamento d’urgenza?

La legge condanna ogni forma di violenza, sia fisica che morale. Perfino gli abusi psicologici possono costituire reato: si prenda ad esempio il marito che continuamente insulta e mortifica la moglie, sia in famiglia che in presenza degli altri. Con questo articolo ci soffermeremo su un altro aspetto: vedremo cioè cosa succede a un uomo che picchia una donna.

La risposta è sin troppo evidente: chi alza le mani commette reato. La legge però prevede una risposta sanzionatoria diversa a seconda del tipo di condotta e alle sue conseguenze. Inoltre, nei casi di violenza di genere l’ordinamento giuridico prevede una speciale procedura accelerata che prende il nome di “codice rosso”. Lo scopo è quello di dare priorità alle vittime ritenute particolarmente deboli di fronte all’aggressore. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa succede a un uomo che picchia una donna.

Quali sono i reati che commette un uomo violento?

Picchiare una persona è reato, a prescindere dal sesso della vittima. A seconda delle circostanze, però, si possono integrare delitti diversi. Ad esempio, una cosa è sferrare un pugno su una spalla altro è colpire qualcuno in pieno volto. Di seguito i principali reati che può commettere un uomo che usa violenza.

Quando c’è reato di percosse?

Picchiare una persona può integrare il reato di percosse [1]. Per la precisione, la legge punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia.

Per malattia non deve intendere solamente la lesione anatomica (la ferita causata da una lama o da un oggetto contundente, ad esempio), ma anche la riduzione apprezzabile di funzionalità dell’organismo [3].

La percossa, al contrario, consiste in una violenza che genera soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere. Si pensi allo schiaffo non eccessivamente violento oppure a un lieve pugno sulla spalla.

Secondo la giurisprudenza, non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una rilevante sensazione dolorifica, cioè a cagionare l’altrui male [4].

Il delitto di percosse è procedibile a querela di parte: ciò significa che la persona che picchia un’altra potrà essere perseguito a norma di legge solamente se la vittima, entro tre mesi dall’aggressione, provvede a sporgere querela presso le autorità competenti (carabinieri, polizia, ecc.).

Quando c’è reato di lesioni personali?

A seconda che l’aggressione abbia provocato una malattia o una semplice sensazione di dolore, potrà essere qualificata come lesione o percossa.

Come anticipato, la “malattia” non si riduce alla classica ferita lacero-contusa, potendo essa consistere anche in una patologia che metta in pericolo la vita della persona offesa (si pensi ad un trauma cranico), ovvero nella malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (frattura ad un piede), o ancora nell’indebolimento permanente di un senso o di un organo (si pensi ad un violento colpo agli occhi, dal quale segue un danno grave alla vista). In questi casi si suole parlare di lesioni personali gravi, punite con la reclusione da tre a sette anni [5].

La lesione è gravissima, con pena fino a dodici anni, se dal fatto deriva una conseguenza insanabile, la perdita di un senso o di un arto, una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare.

Quando c’è reato di maltrattamenti?

Secondo il Codice penale [6], scattano i maltrattamenti nel caso di comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti della persona con cui si convive.

I maltrattamenti non presuppongono necessariamente l’utilizzo della violenza fisica, potendo consistere anche in vessazioni di tipo psicologico: si pensi alla moglie costantemente umiliata durante il rapporto matrimoniale.

Elemento fondamentale del reato è la convivenza che si ha non soltanto tra persone che vivono sotto lo stesso tetto ma anche tra soggetti che si sono separati, purché tra loro vi sia ancora ragione di frequentarsi: è il caso dei genitori che, nonostante siano oramai divorziati, continuano a vedersi nell’interesse dei figli.

Elemento fondamentale del reato di maltrattamenti è l’abitualità: le azioni del responsabile devono essere durature, non essendo sufficiente il verificarsi di singoli atti distanti nel tempo l’uno dall’altro.

Ad esempio, il marito che dà uno schiaffo alla moglie può rispondere di percosse o di lesioni, ma non di maltrattamenti.

La pena prevista per il reato di maltrattamenti è la reclusione da tre a sette anni. La sanzione è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso su una donna in stato di gravidanza. Ulteriori aumenti di pena sono previsti nel caso di lesioni gravi riportate a seguito dei maltrattamenti.

Uomo picchia una donna: cos’è il codice rosso?

Un uomo che picchia una donna rischia di commettere uno dei reati sopra visti (percosse, lesioni personali o maltrattamenti) a seconda del tipo di condotta concreta.

