Quando si conclude un contratto?
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Quando si conclude un contratto?

6 Luglio 2020 | Autore:
Quando si conclude un contratto?

Conclusione del contratto, elementi essenziali e caratteristiche: quando scattano gli obblighi delle parti?

Quando acquisti un oggetto in un negozio, quando compri un giornale, quando clicchi sull’icona a forma di carrello in un sito di e-commerce, quando stringi la mano a una persona promettendogli la vendita della tua auto di seconda mano stai concludendo un contratto. Quando firmi un rogito davanti al notaio, quando incarichi un avvocato a difendenti in una causa, quando ordini un piatto al ristorante (o in pizzeria), quando acquisti il biglietto del cinema stai concludendo un contratto. Quando obliteri il biglietto della metro, quando prendi un prodotto dallo scaffale del supermercato, quando dici di sì all’operatore telefonico che ti ha proposto una nuova tariffa conveniente stai concludendo un contratto.

Erroneamente, si crede che i contratti debbano essere necessariamente scritti. Non è così. Le modalità di conclusione dei contratti non hanno limiti di forma: tutto è rimesso alla volontà delle parti che, salvo alcune eccezioni fissate dalla legge, possono dare al proprio accordo la disciplina che vogliono. 

Ma si può individuare una regola generale, un momento cioè a partire dal quale il contratto può dirsi definitivamente concluso e, perciò, scattano i reciproci obblighi delle parti? Quando si conclude un contratto? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Cos’è un contratto?

Un contratto è l’incontro delle volontà di due o più persone con cui queste regolano i propri rapporti patrimoniali. 

Il contratto poi può essere: 

  • a titolo oneroso: dove ci sono prestazioni corrispettive, di entrambe le parti (si pensi alla compravendita);
  • a titolo gratuito: dove solo una delle parti assume l’obbligo di una prestazione (si pensi alla donazione).

Come si conclude un contratto

Il contratto può essere concluso in tre diversi modi:

  • per iscritto: si pensi all’atto di compravendita di un’automobile o di una casa;
  • verbalmente: si pensi all’acquisto di un giornale o di un pacchetto di sigarette; 
  • per comportamenti concludenti, ossia con un gesto che denota la volontà inequivoca di concludere il contratto: si pensi a chi porta, alla cassa del supermercato, la merce presa dallo scaffale o a chi entra in un treno. 

Salvo la legge disponga diversamente (si pensi alle compravendite immobiliari o ai contratti bancari), le parti possono stabilire la forma che preferiscono per il proprio contratto. Chiaramente, la forma scritta comporta il vantaggio di non avere problemi a dimostrare, in un momento successivo, l’esistenza dell’accordo.

Perché è importante stabilire quando si conclude il contratto?

Stabilire il momento in cui il contratto può dirsi concluso è assai importante: da questo momento in poi, infatti, l’accordo è vincolante e le parti non possono più tirarsi indietro se non per giustificato motivo imputabile all’altra parte. 

Come si conclude un contratto

In linea di massima, possiamo dire che gli step essenziali per concludere un contratto sono due:

  • la predisposizione di un contenuto su cui l’accordo deve vertere (ad esempio, l’esatta individuazione di un immobile e del prezzo di vendita);
  • il raggiungimento di un accordo definitivo su tutto il suo contenuto (per cui il contratto non può dirsi concluso se le parti ancora devono raggiungere un’intesa su alcuni aspetti come, ad esempio, le obbligazioni accessorie).

Dunque, quando le parti si mettono d’accordo definitivamente su ogni aspetto del contratto, il contratto stesso può dirsi definitivamente concluso. Il che, nei contratti scritti, è facilmente identificabile con la firma del documento mentre nei contratti orali con l’assunzione del reciproco impegno definitivo, cosa che dovrà essere dimostrata in altro modo.

In sintesi, possiamo dire che il contratto si considera concluso quando le volontà si incontrano su ogni aspetto del suo contenuto. È cioè necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo; non si può parlare di un contratto quando l’intesa viene raggiunta solamente sugli aspetti essenziali e, anche se riportati in apposito documento scritto, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori [1].

