Residenti nel Regno Unito (EU Settlement Scheme) – Ambasciata d'Italia a Londra

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Residenti nel Regno Unito (EU Settlement Scheme)

ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA: 07/02/2024

 

I contenuti pubblicati dall’Ambasciata sul tema dello EU Settlement Scheme hanno una finalità esclusivamente informativa e non hanno valore legale.

L’Ambasciata non può fornire assistenza legale personalizzata per seguire i casi individuali o per la compilazione di domande ai sensi dello EU Settlement Scheme presso l’Home Office, né può fornire un’interpretazione della normativa britannica.

Se un quesito non trova risposta in questa pagina, è possibile contattare l’Ambasciata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato esclusivamente a segnalazioni concernenti i diritti dei cittadini italiani che hanno aderito o desiderano aderire allo EU Settlement Scheme: londra.brexit@esteri.it.

 

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RESIDENTI NEL REGNO UNITO

Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea, che tutela i diritti in materia di assistenza sanitaria, pensioni, prestazioni sociali, ricongiungimento familiare, accesso all’istruzione per i cittadini europei residenti nel Paese prima del 31 dicembre 2020.

Per continuare a risiedere nel Regno Unito dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, è necessario, come cittadini europei, registrarsi allo “EU Settlement Scheme” messo a punto dalle Autorità britanniche.

 

Registrarsi allo EU Settlement Scheme

Possono accedere allo EU Settlement Scheme principalmente:

  • i cittadini Europei, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e svizzeri residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020;
  • i familiari di cittadini UE residenti in UK con pre-settled status o settled status.

Il processo di registrazione allo EU Settlement Scheme si è concluso il 30 giugno 2021.

È ancora possibile fare richiesta per ottenere uno status ai sensi dello EU Settlement Scheme in casi limitati, ad esempio con una “domanda tardiva” o con una domanda di ricongiungimento familiare. La domanda allo EU Settlement Scheme può essere presentata principalmente tramite l’App “EU Exit: ID Document Check” o sul sito internet dell’Home Office. Il procedimento si compone dei seguenti passaggi:

1) Fornire una prova valida d’identità (passaporto biometrico o carta d’identità nazionale).

2) Fornire prove valide di permanenza continuativa nel Regno Unito. Si raccomanda di consultare l’elenco completo, a cura del Governo britannico, delle prove di residenza.

3) In caso di domanda di ricongiungimento familiare, fornire prove della relazione familiare con il cittadino UE con cui ci si vuole ricongiungere.

4) In caso di “domanda tardiva”, fornire prove delle valide motivazioni (“reasonable grounds”) che hanno portato a presentare domanda dopo la scadenza del 30 giugno 2021.

5) Superare il controllo dei precedenti penali a cura delle competenti Autorità britanniche per tutti i maggiori di 18 anni.

Una volta presentata la richiesta si otterrà un numero identificativo, denominato UAN (Unique Application Number) e successivamente, se la domanda è stata presentata correttamente e, nel caso di domande tardive, le “valide motivazioni” che giustificano il ritardo sono state approvate da parte delle Autorità britanniche, si riceverà un Certificate of Application (CoA), il quale conferma la protezione temporanea dei diritti di residenza in attesa dell’esito finale della domanda.

La domanda viene poi valutata nel dettaglio dall’Home Office, con i seguenti esiti:

  1. settled status”: permesso di soggiorno permanente, si ottiene se si hanno cinque anni o più di residenza continuativa nel Regno Unito. Questo status, una volta ottenuto, dà diritto ad assentarsi fino a un massimo di 5 anni continuativi e offre la possibilità di poter acquisire, presentando apposita domanda, la cittadinanza britannica;
  2. pre-settled status”: permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a completare il periodo minimo di residenza di cinque anni che consente successivamente di accedere al settled status. Con questo status sono possibili assenze limitate durante i cinque anni di residenza nel Regno Unito (massimo 6 mesi ogni 12 mesi). Una singola assenza di massimo 12 mesi è permessa per: gravidanza, grave malattia, studio, formazione professionale, assegnazione di incarico lavorativo all’estero, Covid-19. Assenze superiori a quelle consentite possono precludere l’accesso al settled status. In caso di assenze superiori ai due anni si perderà il pre-settled status.
  3. Rigetto o rifiuto della domanda: per insufficienza di prove e/o documentazione a supporto della richiesta o per mancanza di requisiti.

