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Bonus barriere architettoniche 2024

Bonus barriere architettoniche 2024: tutte le agevolazioni previste

Tempo di lettura stimato: 7 minuti

Le detrazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche e le condizioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura

I bonus per la rimozione delle barriere architettoniche hanno subito una serie di modifiche sostanziali: dal D.L. 34/2020 al D.L. 39/2024, passando per il  D.L. 11/2023 e il D.L. 212/2023, le agevolazioni hanno subito una progressiva restrizioni delle condizioni di accesso.

In questo articolo facciamo il punto della situazione, illustrando in sintesi i 3 scenari possibili per questo tipo di intervento:

  • il Bonus barriere architettoniche 75%
  • il Superbonus;
    • 70% per il 2024;
    • 65% per il 2025.
  • il Bonus ristrutturazioni 50%

Per valutare tutte le possibilità di accesso ai bonus barriere architettoniche, ti consiglio di consultare la nostra tabella in PDF sui bonus edilizia e di provare un software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizi in linea con le più recenti disposizioni normative in materia.

Bonus barriere architettoniche 75%: gli interventi ammessi dal 2024

Fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire della detrazione nella misura del 75%; l’art. 3 del D.L. 212/2023 stabilisce, che a partire dal 1° gennaio 2024, il bonus è disponibile solo per interventi specifici, tra cui l’installazione e la modifica di:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici.

Questo significa che interventi diversi da quelli sopra elencati non sono più agevolabili. Infatti, alcuni interventi precedentemente ammissibili sono stati esclusi dal bonus. In particolare, non sarà più possibile includere nell’agevolazione interventi relativi all’automazione di:

  • porte;
  • tapparelle;
  • saracinesche;
  • imposte;
  • persiane automatiche.

Per i contribuenti che, in data antecedente all’entrate in vigore del D.L. 212/2023, abbiano presentato una serie di documentazioni o abbiano iniziato i lavori, il decreto prevede una salvaguardia per i lavori in corso e i contratti che hanno già previsto un versamento di acconto prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Andando nel dettaglio, per essere esenti dalle restrizioni previste dal D.L. 212/2023, è necessario che, in data precedente all’entrata in vigore del decreto:

  • sia stata presentata una richiesta per il titolo abilitativo, se necessario;
  • i lavori siano già iniziati nel caso di edilizia libera;
  • nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi previsti dai lavori, e sia stato versato un acconto sul prezzo pattuito (la semplice accettazione di un preventivo non è sufficiente per beneficiare delle disposizioni di salvaguardia).

Solo in questo caso, il Bonus Barriere Architettoniche 2024 – oltre ad agevolare gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche – copre anche una vasta gamma di interventi finalizzati a rendere gli edifici più accessibili.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • le rampe interne ed esterne agli edifici, servoscala o piattaforme elevatrici;
  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica degli impianti.

In sostanza la detrazione del bonus barriere architettoniche spetta a condizione che gli interventi siano effettivamente funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute, ripartita per gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo calcolata su un ammontare complessivo basato sulla tipologia dell’edificio interessato, in particolare:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari plurifamiliari che vanno da un minimo di 2 a 8 unità;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.

Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro. Tale risultato è stato calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Nel caso in cui l’intervento coinvolga un edificio condominiale, ogni condomino avrà la possibilità di calcolare la detrazione fiscale in base alla spesa a lui assegnata in proporzione ai millesimi di proprietà o secondo i criteri stabiliti dall’art. 1123 e seguenti del Codice Civile. Ciò potrebbe consentire di ottenere un importo superiore rispetto a quanto sarebbe assegnato per l’unità immobiliare singola posseduta dal condomino.

Possono beneficiarie di questa detrazione:

  • persone fisiche;
  • esercenti;
  • professionisti;
  • enti pubblici ed enti privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti con reddito d’impresa.

Cessione del credito e sconto in fattura

Come abbiamo appena visto, il D.L. 212/2023 ha imposto delle restrizioni sia sugli interventi che possono essere agevolati, sia sulle condizioni per ottenere sconti in fattura e cedere il credito.

Infatti, dal primo gennaio 2024 non è più possibile ottenere sconti in fattura né procedere alla cessione del credito, ad eccezione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023):

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

L’art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, che modifica l’art. 2 comma 1-bis D.L. 11/2023, stabilisce che possono usufruire per il tutto 2024 dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti

  • condòmini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente:
    • sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • abbia adibito la stessa unità immobiliare ad abitazione principale;
    • abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

Arriviamo al D.L. 39/2024, che all’art. 1 comma 4 riconosce l’agevolazione – alle stesse condizioni previste dal D.L. 212/2023 – solo fino al 29 marzo 2024,

Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, sono “salvi” gli stessi interventi per i quali entro il 29 marzo 2024, oltre ad avere i requisiti già previsti dal D.L. 212/2023:

  • sia stata presentato richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Attestato del tecnico abilitato

Il D.L. 212/2023 stabilisce che un tecnico abilitato debba rilasciare un attestato riguardante il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989.

