Arresti domiciliari quando si applicano?
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Arresti domiciliari quando si applicano?

21 Ottobre 2021 | Autore:
Arresti domiciliari quando si applicano?

Misure cautelari: cosa sono e quando si applicano? Quando il giudice dispone gli arresti domiciliari? Dove scontano gli arresti i senzatetto e gli stranieri?

Secondo la legge italiana, quando c’è pericolo che una persona accusata di un reato fugga, inquini le prove oppure commetta altri crimini, il giudice può limitarne la libertà personale anche se non condannato. Si tratta delle ben note misure cautelari, applicate prima ancora del riconoscimento formale della responsabilità penale dell’indagato o dell’imputato. Con questo articolo vedremo quando si applicano gli arresti domiciliari.

Sin da subito va detto che gli arresti domiciliari sono una misura cautelare e non una pena. Cosa significa? Vuol dire che il giudice, in caso di condanna definitiva, non può ordinare al colpevole di scontare la pena a casa. Gli arresti domiciliari sono invece comminati a colui che, in attesa di giudizio, deve rimanere in un luogo di privata dimora perché il giudice sospetta che, se venisse lasciato libero, si darebbe alla fuga o commetterebbe altri illeciti. Vediamo allora quando si applicano gli arresti domiciliari.

Arresti domiciliari: cosa sono?

Come anticipato, gli arresti domiciliari sono un tipo di misura cautelare. Cosa significa? Cosa sono le misure cautelari?

Le misure cautelari consistono in limitazioni alla libertà della persona accusata di un reato (ma non ancora condannata); servono a evitare che, a causa della lentezza della giustizia, la sentenza finale risulti inutile. Facciamo degli esempi.

Tizio è sorpreso con un grosso quantitativo di droga mentre sta per espatriare. Se non venisse sottoposto a misura cautelare, avrebbe tutto il tempo di fuggire via, cosicché la sentenza finale di condanna sarebbe di fatto inutile.

Paolo picchia la moglie. Se il giudice non gli applicasse la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, Paolo, in attesa che il giudizio termini, potrebbe giungere perfino a uccidere sua moglie.

A differenza della sentenza di condanna, le misure cautelari sono comminate con ordinanza del giudice, adottata durante il processo o perfino durante le indagini preliminari.

In pratica, le misure cautelari (come gli arresti domiciliari) servono a:

  • impedire che la persona accusata di un crimine prosegua con la propria condotta;
  • tutelare la vittima del reato;
  • evitare che la sentenza finale (adottata in genere dopo molto tempo) sia vana.

Misure cautelari: quali sono?

La legge prevede una serie molto nutrita di misure cautelari. La prima grande ripartizione che può essere fatta è quella tra misure cautelari personali e misure cautelari reali: le prime si applicano alle persone, mentre le seconde agli oggetti.

Ad esempio, la misura cautelare (sopra vista) dell’allontanamento dalla casa familiare impedisce a una persona di far rientro a casa, limitando quindi la sua libertà personale. Lo stesso dicasi per gli arresti domiciliari.

Il sequestro di una cosa (ad esempio, di una pistola), invece, è una misura cautelare reale (“res”, in latino, significa “cosa”).

Tra le misure cautelari personali distinguiamo, ancora, tra:

  • misure cautelari coercitive, che impongono una restrizione, più o meno ampia, alla libertà di movimento della persona (arresti domiciliari, carcere, divieto di espatrio, ecc.);
  • misure cautelari interdittive, che limitano alcuni diritti o facoltà dei destinatari della misura stessa. È il caso, ad esempio, della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio.

Arresti domiciliari: quando si danno?

Il giudice, in presenza di un reato, non può applicare una misura cautelare a proprio piacimento, dovendo invece comminare quella più adeguata al caso concreto.

Innanzitutto, ogni tipo di misura cautelare (anche diversa dagli arresti domiciliari) può essere inflitta solamente in presenza di:

  • gravi indizi di colpevolezza [1];
  • pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di commissione di altri reati. Sono le cosiddette esigenze cautelari [2].

In pratica, solo se ci sono forti sospetti sull’effettiva colpevolezza dell’indagato/imputato e soltanto se ci sia il concreto pericolo che lo stesso si dia alla fuga, alteri le prove o commetta altri reati, il giudice può ordinare una misura cautelare.