 

Domande tardive

Dal 1° luglio 2021, i cittadini italiani e i loro familiari che risiedono nel Regno Unito sono tenuti a dimostrare il rispettivo diritto a risiedere nel Paese.

Chi era residente nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 ma non ha presentato domanda ai sensi dello EU Settlement Scheme entro la scadenza del 30 giugno 2021 potrebbe trovarsi in posizione irregolare nel Regno Unito.

È possibile presentare una “domanda tardiva” (“late application”) ai sensi dello EU Settlement Scheme solo in presenza di valide motivazioni che giustifichino il ritardo della richiesta oltre i termini stabiliti, così come indicato dalle Autorità britanniche.

Le domande tardive, pertanto, devono includere “valide motivazioni” (“reasonable grounds for late applications”). Tra le principali (ma non esaustive) motivazioni vi sono:

  1. un genitore, tutore o autorità locale non ha presentato domanda per conto di un minore;
  2. individui che hanno avuto una grave malattia tale da non consentire di presentare domanda per tempo;
  3. individui che necessitano di assistenza continua;
  4. individui con esperienze di maltrattamenti e violenza domestica tali da non consentire di presentare la domanda in tempo.

La Guida ufficiale dell’Home Office (“EU Settlement Scheme: caseworker guidance”),cita, inoltre, alcune motivazioni che invece non sono più generalmente considerate valide, tra le quali:

  • ignorare l’obbligo di registrarsi allo EUSS;
  • mancanza di connessione internet e/o di competenze informatiche
  • limitata conoscenza della lingua inglese;
  • motivi legati alle precedenti restrizioni vigenti durante la pandemia COVID-19;
  • generiche circostanze personali legate a impegni lavorativi e/o di studio.

Si ricorda nuovamente che tutte le motivazioni elencate sopra non sono esaustive.  L’Home Office non esclude inoltre di accettare altre motivazioni gravi (“compelling practical or compassionate reason”). Ogni caso, infatti, verrà analizzato individualmente da parte delle Autorità britanniche, alla luce delle sue particolari circostanze e delle prove prodotteSi raccomanda pertanto un’attenta lettura del sito Internet e Guida ufficiale dell’Home Office.

In ogni caso, è bene includere quante più informazioni e prove possibili a giustificazione di una domanda tardiva dopo la scadenza del 30 giugno 2021. Nel caso in cui vengano presentate informazioni o prove giudicate insufficienti riguardanti la “valida motivazione”, l’Home Office non è tenuto a contattare il richiedente per domandare documentazione integrativa, ma potrebbe direttamente rigettare la domanda.

 

Si ricorda che la scadenza del 30 giugno 2021 non si applica a tutti. Il sito dell’Home Office cita, tra le altre, le seguenti deroghe:

  1. i familiari che si ricongiungono a un cittadino UE con pre-settled status o settled status che entrano nel Regno Unito con un Family Permit hanno 90 giorni, dal loro ingresso, per presentare domanda;
  2. i cittadini UE che desiderano ricongiungersi con un familiare con pre-settled status o settled status nel Regno Unito dopo il 1° aprile 2021 non hanno scadenze, ma devono di norma presentare domanda e attendere l’esito finale prima di recarsi nel Regno Unito. Se si fa ingresso nel Regno Unito come turista (visitor) per poi presentare domanda di ricongiungimento, tale domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal proprio arrivo;
  3. per i bambini nati o adottati nel Regno Unito dopo il 1° aprile 2021la scadenza è 90 giorni dalla nascita/adozione.