Tracciabilità dei pagamenti

Inoltre, è stata stabilita la necessità di tracciabilità dei pagamenti. Ciò significa che i pagamenti dovrebbero avvenire attraverso il cosiddetto “bonifico parlante”, che consente un controllo più accurato delle transazioni legate all’agevolazione.

Documentazione da conservare per il Bonus barriere architettoniche 75%

Ricordiamo che per usufruire del bonus in esame è importante conservare tutta la documentazione, tra cui:

  • fatture o ricevute fiscali;
  • autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente alla spesa sostenuta;
  • codice fiscale del condominio minimo, in mancanza si dovrà conservare la documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione;
  • autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Infine, per conservare ordinatamente e in modo sicuro tutta la documentazione e condividerla liberamente con chiunque puoi usare una piattaforma documentale online gratuita. Vedrai che tutto risulterà più semplice e sempre accessibile ovunque per non dimenticare nulla ed aggiornare tutto in tempo reale.

Superbonus 70%: eliminazione barriere solo in condomini e edifici con più unità immobiliari

Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere agevolati anche con il Superbonus se tali lavori risultano trainati da interventi concomitanti di efficientamento energetico o sismico.

Il bonus è valido fino al 2025 con un décalage progressivo: 70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% fino al 31 dicembre 2025.

L’attuale normativa limita l’accesso al Superbonus solo a determinati soggetti: condomini, persone fisiche che non esercitano attività d’impresa su edifici con 2-4 unità immobiliari, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Il D.L. 39/2024 ha imposto restrizioni sulla cessione del credito e lo sconto in fattura per il Superbonus, a meno che non siano state presentate le richieste necessarie entro il 16 febbraio 2023 e non siano state pagate le fatture relative a lavori già eseguiti entro il 30 marzo 2024.

Per tutti i dettagli, leggi l’approfondimento sul Superbonus

Bonus ristrutturazione 50%: agevolati ascensori, montacarichi e rampe

È disponibile un’ulteriore detrazione fiscale per la rimozione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), specificamente per i redditi Irpef: il Bonus ristrutturazione 50%.

Nella scelta tra il Bonus Ristrutturazioni e il Bonus Barriere, è importante considerare che il primo viene ripartito in 10 anni, mentre il secondo in 5, quindi il contribuente deve valutare attentamente la propria capacità fiscale rispetto all’importo e alla ripartizione temporale delle detrazioni.

E’ da considerare, inoltre, che la detrazione è esclusa per le imprese, ma può essere richiesta dagli imprenditori individuali per immobili non rientranti tra i beni merce o strumentali, nonché da soggetti che producono redditi in forma associata, come definito dall’articolo 5 del TUIR: società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari, come specificato dalla Circolare n. 17/2023.

L’aliquota del Bonus Ristrutturazioni è del 50%, fino a un massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed
    esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Bonus Ristrutturazioni non è soggetto alle nuove restrizioni riguardanti lo sconto in fattura e la cessione del credito introdotte dal nuovo D.L. 34/2024. Di conseguenza, rimangono in vigore le limitazioni già stabilite dal D.L. 11/2023.

Per tutti i dettagli, leggi l’approfondimento sul Bonus ristrutturazioni

Altre agevolazioni fiscali per barriere architettoniche e persone con disabilità: la guida delle entrate

Ti proponiamo la guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2023, alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

Il documento offre un quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto.

 

 

usbim-superbonus
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2 commenti
  1. Lorenzo Cangiano
    Lorenzo Cangiano dice:

    Manca qui come in altri approfondimenti un chiarimento sulla necessità o meno di asseverazione e visto di conformità. Solo in caso di cessione ?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:

      Ciao Lorenzo, grazie per la segnalazione, provvederemo ad inserire il chiarimento richiesto all’interno dell’articolo. Al riguardo, ti premetto che per gli interventi elencati nell’art. 121 comma 2 del dl 34/2020 s.m.i. rientra anche il bonus eliminazione barriere architettoniche. Ebbene, in caso di opzione di cessione del credito o sconto in fattura il contribuente richiede il visto di conformità, secondo quanto stabilito dall’art. 119, comma 11 del medesimo decreto. In ogni caso, ti consiglio di consultare il tuo tecnico di fiducia.

      Rispondi

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