Art. 1464 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1464 c.c. (Impossibilità parziale)
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.