Se si presenta domanda al di fuori dei termini appena citati, vale la disciplina delle “domande tardive” e la dimostrazione di “valide motivazioni”.

 

Chi può accedere allo EU Settlement Scheme

Possono fare richiesta di accesso allo EU Settlement Scheme primariamente i cittadini UE, i cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e svizzeri residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020, nonché i familiari di cittadini UE residenti in UK con pre-settled o settled status.

Vi sono inoltre ulteriori categorie che possono presentare una domanda allo EUSS. Una lista completa è consultabile sul sito ufficiale dell’Home Office: Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status): Who can apply – GOV.UK (www.gov.uk)

In linea generale, l’accesso allo EU Settlement Scheme è consentito a quanti erano residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020. La domanda può essere presentata anche da quanti abbiano risieduto per più di cinque anni nel Regno Unito e siano in grado di provare la propria “residenza storica” nel Paese e di non aver lasciato il Regno Unito da più di 5 anni.

 

Titolari di permesso a tempo indeterminato britannico

I titolari di un permesso a tempo indeterminato britannico (Indefinite Leave to Remain or Enter in the UK) non sono obbligati a effettuare la registrazione allo EU Settlement Scheme, ma ne hanno piena facoltà.

Lo EU Settlement Scheme conferisce, infatti, benefici aggiuntivi, tra cui il diritto di risiedere all’estero fino a cinque anni senza perdere lo status acquisito (rispetto ai soli due anni di assenza previsti dall’Indefinite Leave to Remain).

Si ricorda, ad ogni buon fine, che la scadenza per presentare domanda era quella del 30 giugno 2021.

Pertanto, i titolari di permesso di soggiorno permanente britannico, nel caso in cui decidano di presentare domanda dopo il 30 giugno 2021, dovranno includere prove di “valide motivazioni” che giustifichino il ritardo (vedi paragrafo dedicato alle domande tardive).

La Guida ufficiale dell’Home Office, aggiornata in data 16 gennaio 2024 (pagine 50 e 51), riporta alcuni esempi di motivazioni che possono essere considerate come valide dall’Home Office.

 

Titolari di documenti di residenza permanente rilasciati secondo la normativa Europea

I “documenti di residenza permanente” (permanent residence documents) a suo tempo rilasciati dal Regno Unito ai sensi della normativa europea non sono più validi dal 30 giugno 2021.

I titolari di tali documenti dovevano presentare domanda ai sensi dello EU Settlement Scheme per regolarizzare la propria residenza nel Paese. La data di scadenza per presentare tale domanda era quella del 30 giugno 2021. Gli interessati, nel caso in cui decidano di presentare domanda dopo il 30 giugno 2021, dovranno produrre prove di “valide motivazioni” che giustifichino il ritardo. La Guida ufficiale dell’Home Office, aggiornata in data 16 gennaio 2024 (pagine 50 e 51), riporta alcuni esempi di motivazioni che possono essere considerate come valide dall’Home Office.

 

Minori di 21 anni

Anche i minori di 21 anni devono presentare domanda di accesso allo EU Settlement Scheme. Una volta presentata domanda, avranno automaticamente diritto allo stesso status del genitore. Nel caso in cui i genitori non abbiano nessuno dei due status, i figli potranno comunque richiedere il pre-settled status o il settled status.

I figli nati in Regno Unito dopo che uno dei genitori abbia acquisito il settled status sono automaticamente cittadini britannici. Bisogna invece presentare domanda ai sensi dello EU Settlement Scheme per i figli nati dopo il 31 dicembre 2020 nel Regno Unito da genitori titolari di pre-settled status (entro 90 giorni dalla nascita o adozione).