Come anticipato in apertura, le violenze sulle donne rientrano nel cosiddetto “codice rosso”.

Il codice rosso è la denominazione assunta dalla procedura d’urgenza destinata alla violenza di genere e a quella familiare.

In pratica, se viene denunciato un reato consistente in soprusi tra familiari o conviventi oppure in atti di violenza o persecuzione nei confronti di donne, magari legate da un vecchio rapporto sentimentale con il reo, allora scatta il codice rosso, con conseguente obbligo per la polizia di intervenire immediatamente.

La procedura d’urgenza denominata codice rosso funziona pressappoco così. Una volta ricevuta la denuncia/querela, la polizia deve immediatamente comunicare la notizia di reato alla Procura competente, anche oralmente (ad esempio, con una telefonata).

Il magistrato del pubblico ministero, ricevuta la querela dalla polizia giudiziaria, ha tre giorni di tempo per assumere informazioni direttamente dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

Così facendo, il pm potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al giudice l’emissione di una misura cautelare (tipo l’allontanamento da casa o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima).

Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di comprovate esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.

A prescindere dalla valutazione in merito all’applicazione di una misura cautelare, il pubblico ministero delega le indagini agli organi competenti, avvertendoli che le investigazioni devono avvenire senza ritardo.

In pratica, il codice rosso favorisce non solo la maggiore speditezza delle indagini, ma anche l’intervento diretto del pubblico ministero, il quale è tenuto a convocare in brevissimo tempo la persona offesa oppure il denunciante (se persona diversa).

Per quali reati scatta il codice rosso?

Il codice rosso scatta solamente per i seguenti delitti da ricondursi nell’ambito di una violenza familiare o di genere:

  • maltrattamenti contro un familiare o un convivente;
  • violenza sessuale (anche di gruppo oppure su minori);
  • stalking;
  • revenge porn;
  • lesioni personali gravi;
  • sfregio del viso (reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Quali sono le conseguenze per un uomo che picchia una donna?

Un uomo che picchia una donna rischia gravi conseguenze. Innanzitutto, se la colpevolezza dovesse essere confermata dal giudice, l’uomo che ha usato violenza rischia la condanna alla reclusione, nei limiti previsti per ciascun tipo di reato.

Va poi ricordato che, se la violenza è commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza, la pena è sempre aumentata [7].

Al di là della condanna finale, un uomo che picchia una donna rischia di incorrere nell’allontanamento dalla casa familiare.

L’allontanamento è una misura cautelare può essere disposta dal giudice quando il magistrato del pubblico ministero, sulla scorta delle sue indagini, ne abbia fatto richiesta al fine di tutelare la vittima.

In pratica, l’allontanamento dalla casa familiare prescinde da una sentenza di condanna: viene disposta già durante la fase delle indagini preliminari, qualora si ritenga che, per le vittime, la permanenza in casa del soggetto indagato sia pericolosa.

Secondo la legge [8], con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice ordina all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice.

Ma non è finita. La legge ha pensato anche alle esigenze dei familiari che rimangono in casa, i quali potrebbero trovarsi in difficoltà economiche a causa dell’allontanamento dell’unica persona che era fonte di reddito.

La legge sul codice rosso, nell’ottica del rafforzamento della tutela delle vittime di violenza di genere e familiare, ha introdotto il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [9].

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare: cos’è?

Un’altra misura molto importante per far fronte alla violenza sulle donne è quella che prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese [10].

In pratica, si tratta di una misura (pre)cautelare prevista nei confronti degli individui che si sono macchiati di delitti per lo più commessi in ambito familiare e per i quali si ritiene sia opportuno provvedere con immediatezza all’allontanamento.

Il provvedimento può essere adottato indifferentemente nei confronti di un uomo o di una donna: tuttavia, è innegabile il fatto che tale misura sia stata pensata per gli uomini che picchiano le donne.

note

[1] Art. 581 cod. pen.

[2] Art. 582 cod. pen.

[3] Cass., sent. n. 10643 del 09.12.1996.

[4] Cass., sent. del 12.03.1971.

[5] Art. 583 cod. pen.

[6] Art. 572 cod. pen.

[7] Art. 61, nr. 11-quinquies, cod. pen.

[8] Art. 282-bis cod. proc. pen.

[9] Art. 387-bis cod. pen.

[10] Art. 384-bis cod. pen.

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