Spetta al giudice stabilire se un documento è un semplice atto preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, oppure possa costituire un contratto vero e proprio già completo di tutti i suoi elementi.

A riguardo ricordiamo che gli elementi essenziali del contratto sono:

  • l’individuazione delle parti e l’accordo raggiunto tra di esse;
  • l’oggetto su cui vertono le prestazioni delle parti (ad esempio, il pagamento di una somma di denaro dietro la vendita di un oggetto);
  • la causa ossia la ragione per cui vengono eseguite le prestazioni (vendita, donazione, mutuo, ecc.);
  • la forma del contratto se richiesta dalla legge (ad esempio, la forma scritta per le compravendite immobiliari). 

Contratti a formazione progressiva 

Una situazione peculiare si determina nell’ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente. In tale contesto, il momento del perfezionamento del contratto è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari.  

L’accordo delle parti si perfeziona se, alla proposta di una parte, segue un’accettazione conforme dell’altra; ma se l’altra fa una controfferta, la sua non equivale ad accettazione ma a nuova proposta. 

Diversamente dal contratto, la cosiddetta puntuazione o minuta di contratto non ha in via di massima carattere vincolante ma solo una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali in quanto con essa le parti di solito intendono solo documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando la conclusione del contratto al momento successivo nel quale avranno raggiunto l’accordo anche sugli altri.

Proposta

La proposta deve contenere almeno gli elementi essenziali del contratto stesso (in particolare, il suo oggetto). Una proposta di vendita, ad esempio, deve indicare non solo la cosa offerta, ma anche il prezzo. Se l’indicazione di quest’ultimo manca, infatti, si tratta di un invito a proporre.

La proposta può essere rivolta ad una persona determinata oppure ad una cerchia più o meno vasta di persone, o al pubblico in generale. Rientrano, in questo caso, l’esposizione in vetrina o su un sito internet di un prodotto con l’indicazione del prezzo, o il disporre la merce prezzata sugli scaffali di un supermercato, o ancora, l’installazione di macchine che distribuiscono bevande, merende e simili.

Il proponente può revocare la proposta fatta, senza bisogno di alcuna motivazione o giustificazione fino a quando il contratto non si è concluso.  

Accettazione

Perché il contratto si concluda è necessario che la parte che ha ricevuto la proposta la accetti, dandone comunicazione al preponente.

L’accettazione deve essere conforme alla proposta. Diversamente, vale come nuova proposta che a sua volta deve essere accettata, anche se le modifiche richieste sono di valore secondario.

Ad esempio, se una parte propone di vendere un appartamento ed un box al prezzo di 200.000 euro e l’altra parte dichiara di volere solo l’appartamento ad un prezzo di 170.000 euro, il contratto non può ritenersi concluso, in quanto non è detto che il proponente abbia interesse.

note

[1] Cass. ord. n. 13610/20 del 2.07.2020.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 febbraio – 2 luglio 2020, n. 13610

Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri

Rilevato che:

il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l. ha convenuto la OL Securservice s.r.l. dinanzi al Tribunale di Tempio Pusania al fine di sentir accogliere l’opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla OL Securservice s.r.l. per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di portierato e cortesia svolti dalla OL Securservice s.r.l. su incarico del Consorzio opponente;

costituendosi in giudizio, il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania, avendo le parti in giudizio illo tempore convenuto la deroga convenzionale della competenza territoriale prevedendo la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia;

con sentenza resa in data 21/3/2019, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Consorzio, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Brescia, dichiarando conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo in precedenza emesso;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, tra le parti, fosse stata espressamente convenuta per iscritto la deroga alla competenza territoriale del foro destinato a conoscere delle eventuali controversie riferite al contratto, individuando la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, a nulla rilevando la circostanza che le parti non avessero ancora raggiunto l’accordo su alcuni punti secondari del contratto, dovendo ritenersi che le stesse non avessero attribuito, a detta lacuna, alcuna efficacia ostativa alla piena validità ed efficacia del contratto;

avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, la OL Securservice s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione;

il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l. si è costituito depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento di competenza e la conseguente affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania;

entrambe le parti hanno depositato un’ulteriore memoria.