 

Ricongiungimento familiare

I familiari,  di qualsiasi nazionalità, di un cittadino europeo con pre-settled status o settled status hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dello EU Settlement Scheme, senza limiti di tempo. Per poter accedere al ricongiungimento familiare bisogna dimostrare che la relazione fosse antecedente al 31 dicembre 2020 e occorre rispettare le condizioni poste dalle Autorità britanniche. Sono ammessi al ricongiungimento, secondo quanto stabilito dalle Autorità britanniche

  1. coniuge;
  2. partner in unione civile (Civil Partner);
  3. partner duraturo (Durable Partner);
  4. figli o nipoti minori di 21 anni (anche nati dopo il 31 dicembre 2020), inclusi quelli del partner;
  5. figli o nipoti maggiori di 21 anni a carico, inclusi quelli del partner;
  6. genitori o nonni a carico, inclusi quelli del partner.

Il tipo di richiesta da effettuare dipende dalla nazionalità del familiare. I familiari cittadini europei possono richiedere direttamente il pre-settled status o il settled status. Il Governo britannico raccomanda di fare domanda e attendere l’esito finale prima di raggiungere il Regno Unito (normalmente utilizzando l’App “Eu Exit: ID Document check”).I familiari che fanno ingresso nel Regno Unito come turisti per poi presentare domanda allo EUSS hanno 90 giorni di tempo, dal loro ingresso, per presentare tale domanda.

I familiari cittadini non-europei dovranno invece prima richiedere un c.d. EUSS Family Permit  al di fuori del Regno Unito e poi presentare richiesta di pre-settled status o settled status una volta entrati nel territorio britannico ed entro 3 mesi dall’ingresso.

 

Passaggio da pre-settled a settled status

Dopo cinque anni di residenza continuativa nel Regno Unito, è possibile richiedere la conversione del pre-settled status in settled status. Residenza continuativa significa che per 5 anni non si è stati assenti per più di 6 mesi ogni 12 mesi dal Regno Unito. Se si interrompe la residenza continuativa a causa di un’assenza non giustificata dalla durata di più di 6 mesi ogni 12, si perde la possibilità di ottenere il settled status.

Tuttavia, sono contemplate alcune assenze superiori a 6 mesi ogni 12, che non interrompono la residenza continuativa. Tra queste si citano, a titolo di esempio:

  • un periodo di massimo 12 mesi per un motivo importante quali: parto, malattia grave, studio, formazione professionale, assegnazione di incarico lavorativo all’estero o a causa del COVID-19;
  • servizio militare obbligatorio di qualsiasi durata;
  • tempo trascorso all’estero alle dipendenze del Governo britannico (inclusi i familiari);
  • tempo trascorso all’estero nelle forze armate o come familiare di qualcuno nelle forze armate.

Se si sono trascorsi più di 12 mesi al di fuori del Regno Unito a causa della pandemia COVID-19, si raccomanda di consultare (qui) la Guida ufficiale del Governo britannico.

Per una lista completa di assenze permesse si rimanda alla Guida ufficiale dell’Home Office, sezione intitolata “Qualifying residence”: EU Settlement Scheme: caseworker guidance – GOV.UK (www.gov.uk)

Al momento, per convertire il pre-settled status in settled status, è necessario presentare domanda di settled status. Si segnala che, laddove i controlli britannici (ad es. National Insurance Contributions) non rilevino cinque anni di residenza, bisognerà fornire ulteriori prove dei cinque anni di soggiorno continuativo nel Regno Unito.

Se non si fa domanda di settled status, il Governo britannico estenderà automaticamente di due anni tutti quei pre-settled status che, a ridosso della scadenza, non siano stati convertiti in settled status. L’Home Office si riserva di revocare questa estensione e il pre-settled status stesso se non si soddisfano più i requisiti per il pre-settled status, a causa, per esempio, di una prolungata assenza non giustificata (The Home Office may cancel your pre-settled status if they think you no longer meet the requirements for it, for example because you’ve been outside the UK for more than 6 months in a 12 month period”).

