L’ordinamento giuridico applica una sanzione diversa dalla nullità se il contratto è viziato in maniera meno grave.
Un contratto che presenta un’anomalia all’atto della sua formazione è invalido, quindi, a seconda dei casi, è nullo o annullabile. Nello specifico, è nullo se è privo di uno degli elementi essenziali indicati dall’articolo 1325 del Codice civile, se la sua causa è illecita oppure se il suo oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile. Invece, è annullabile quando presenta vizi meno gravi rispetto a quelli appena esaminati. Più precisamente, in relazione ai vizi del contratto: l’annullabilità quando si determina?
Quando l’atto è stato stipulato da una persona incapace di agire oppure quando la volontà di uno dei contraenti si è formata in modo anormale, per l’esistenza di un errore, di una violenza morale o di un dolo. In ogni caso, l’annullabilità, a differenza della nullità, è solo testuale. Sussiste, cioè, solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Ne deriva che nei casi di invalidità non precisati il contratto deve considerarsi nullo.
Indice
Quando il contratto è annullabile?
Il Codice civile individua due categorie di vizi del contratto che portano all’annullabilità. In pratica, quest’ultima può dipendere:
- dall’incapacità di una delle parti contraenti;
- da vizi della volontà, determinati da un errore, una violenza o da dolo.
L’azione di annullamento ha natura costitutiva, ovvero il contratto viene annullato con pronuncia dell’autorità giudiziaria su richiesta della parte interessata. Di solito, detta azione può essere attivata solo dal soggetto a cui favore è prevista o dai suoi aventi causa (ad esempio, gli eredi); tuttavia, vi sono delle eccezioni come nel caso del condannato in stato di interdizione, la cui incapacità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse [1].
Incapacità delle parti: quando determina l’annullabilità del contratto
Il contratto può essere annullato se una delle parti era legalmente incapace di contrarre (incapacità legale) oppure quando è stato stipulato da una persona incapace di intendere o di volere (incapacità naturale) [2].
L’incapacità legale si ha nel caso dei minorenni, degli interdetti sottoposti a tutela [3], dei condannati interdetti legali, degli inabilitati [4], dei beneficiari di amministrazione di sostegno [5]. In tali ipotesi, il contratto è annullabile per il solo fatto di essere stato stipulato da uno di questi soggetti.
Antonio, interdetto per infermità di mente, vende a Simona la propria casa; il contratto è annullabile per presunzione assoluta, cioè per il solo fatto di essere stato stipulato da un soggetto legalmente incapace, senza necessità di fornire prove dell’incapacità.
Il termine di prescrizione per attivare l’azione di annullamento per incapacità legale è di 5 anni. Tale termine decorre dalla cessazione di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o dal raggiungimento della maggiore età o, infine, dalla morte dell’incapace legale.
Invece, l’incapacità naturale concerne la situazione di un soggetto che seppur legalmente capace, è comunque incapace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui compie un determinato atto (vedi un soggetto che conclude un contratto, mentre si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopo avere fatto abuso di alcol). In questa ipotesi ,il contratto è annullabile soltanto se provoca un grave pregiudizio all’incapace e se l’altro contraente è in mala fede, cioè è in grado di rendersi conto dello stato di incapacità della controparte e intende profittarne.
Caio sottoscrive un contratto di finanziamento a un tasso d’interesse assai gravoso, mentre si trova in evidente stato di ubriachezza. Il contratto è annullabile ma bisogna dimostrare che Caio fosse incapace al momento della sua sottoscrizione e che l’altra parte, consapevole di tale stato, abbia voluto approfittarne.
Il termine di prescrizione per l’azione di annullamento per incapacità naturale è sempre di 5 anni ma decorre dalla data di compimento dell’atto viziato.
Vizi della volontà: l’annullabilità del contratto quando si verifica?
Il contratto è annullabile quando nel processo di formazione della volontà intervengono elementi perturbatori che inducono il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o che avrebbe stipulato a condizioni diverse. In altre parole, il contratto è annullabile quando il contraente è stato vittima di un errore, una violenza o di dolo [7].