Considerato che:

con il ricorso proposto, la OL Securservice s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 28, 29 e 20 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c. e all’art. 1326 c.c., comma 5, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente ricostruito la vicenda contrattuale sottoposta al suo esame, trascurando di rilevare come il rapporto intercorso tra le parti fosse stato originariamente concluso attraverso lo scambio di comunicazioni in forma orale e attraverso l’invio di posta elettronica, senza l’individuazione di alcun foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie contrattuali, e omettendo altresì di tener conto che le trattative intercorse per la successiva modificazione o razionalizzazione degli accordi originariamente raggiunti non avevano mai raggiunto alcuna effettiva definizione, sicché la clausola con la quale era stata prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia (contenuta negli scritti reciprocamente scambiati tra le parti al fine di raggiungere gli accordi modificativi successivamente non conclusi) non poteva ritenersi in nessun caso valida ed efficace in vista della negazione della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania, nella specie ritualmente investito in sede monitoria;

il ricorso è fondato;

al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo (Sez. 3, Sentenza n. 367 del 11/01/2005, Rv. 579123 01),

conseguentemente, l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto (v. Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 2/02/2009, non massimata);

tale principio deve ritenersi valido anche nell’ipotesi dei c.d. contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e in cui il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, Rv. 567659 – 01);

in tale ultimo caso, l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c. (secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta) ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, cit.);

tuttavia, nel caso in cui le parti abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato (per l’ininfluenza dei punti da definire e sulla sostanziale validità di quelli già concordati) la minuta dev’essere considerata come contratto perfetto (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, Rv. 479037 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 08/04/1983, Rv. 427364 – 01);

tale minuta, infatti, può avere valore probatorio di un contratto già perfezionato là dove contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, cit.);

in tale ultimo caso, tuttavia, occorrerà, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, che la valutazione della vicenda contrattuale evidenzi gli estremi di un comportamento dei contraenti dotato di univocità significativa (tale da non consentire alcuna diversa interpretazione) nel senso di ritenere le stesse disposte a considerarsi definitivamente vincolate sui punti essenziali in relazione ai quali l’accordo deve ritenersi già raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui punti secondari giudicati (dalle stesse parti) non ostativi alla piena validità ed efficacia degli accordi già raggiunti;

nel caso di specie, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, mentre risulta evidente l’avvenuta esecuzione iniziale di taluni accordi intercorsi in modo informale tra le parti, non risulta in alcun modo definita, in termini inequivoci, la volontà delle parti di considerare già pienamente vincolanti i punti consacrati nei documenti contrattuali prodotti, con evidenza destinati a formalizzare (in termini in parte ripetitivi e in parte modificativi degli originari accordi informali) un nuovo assetto dei rapporti contrattuali in corso tra le parti;

in particolare, la circostanza che il testo dei due contratti dedotti in giudizio fosse effettivamente circolato tra le parti (con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti) non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse avessero mai raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione (o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti), essendo propriamente mancato il riscontro istruttorio inequivoco di detta effettiva volontà procedurale di conferire efficacia ai punti non più discussi (tra i quali la clausola derogativa della competenza territoriale oggetto dell’odierno ricorso), dovendo in ogni caso ricondursi, la perdurata esecuzione dell’accordo, all’originario incontro informale della volontà delle due società, senza che detto comportamento fosse mai valso a rappresentare, con univocità di significato, la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi (di quell’originario incontro informale di volontà) relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti;

che, conseguentemente, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale (anche modificativo di precedenti accordi informali, come nel caso di specie), è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi (tanto principali, quanto secondari), la clausola contenuta nei testi oggetto di negoziazione (con la quale le parti avrebbero individuato il foro di Brescia quale foro competente in via esclusiva per le controversie riferite al rapporto in esame) deve ritenersi del tutto priva di efficacia, da tanto derivando il riscontro della erroneità della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha individuato il Tribunale di Brescia come competente in via esclusiva sull’odierna controversia;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del regolamento proposto, dev’essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e condanna il Consorzio Mondialpol Facility s.c.ar.l. al rimborso, in favore della OL Securservice s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

 

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