 

Provare e aggiornare il proprio “status digitale”

Una volta ricevuto lo status o il Certificate of Application, sarà possibile visualizzarlo online (c.d. “status digitale”) e aggiornare le informazioni in esso contenute. Come indicato sul sito dell’Home Office, i titolari di uno status ai sensi dell’EU Settlement Scheme sono tenuti a mantenere aggiornati i propri dati personali, quali ad esempio numero di passaporto/carta di identità, nonché indirizzo email e numero di telefono collegati al proprio status digitale. Si potrebbero altrimenti riscontrare serie difficoltà ad accedervi.

Il pre-settled status e il settled status sono esclusivamente digitali. Questo significa che non verrà rilasciato un documento fisico che comprovi il possesso di tale status. Tramite la propria pagina personale si potrà generare un codice di condivisione (share code) per consentire di dimostrare (ad esempio al proprio datore di lavoro, ad agenti immobiliari o funzionari bancari) l’esistenza di un permesso di soggiorno a proprio nome.

È possibile aggiornare il proprio status digitale, incluso il numero di passaporto, utilizzando questo servizio.

 

DOMANDE FREQUENTI

Sei titolare di uno status EUSS (EU Settlement Scheme) e hai un nuovo passaporto o carta d’identità?

Ricordati di aggiornare il tuo profilo online EUSS (“digital status”) inserendovi i dati del nuovo documento.

Per evitare possibili disagi alla frontiera britannica, le Autorità del Regno Unito raccomandano di registrare il documento d’identità con cui si viaggia sullo “status digitale” personale. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di recesso tra Unione Europea e Regno Unito, i cittadini Europei titolari di pre-settled status o settled status possono viaggiare da/per il Regno Unito anche con la propria carta d’identità nazionale, purché valida (sino al 31 dicembre 2025 anche con quella cartacea, successivamente solo con quella elettronica).

1.       Vai sul sito governativo britannico di riferimento – Update your UK Visas and Immigration account details: Update your UKVI account details – GOV.UK (www.gov.uk) – ed effettua il log-in con le credenziali personali in tuo possesso.

2.       Una volta effettuato il log-in si potranno cambiare e aggiornare una serie di dati personali (indirizzo, telefono, e-mail e altro).

3.       Nella sezione “Identity Document” sarà possibile prendere visione di una lista di documenti collegati al proprio status.

4.       Per aggiungerne uno nuovo (passaporto o carta d’identità) selezionare “add a new identity document”.

5.       Segui le istruzioni su schermo e carica una foto o una scansione del nuovo documento di viaggio. È importante che tutti i dati che figurano sul documento di viaggio siano ben leggibili.

6.       Se il documento è stato caricato correttamente si riceverà un’email di conferma da parte dell’Home Office.

7.       Lo EU Settlement Resolution Centre, a cura delle competenti Autorità britanniche, può fornire assistenza su vari aspetti legati a una domanda di pre-settled status o settled status.

8.       È possibile rivolgersi a un’associazione accreditata presso le autorità britanniche che si occupa del sostegno dei cittadini UE che hanno aderito o desiderano aderire allo EUSS.

 

Per quanto tempo mi posso assentare dal Regno Unito se ho ottenuto il pre-settled status?

I titolari di pre-settled status possono assentarsi per massimo 6 mesi ogni 12 mesi per tutto il quinquennio della propria residenza continuativa. In caso di periodi superiori d’assenza che non rientrino nelle eccezioni ammesse si perde il diritto ad accedere al settled status.

Un periodo di assenza superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 12, è concesso nel caso di gravidanza, grave malattia, studio, formazione professionale, assegnazione di incarico lavorativo all’estero o causa Covid-19. Il periodo di assenza ha inizio a partire dal giorno successivo in cui si è lasciato il Regno Unito.

In tale caso sarà necessario giustificare l’assenza con prove adeguate in sede di presentazione di domanda di settled status. Ad esempio, per una malattia grave, bisogna presentare le cartelle cliniche a riprova del fatto che le proprie condizioni di salute (o quelle di un familiare stretto) non consentivano di tornare nel Regno Unito.