Annullabilità del contratto per errore
L’errore si ha quando il contraente ignora oppure conosce in modo sbagliato o insufficiente, situazioni determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno un contratto o comunque di stipularlo a certe condizioni.
L’errore per essere causa di annullamento del contratto, deve essere essenziale e riconoscibile.
L’errore è essenziale quando è determinante del consenso e cade sulla natura del contratto, sull’identità o sulle qualità dell’oggetto della prestazione, sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente oppure sulle qualità giuridiche dell’oggetto della prestazione o della persona dell’altro contraente.
Sempronio pensa di stipulare un contratto di locazione, invece, stipula un contratto di compravendita; Tizio crede di acquistare un’automobile nuova, invece, ne acquista una usata; Mevio compra un terreno pensando che sia edificabile, invece, è a destinazione agricola.
Altresì, l’errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, poteva essere rilevato da una persona di normale diligenza[8].
Il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione è di 5 anni e decorre dalla data in cui è stato scoperto l’errore.
Annullabilità del contratto per violenza
La violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole che induce il contraente a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o che avrebbe stipulato a condizioni diverse.
La violenza è causa di annullamento del contratto quando è tale da fare impressione su una persona sensata e da farle temere di esporre sé e i suoi beni ad un male ingiusto e notevole [9].
Il male minacciato, dunque, deve essere ingiusto, cioè contrario a norme di legge, e notevole, ovvero vero o comunque apparire serio al punto da impressionare una persona normale. Ad esempio, Mattia minaccia Carlo di dare fuoco al suo motorino se non compra da lui un cellulare.
Annullabilità del contratto per dolo
Si ha dolo quando un contraente è indotto da raggiri e inganni a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (dolo determinante) o avrebbe stipulato a condizioni diverse (dolo incidente) [10].
Il dolo determinante porta all’annullamento del contratto; inoltre, il contraente ingannato può chiedere il risarcimento dei danni subìti. Invece, il dolo incidente non causa l’annullamento del contratto ma dà luogo solo al risarcimento del danno.
Susanna è intenzionata a comprare un quadro di valore da un gallerista. Quest’ultimo falsifica i documenti relativi all’opera ed inganna l’acquirente, riuscendo a ottenere un prezzo più alto di quello corrispondente al valore effettivo del quadro. Simona si accorge dell’inganno e, poiché avrebbe comunque acquistato il quadro anche se a condizioni meno gravose, può chiedere il risarcimento dei danni e il contratto resta valido.
Il termine per l’esercizio dell’azione dell’annullamento per dolo è di 5 anni e decorre dalla data in cui il raggiro è stato scoperto.
note
[1] Art. 1441 cod. civ.
[2] Art. 1425 cod. civ.
[3] Ai sensi dell’articolo 414 del Codice civile possono essere interdette le persone che sono abitualmente inferme di mente e che sono dunque incapaci di provvedere ai propri interessi. In altre parole possono essere interdette: il maggiore d’età, il minore emancipato e il minore non emancipato nell’ultimo anno della minore età.
[4] A norma dell’articolo 415 del Codice civile possono essere inabilitati i soggetti affetti da una determinata infermità. In particolare chiunque abbia superato la maggiore età e si trovi in uno stato di infermità mentale così grave da non rendere necessaria l’applicazione dell’interdizione, chi, patologicamente prodigale, alcolista o tossico espone sé stesso o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, i sordi e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente se non è necessario applicare l’interdizione perché totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi.
[5] L’amministratore di sostegno è la figura prevista dall’articolo 404 del Codice civile per assistere e rappresentare una persona che per effetto di una menomazione fisica o di un infermità o di una menomazione psichica, si trovi nell’impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi.
[6] Art. 1442 cod. civ.
[7] Art. 1427 cod. civ.
[8] Art. 1429 cod. civ.
[9] Art. 1434 cod. civ.
[10] Art. 1439 cod. civ.