GIURIA o giurì in "Enciclopedia Italiana" - Treccani - Treccani

GIURIA o giurì

Enciclopedia Italiana (1933)

GIURIA o giurì


Parola entrata in italiano dall'inglese jury, attraverso il francese, per denotare un corpo di cittadini, che, dopo aver giurato, sono chiamati a giudicare del fatto in Corte d'assise. La giuria è istituzione che risale ai primi tempi della monarchia normanna in Inghilterra; le prime norme precise si trovano nelle Assisi di Clarendon (1166) e di Northampton e questo sistema di giudizio divenne generale alla fine del sec. XIII. In Inghilterra nei giudizî criminali intervengono due giurie: il Grand Jury, composto di non più di 23 persone e di non meno di 12, decide con almeno 12 voti favorevoli se l'accusato è da sottoporsi a giudizio; e il Trial Jury (o Petty Jury o Traverse Jury), che consiste di 12 giurati (8 nelle corti di contea), i quali decidono all'unanimità del fatto, in base alle testimonianze presentate.

L'Assemblea costituente francese adottò l'istituzione dei due giurì, ma ben presto il giurì d'accusa fu soppresso, mentre si ammise che la giuria giudicante si pronunciasse a maggioranza. Dalla Francia la giuria si diffuse in Europa; in Italia il solo stato che l'adottasse, fu il Piemonte, e solo per i giudizî di stampa, col regio editto 26 marzo 1848; con la legge 13 novembre 1859 furono istituite nel regno d'Italia le Corti d'assise col giurì (v. corte, XI, p. 542).

Si chiamano comunemente giurì o giurie anche le commissioni incaricate di assegnare i premî di esposizioni, di competizioni sportive o di altro genere.

Pei giurì d'onore v. duello, XIII, p. 254.

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