Ai sensi della normativa britannica, i possessori di pre-settled status possono assentarsi fino a due anni consecutivi senza perdere il proprio status. In caso di assenze non giustificate superiori a tale periodo, si perde automaticamente il pre-settled status (You’ll lose your pre-settled status automatically if you spend more than 2 years in a row outside the UK, the Channel Islands or the Isle of Man.)

In caso di assenze dovute alla pandemia COVID-19, si raccomanda di prendere attenta visione del sito dell’Home Office: Coronavirus (COVID-19): EU Settlement Scheme – guidance for applicants – GOV.UK (www.gov.uk)

 

Se in possesso di pre-settled status, la mia assenza connessa al COVID-19 rientra tra le ragioni consentite dall’Home Office?

Alcune assenze legate alla pandemia da COVID-19 possono essere ricomprese in quelle consentite per non interrompere la propria residenza continuativa nel Regno Unito. Ad esempio rientrano in questa fattispecie gli studenti iscritti alle università britanniche che hanno ricevuto l’autorizzazione a seguire le lezioni da remoto e si sono dunque assentati per meno di 12 mesi. Tuttavia sarà necessario produrre quante più documentazioni possibili nel momento in cui si procederà a presentare domanda di settled status. Per maggiori informazioni su quali tipi di casi sono ricompresi è possibile consultare il seguente link.

 

Se mi assento dal Regno Unito per più di 12 mesi perdo il pre-settled status?

No. Il pre-settled status si perde automaticamente solo se si trascorrono più di due anni consecutivi all’esteroTuttavia occorre che le assenze rientrino nelle motivazioni ammesse dalle autorità britanniche e avere prove sufficienti che possano sostenere la propria posizione nel momento in cui si presenterà domanda per l’accesso al settled status. Qualora le proprie assenze non rientrino nelle motivazioni ammesse, non si potrà accedere al settled status.

 

Quanto posso assentarmi dal Regno Unito se ho ottenuto il settled status?

Il settled status consente di assentarsi fino a un massimo di 5 anni consecutivi. La Guida Ufficiale dell’Home Office riporta quanto segue: “Where an applicant is granted settled status (indefinite leave to enter or remain under Appendix EU), their status will lapse when they have been absent from the UK and Islands for a period of more than 5 consecutive years” 

 

Se sono in possesso del settled status e sposto la mia residenza in Italia, rischio di perdere lo status acquisito?

No. Il settled status non è connesso alla residenza nel Paese, ma consente di risiedere nel Regno Unito a tempo indeterminato e di assentarsi fino 5 anni consecutivi. Il settled status e l’iscrizione all’A.I.R.E. sono due istituti diversi che attengono l’uno alla legislazione del Regno Unito e l’altro a quella dell’Italia e non sono, perciò, tra loro comunicanti. Per i trasferimenti di residenza in Italia da un paese estero occorre seguire le procedure previste dalla legislazione italiana. Per l’iscrizione all’A.I.R.E. nel Regno Unito si prega di contattare il Consolato di riferimento.

 

Sono residente nel Regno Unito da prima di dicembre 2020 ma non ho ancora presentato domanda allo EU Settlement Scheme, sono ancora in tempo per fare domanda?

La scadenza posta dalle Autorità britanniche per presentare una domanda di status di cui allo EU Settlement Scheme (EUSS) era il 30 giugno 2021. I cittadini UE residenti nel Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020 possono presentare una “domanda tardiva” solo in presenza di valide motivazioni che giustifichino tale ritardo. Per maggiori dettagli, e una lista non esaustiva di motivazioni ritenute valide, si rimanda al sito governativo britannico di riferimento: Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status): Who can apply – GOV.UK (www.gov.uk)

 

Posso effettuare domanda di ricongiungimento familiare con mia sorella o mio fratello residenti nel Regno Unito con settled o pre-settled status?

