Cosa si intende per conflitto di interessi?
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Cosa si intende per conflitto di interessi?

4 Settembre 2022 | Autore:
Cosa si intende per conflitto di interessi?

Quando si può parlare di interferenze tra la vita privata di un dipendente pubblico e i suoi doveri come funzionario o amministratore?

La politica ci ha abituati a sentir parlare di conflitto di interessi, in particolare quando qualche candidato al Parlamento, al Governo o alla Presidenza del Consiglio dei ministri poteva trarre qualche potenziale vantaggio dalla sua posizione istituzionale. Ma esattamente, cosa si intende per conflitto di interessi?

In realtà è una situazione in cui si può trovare anche un piccolo amministratore di un qualsiasi Comune, compreso il funzionario di ente locale che, per qualsiasi motivo, abbia la possibilità (anche se non la volontà) di condizionare il bene pubblico per favorire la propria sfera privata. Così come il magistrato che si trovi sul banco degli imputati un familiare.

Tra le altre cose, l’articolo 97 della Costituzione prevede che i pubblici uffici siano organizzati in modo tale da assicurare «il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione». Il che, ovviamente, esclude (o dovrebbe escludere) in partenza la possibilità per chi lavora in uno di questi uffici di avere un conflitto di interessi. Vediamo di che cosa stiamo parlando e i rischi che comporta questa situazione.

Che cos’è il conflitto di interessi?

L’Autorità nazionale Anticorruzione e la giurisprudenza amministrativa ritengono che il conflitto di interessi si configuri «quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto».

Ecco, allora, spuntare in questa definizione il citato articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa: chi ha soltanto la possibilità di anteporre il proprio interesse a quello della collettività, rientra in una situazione di conflitto.

Tale ipotesi è plausibile in campo finanziario o economico. Si pensi a chi, per il suo ruolo di amministratore, deve approvare o bocciare una delibera o una legge che favorisce o penalizza una sua attività professionale. Il conflitto può sorgere anche per particolari legami di parentela, di affinità, di convivenza o di frequentazione abituale con i soggetti che beneficiano dell’azione amministrativa. Insomma, quando quella delibera o quella legge favoriscono la moglie, il marito, i figli, i fratelli, i genitori, i cognati o gli amici di una vita.

La materia del conflitto di interessi è regolata da diverse leggi approvate dal 1990 in poi [1] ma non esiste una norma specifica che preveda gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi in cui questa situazione si manifesta.

Conflitto di interessi: i doveri dei dipendenti pubblici

Per quanto detto fin qui, è improprio, dunque, collegare il conflitto di interessi soltanto a premier, ministri, parlamentari, magistrati o amministratori regionali o locali. Piuttosto, è una condizione in cui può trovarsi qualsiasi dipendente pubblico.

Proprio per questo motivo, nel momento in cui gli viene assegnato un ufficio, il lavoratore della Pubblica amministrazione è tenuto a dichiarare «l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, informando per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni» [2].

Tale comunicazione deve contenere anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati.

Infine, il dipendente pubblico deve specificare:

  • se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate;
  • eventuali aggiornamenti sulla sopravvenienza di possibili situazioni di conflitto di interessi.

Il dipendente pubblico è obbligato ad astenersi dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Si pensi a chi deve assegnare una gara di appalto e, tra i concorrenti, trovi l’impresa di un parente.

La comunicazione va fatta al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo. Saranno queste figure a valutare se la situazione rilevata comporti effettivamente un conflitto di interessi. Se così sarà, il dipendente dovrà esserne informato.

Tipologie di conflitto di interessi

Un dipendente statale può trovarsi in diverse condizioni che lo portino ad avere un conflitto di interessi. In particolare, è possibile distinguere tra:

  • il conflitto di interessi potenziale: avviene quando l’interesse privato di una persona «potrebbe» (ma non è detto che succeda) interferire con l’interesse primario dell’Amministrazione verso la quale il soggetto ha precisi doveri e responsabilità;
  • il conflitto di interessi apparente: si presenta quando l’interesse secondario di una persona può interferire, agli occhi di autorevoli osservatori esterni, con l’interesse primario dell’Amministrazione verso la quale il soggetto ha precisi doveri e responsabilità;
  • il conflitto di interessi reale: si tratta di quella situazione in cui un interesse secondario tende a interferire con l’interesse primario dell’Amministrazione nel momento in cui si deve esprimere un giudizio o manifestare una volontà.

Cosa comporta la violazione delle norme sul conflitto di interessi?

Secondo la normativa [2], violare le regole sul conflitto di interessi equivale ad avere un comportamento contrario ai doveri di ufficio. Pertanto, il dipendente pubblico che non osserva attentamente la legge in materia può essere oggetto di un procedimento disciplinare, nel rispetto dei princìpi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni.

Ovviamente, attuare in conflitto di interessi può dare adito ad altri tipi di responsabilità di tipo civile, penale, contabile o amministrativa, a seconda dell’azione compiuta.

note

[1] Legge n. 241/1990, legge n. 190/2012, DPR n. 62/2013.

[2] Art. 6 co. 1 DPR n. 62/2013.

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