Oltre a queste condizioni, la legge stabilisce che ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

Inoltre, la legge specifica che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena [3].

In pratica il giudice, in presenza di una persona accusata (ma non ancora condannata) di aver commesso un reato, può applicare gli arresti domiciliari solo se, oltre ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, ritiene che il soggetto possa beneficiare della pena sospesa (la famosa “condizionale”), che viene riconosciuta a chi è condannato a pena non superiore ai due anni e ha dimostrato una condotta tale da far pensare che, in futuro, si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Arresti domiciliari: dove si scontano?

Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta [4].

Di norma, dunque, gli arresti domiciliari si scontano presso la propria abitazione. In assenza di un luogo in cui stare (si pensi ai senzatetto o a chi è senza fissa dimora), è possibile chiedere che gli arresti domiciliari vengano scontati a casa di un parente oppure presso una comunità dove si intenda intraprendere un percorso di cura e riabilitazione, sempreché però vi sia il consenso ad accogliere l’indagato/imputato.

Infine, in caso di gravi condizioni di salute fisica o psichica, è possibile chiedere di scontare gli arresti domiciliari presso ospedali o case di cura.

Per espressa previsione legislativa, la misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente (ad esempio, senza regolare contratto di locazione).

In assenza di uno di questi luoghi ove scontare gli arresti domiciliari, in passato si è ritenuto possibile applicare direttamente la custodia cautelare in carcere.

In altre parole, se l’indagato/imputato non ha alcun luogo dove poter scontare gli arresti, né è in grado di indicarne uno dove può essere ospitato, allora il giudice potrebbe comminargli la custodia in carcere.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sembra però mettere un argine a questo tipo di orientamento, soprattutto con riferimento allo straniero che non ha un indirizzo in Italia. Approfondiamo la questione.

Arresti domiciliari: si applicano allo straniero senza dimora italiana?

Secondo la Corte di Cassazione [5], il giudice non può negare gli arresti domiciliari solo perché manca un recapito per l’esecuzione nel territorio nazionale, perché la disponibilità di un indirizzo presso altro Stato dell’Unione, in cui l’interessato sia radicato, equivale alla disponibilità di un indirizzo in Italia.

Il caso riguardava un corriere della droga di nazionalità spagnola arrestato in Italia mentre trasportava un grosso quantitativo di hashish. Il Gip decideva di comminargli la custodia cautelare in carcere perché l’indagato non aveva un posto in Italia dove scontare gli arresti domiciliari.

Secondo la Cassazione, la decisione è ingiusta: non si può applicare la detenzione in carcere solamente perché il soggetto non ha una residenza in Italia né altro luogo ove rimanere agli arresti.

La cooperazione giudiziaria tra Stati membri fa sì che le decisioni giudiziarie siano reciprocamente riconosciute, comprese quelle che dispongono una misura cautelare. Tutto ciò significa che lo straniero che non ha dimora in Italia potrà scontare gli arresti domiciliari presso la propria abitazione avente sede in altro Stato dell’Unione europea. Sarà quest’ultimo Paese a controllare che la misura sia rispettata, ponendo in essere tutte le misure di sorveglianza necessarie (come ad esempio il controllo effettuato dalla polizia presso il luogo indicato per scontare gli arresti).

Arresti domiciliari e attività lavorativa

Va infine ricordato che, secondo la legge, se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un’attività lavorativa.

In pratica, se la persona soggetta agli arresti domiciliari ha necessità di spostarsi, ad esempio per andare a fare la spesa (si pensi a chi è solo in casa) oppure per sottoporsi a cure mediche (è il caso del dializzato), il giudice dispone che, limitatamente al tempo necessario per soddisfare la specifica esigenza, ci si possa allontanare dal luogo ove si scontano gli arresti. Lo stesso accade nel caso di esigenze lavorative: il giudice potrebbe concedere all’indagato/imputato di allontanarsi per le ore necessarie allo svolgimento dell’attività.

note

[1] Art. 273 cod. proc. pen.

[2] Art. 274 cod. proc. pen.

[3] Art. 275 cod. proc. pen.

[4] Art. 284 cod. proc. pen.

[5] Cass., sent. n. 37739 del 20 ottobre 2021.

Autore immagine: canva.com/

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