No. Il ricongiungimento familiare è possibile solo tra coniugi, partner civili, coppie durature, genitori o nonni a carico e figli o nipoti. Si raccomanda di consultare il sito Internet del Governo britannico (Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status): Applying as the family member of someone from the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein – GOV.UK (www.gov.uk)).

 

Ho letto che dal 1° ottobre 2021 non si potrà utilizzare la carta d’identità per entrare nel Regno Unito.

Corretto. I cittadini UE, dal 1° ottobre 2021, sono tenuti a essere in possesso di un valido passaporto per l’ingresso nel Regno Unito. Tuttavia, l’articolo 14 dell’Accordo di recesso tra Unione Europea e Regno Unito salvaguarda il diritto di utilizzare la carta d’identità nazionale (purché valida) per fare ingresso nel Regno Unito per le seguenti categorie: i possessori di pre-settled status o settled status, i lavoratori transfrontalieri, i cittadini UE con permesso per ricongiungimento familiare all’interno dello EU Settlement Scheme, i cittadini con permesso per trattamento sanitario nel Regno Unito. L’Home Office raccomanda che la carta d’identità sia registrata sul proprio status digitale in modo da evitare inconvenienti alla frontiera britannica. È possibile aggiungere un documento al proprio status digitale utilizzando questo servizio. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il prospetto informativo messo a disposizione dalla Commissione UE al seguente link.

 

Ho fatto domanda ai sensi dello EU Settlement Scheme, ma non ho ancora ricevuto una risposta definitiva. Posso viaggiare con una “domanda pendente”?

Il “Certificate of Application”, ricevuto per email, elenca i diritti associati a una domanda pendente. In linea generale, i cittadini UE con una domanda pendente ai sensi dello EU Settlement Scheme possono viaggiare da e per il Regno Unito a condizione che siano in possesso di un “Certificate of Application”. Tuttavia, anche nella prassi, i funzionari di frontiera nel Regno Unito possono richiedere al viaggiatore ulteriori prove della propria residenza nel Regno Unito. Vi sono regole differenti per i familiari in ricongiungimento che desiderano entrare nel Regno Unito con una domanda pendente. Si raccomanda di consultare le direttive ufficiali dell’Home Office a questo link Entering the UK under the EU Settlement Scheme and EU Settlement Scheme family permit – GOV.UK (www.gov.uk)  La Guida ufficiale del Governo britannico contiene maggiori informazioni per chi intende viaggiare con una domanda pendente.

 

Ho effettuato la domanda di EU Settlement Scheme ma non ho ancora ricevuto risposta dall’Home Office: cosa devo fare?

Coloro che hanno effettuato una valida richiesta ai sensi dello EU Settlement Scheme (anche dopo il 30 giugno 2021) vedranno i propri diritti garantiti sulla base del “Certificate of Application”. A causa di alcuni ritardi è possibile che occorrano diversi giorni per ricevere l’esito della propria richiesta. Il possesso del Certificate of Application non equivale al possesso di uno status all’interno dello EU Settlement Scheme. Qualora non si sia ricevuto il Certificate of Application occorrerà contattare lo EU Settlement Resolution Centre.

 

Cosa posso fare in caso di rigetto o rifiuto della mia domanda da parte dell’Home Office?

Nel caso in cui la propria domanda venga rifiutata (“refused”)  per motivi di ammissibilità (“eligibility”) da parte delle competenti Autorità britanniche, è possibile:

  • Presentare ricorso al Tribunale di primo livello (“appeal to the First-tier Tribunal”) entro 14 giorni dal momento in cui si riceve notifica del rifiuto (28 se ci si trova al di fuori del Regno Unito);
  • Richiedere la revisione amministrativa (“administrative review”) entro 28 giorni dal momento in cui si riceve notifica del rifiuto. ATTENZIONE: come annunciato dal Governo britannico, dal 5 ottobre 2023 non è  più possibile fare istanza di revisione amministrativa in caso di rifiuto della domanda. A partire da tale data si potrà dunque ricorrere solamente al Tribunale di primo livello tramite “appeal” (v. punto sopra).

