Art. 1464 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1463 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1465 c.c.

Art. 1464 c.c. (Impossibilità parziale) approfondisci

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.