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(CODICE CIVILE-art. 1667)
Art. 1667.
(Difformita' e vizi dell'opera).
L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi
dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede
taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare
all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla
scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha
riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno
della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento
puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o i vizi
siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima
che siano decorsi i due anni dalla consegna.