Nel caso in cui la domanda venga rigettata (“rejected”) per motivi di validità (“validity”), ad esempio perché non vi sono “valide motivazioni” per il ritardo nell’ aver presentato domanda dopo il 30 giugno 2021, è possibile:

  • Presentare ricorso giurisdizionale alla High Court (“judicial review”), solitamente entro 3 mesi dalla decisione;

 

La mia azienda (o proprietario di casa, o università) può chiedere di provare il mio diritto a risiedere nel Regno Unito?

Sì. Dal 1° luglio 2021 (Right to Work e Right to Rent) i cittadini europei devono provare il proprio titolo di residenza nel Regno Unito tramite la condivisione di un codice provvisorio (“share code”) da fornire ai soggetti interessati e aventi diritto.

 

Il mio matrimonio è stato celebrato dopo il 31 dicembre 2020, posso fare domanda di ricongiungimento familiare?

Per poter accedere al ricongiungimento familiare nell’ambito dello EU Settlement Scheme, il matrimonio (o unione civile) deve essere stato celebrato entro il 31 dicembre 2020. Se questo non è possibile, bisognerà dimostrare che la relazione fosse già duratura al 31 dicembre 2020. Per relazione duratura s’intende, per esempio, aver convissuto per almeno due anni, o condividere responsabilità genitoriale al 31 dicembre 2020. Per maggiori dettagli si rimanda alla Guida ufficiale dell’Home Office.

 

LINK UTILI

Home Office, Guida ufficiale dello EU Settlement Scheme: EU Settlement Scheme: caseworker guidance – GOV.UK (www.gov.uk)

Home Office, sito web sullo EU Settlement Scheme: Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status): Overview – GOV.UK (www.gov.uk)

Home Office, Guida ufficiale su assenze causa COVID-19: Coronavirus (COVID-19): EU Settlement Scheme – guidance for applicants – GOV.UK (www.gov.uk)

Home Office, sito web su ingresso nel Regno Unito con EU Settlement Scheme: Entering the UK under the EU Settlement Scheme and EU Settlement Scheme family permit – GOV.UK (www.gov.uk)

Home Office, sito web per aggiornare il proprio status digitale: Update your UK Visas and Immigration account details: Overview – GOV.UK (www.gov.uk)

 

È possibile chiedere sostegno alle varie associazioni che operano nel campo dell’assistenza legale dei cittadini UE nel Regno Unito. Il sito del Governo britannico mette a disposizione una lista di associazioni a questo link Get help applying to the EU Settlement Scheme – GOV.UK (www.gov.uk)

È inoltre possibile rivolgersi a un consulente in materia di immigrazione. Una lista di consulenti autorizzati dal Governo britannico è consultabile al sito Office of the Immigration Services Commissioner (OISC)

L’Independent Monitoring Authority (IMA), ente deputato alla tutela dei diritti dei cittadini UE nel Regno Unito, può ricevere segnalazioni da parte dei cittadini europei inerenti a eventuali problematiche connesse con lo EU Settlement Scheme.

Lo EU Settlement Resolution Centre può fornire assistenza su vari aspetti legati a una domanda di pre-settled status o settled status.

 

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I contenuti pubblicati dall’Ambasciata sul tema dello EU Settlement Scheme hanno una finalità esclusivamente informativa e non hanno valore legale.

L’Ambasciata non può fornire assistenza legale personalizzata per seguire i casi individuali o per la compilazione di domande ai sensi dello EU Settlement Scheme presso l’Home Office, né può fornire un’interpretazione della normativa britannica.

Se un quesito non trova risposta in questa pagina, è possibile contattare l’Ambasciata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato esclusivamente a segnalazioni concernenti i diritti dei cittadini italiani che hanno aderito o desiderano aderire allo EU Settlement Scheme: londra.brexit@esteri.it.

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