Art. 1455 - Codice Civile - Importanza dell'inadempimento

Art. 1455 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Importanza dell'inadempimento

Articolo 1455 - codice civile

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (1522, 1525, 1564, 1565, 1668, 1819, 1820, 1878, 1901, 2286).

Articolo 1455 - Codice Civile

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (1522, 1525, 1564, 1565, 1668, 1819, 1820, 1878, 1901, 2286).

Massime

La gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento. Cass. civ., sez. , III 20 febbraio 2018, n. 4022

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Omissis). Cass. civ., sez. , III, 30 marzo 2015, n. 6401

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento della prestazione attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l’intensità. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 22 ottobre 2014, n. 22346

Ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, nella valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. il giudice deve tenere conto, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., delle circostanze che avrebbero ridotto le conseguenze dell’inadempimento e che la parte non inadempiente conosceva o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza. (Omissis). Cass. civ., sez. , VI 3 settembre 2013, n. 20182

La gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., è condizione dell’azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamemte al momento della proposizione della domanda. , Cass. civ. sez. II 11 giugno 2013, n. 14649

In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita, ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale. Cass. civ., sez. , I 28 ottobre 2011, n. 22521

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto, l’apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell’inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell’ablazione del vincolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato risolto per morosità un contratto di locazione, senza tener conto che il locatore avrebbe potuto compensare il suo credito con il maggior debito esistente nei confronti del conduttore). Cass. civ. sez. III 31 maggio 2010, n. 13208

Lo scioglimento del contratto per inadempimento salvo che la risoluzione operi di diritto consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente ), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale ; l’indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra ), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. Cass. civ., sez. , III 28 marzo 2006, n. 7083

La non scarsa importanza dell’inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l’interesse dell’altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all’esatto adempimento nel termine stabilito. Ne consegue che, nel caso di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell’inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione. Cass. civ. sez. II 28 marzo 1995, n. 3669

Con riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, il disposto dell’art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all’inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell’economia del rapporto, per la cui valutazione – che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici – occorre tener conto dell’esigenza di mantenere l’equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l’importanza dell’inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. Cass. civ. sez. lav. 13 febbraio 1990, n. 1046

Ai fini della determinazione della gravità dell’inadempimento, quale presupposto essenziale per la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1455 c.c., deve effettuarsi un’indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all’interesse dell’altra parte all’esatto adempimento. Ne consegue che, in caso di unica vendita di un lotto di più appartamenti (cinque), senza distinzione o imputazione di prezzo alle singole unità immobiliari, l’inadempimento, di non scarsa importanza, da parte dell’acquirente dell’obbligazione di pagare il prezzo (nella specie, attraverso l’estinzione del mutuo accollato) comporta la risoluzione del contratto, senza che dalla circostanza che quell’inadempimento sia costituito dal pagamento parziale del prezzo possa derivare l’efficacia della vendita per alcune singole porzioni immobiliari. Cass. civ. sez. I 15 giugno 1989, n. 2879

L’adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda. Cass. civ., sez. , II 6 giugno 2017, n. 14011

Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all’art. 1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all’attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell’inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente “non grave” in un inadempimento “grave” e, perciò, tale da legittimare l’accoglimento della domanda di risoluzione. (Omissis). Cass. civ. sez. II 14 maggio 2004, n. 9200

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta, a termini dell’art. 1453 c.c., la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (art. 1453 c.c.), così non è consentito all’attore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento anche per i pagamenti non ancora scaduti al momento della domanda. Con la conseguenza che il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute, e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termini di adempimento-inadempimento. Cass. civ. sez. II 14 febbraio 1994, n. 1460

Dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte, e fino a quando non si sia formato il giudicato su questa domanda, il convenuto, sia nel caso che la predetta domanda debba considerarsi fondata sia in quello opposto, non può più adempiere efficacemente la propria obbligazione perché l’adempimento è espressamente «vietato» dall’art. 1453 c.c., senza distinzione e limiti di sorta; conseguentemente il giudice, nella valutazione della gravità dell’inadempimento, non può tenere conto del ritardo ulteriore dovuto alla durata del processo, ma deve decidere valutando la situazione cristallizzata al momento e per effetto della domanda di risoluzione. Cass. civ. sez. II 1 giugno 1993, n. 6121

