Il 30 dicembre 2020, ADM ha pubblicato un aggiornamento della Circolare 49/2020 (Prot. 495536/RU) nel corpo della quale è stato chiarito che il reference number di cui si parla nello statement on origin è effettivamente il REX.
Peraltro, considerando che moltissime aziende non sono ad oggi titolari di REX ma sono, d’altro canto, esportatori verso UK, l’ADM ha concesso l’uso del codice EORI (seguito dall’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “Luogo e data” del modulo) in luogo del REX, sempre, naturalmente, per le operazioni il cui valore supera i 6.000 euro (per le quali non è necessario utilizzare il REX number) e in attesa dell’allestimento del nuovo Portale unionale REX.
Al fine di rendere poi più semplice la compilazione della dichiarazione di origine, è stato anche pubblicato un fac-simile del modulo.
Peraltro, la Trade and Cooperation Detailed Guidance on the Rules of Origin, pubblicata da UK il 29.12.2020 (citata esplicitamente da ADM in nota 2 della Circolare 49/2020) a pagina 11, paragrafo 2.3.2, afferma che in UE l’Export Reference Number (ERN) è il REX, mentre in UK sarà utilizzato il codice EORI (ovviamente EORI GB): nel paragrafo non sembrano essere riportate le eccezioni previste da ADM in caso di mancanza di numero REX.
La stessa Guidance prevede, poi, che gli operatori che non dovessero essere obbligati ad utilizzare l’ERN (in altri termini, per le spedizioni sotto i 6.000 euro) dovranno compilare la dichiarazione riportando l’indirizzo completo dell’esportatore.
Ad oggi, almeno in Italia e salvi successivi chiarimenti specifici, fermo restando che i titolari di REX non dovranno far altro che riportare il numero assegnato da ADM come REX (senza procedere ad alcuna integrazione o comunicazione specifica), tutti gli operatori potranno rilasciare la dichiarazione senza indicare altro che l’indirizzo completo e la data (oltre che la firma) nel caso di esportazioni di valore fino a 6.000 euro.
Coloro che dovessero esportare verso UK merci di origine preferenziale ai sensi del TCA (Trade and Cooperation Agreement) di importo superiore ai 6.000 euro e non fossero titolari di REX, potranno indicare il proprio codice EORI IT (in ogni caso necessario per esportare verso UK così come per esportare verso qualsiasi altra destinazione al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea) specificando, nel campo luogo e data, il proprio indirizzo completo.
UK, sempre nella citata Detailed Guidance, informa poi che le dichiarazioni del fornitore non saranno indispensabili al momento dell’esportazione ma potranno essere prodotte successivamente, in forma retroattiva: cosa già prevista dal nostro CDU e che UK ha fatto propria, evidentemente riferendosi ai propri operatori economici.