Ai fini della determinazione della gravità dell’inadempimento, il giudice del merito può tenere conto anche del comportamento dell’inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, in considerazione del fatto che l’unità del rapporto obbligatorio, cui tutte le prestazioni inadempiute si riferiscono, non consente una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente, per cui, quando nel corso del giudizio siano scadute le residue obbligazioni gravanti sull’inadempiente, occorre tener conto dell’integrale condotta di quest’ultimo ed operare una valutazione globale. Cass. civ. sez. II 4 settembre 1991, n. 9358

La proposizione della domanda di risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica – quale il contratto di affittanza agraria – non esonera il conduttore o l’affittuario dal regolare pagamento del corrispettivo nel corso del giudizio, con la conseguenza che, al fine di determinare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento, il giudice non deve aver riguardo solo alla situazione esistente al momento dell’introduzione della lite, ma può trarre elementi di convincimento anche da successivi omessi pagamenti dei canoni maturati nel corso del giudizio stesso. Cass. civ. sez. III 8 giugno 1985, n. 3438

Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve proporsi d’ufficio il problema della gravità dell’inadempimento ed è tenuto ad indicare, qualora accolga la domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene che l’inadempimento non sia di scarsa importanza in relazione all’interesse della controparte, tenendo conto che anche l’inadempimento totale dell’unica prestazione dedotta nel contratto non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante della risoluzione del contratto stesso. Cass. civ. sez. lav. 20 maggio 1986, n. 3353

Anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell’inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione. Cass. civ. sez. II 21 febbraio 2006, n. 3742

Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l’indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso, e non rispetto alla sola caparra. Cass. civ. sez. II 27 dicembre 2004, n. 24003

Il principio stabilito dall’art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall’art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il primo al potere del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell’intero, e la seconda al potere del contraente di ottenere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di inadempienza di non lieve entità dell’altra parte. Pertanto, il legittimo rifiuto dell’adempimento parziale, non può costituire elemento giustificativo della risoluzione del contratto, se l’inadempimento sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Cass. civ. sez. III 12 gennaio 1976, n. 76

L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un’obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all’oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all’interesse dell’altro contraente; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente. Cass. civ. sez. I 2 maggio 2006, n. 10127

Ai fini della risoluzione del contratto, nell’ipotesi di solo ritardo nell’adempimento, l’importanza di esso, a norma dell’art. 1455 c.c., va stabilita, con riferimento al tempo del ritardo, non solo con riguardo alle oggettive finalità funzionali del negozio ma anche con riferimento all’interesse del creditore a ricevere la prestazione dopo un certo tempo ed al danno irreparabile o rilevante dallo stesso subito a causa del ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente. Cass. civ. sez. II 29 settembre 1994, n. 7937

Poiché la gravità dell’inadempimento, in base al combinato disposto degli artt. 1453, primo comma, e 1455 c.c., costituisce la premessa necessaria della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, la legittimità o illegittimità del rifiuto, opposto alla offerta di adempimento tardivo dal contraente che in quel momento, nella sua libera determinazione, non abbia ancora proposto la domanda di risoluzione, deve essere accertata nel giudizio di risoluzione instaurato da detto contraente successivamente al rifiuto stesso. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire, ai sensi dell’art. 1455 c.c., se sussistono oppur no gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza, ossia grave, non può omettere di valutare l’offerta di adempimento intervenuta anteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione. Cass. civ. sez. II 31 luglio 1987, n. 6643

Qualora un pagamento non sia stato effettuato nel termine previsto nel contratto, ben può il giudice del merito pronunciare la risoluzione per inadempimento, dopo avere valutato la gravità dello stesso, anche se la parte adempiente non abbia effettuato la costituzione in mora né la diffida ad adempiere. Cass. civ. sez. lav. 11 febbraio 1978, n. 635

L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all’articolo 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell’articolo 1455 c.c. dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto e tempestivo adempimento. (Omissis). Cass. civ. sez. II 18 aprile 2007, n. 9314

Anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l’inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 c.c., e, sotto il profilo soggettivo, l’operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall’art. 1218 c.c., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale. Cass. civ. sez. II 13 marzo 2006, n. 5407

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