ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLa sentenza

Esami universitari a distanza, vietato usare l’IA per scovare i furbetti

La Cassazione fa chiarezza sulla vicenda dell’università che aveva deciso di dotarsi di un software per consentire di verificare la genuinità della prova e limitandone al massimo possibile i rischi di alterazione

di Pietro Alessio Palumbo

2' di lettura

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 12967/2024) durante gli esami a distanza è vietato, perché viola la privacy, conservare foto o video campione di comportamenti anomali degli studenti. L'università, stante la necessità – a seguito dell'emergenza pandemica - di svolgere gli esami speciali con il sistema della video conferenza, ma in modo da garantirne la serietà, aveva deciso di dotarsi di un software idoneo a consentire di verificare la genuinità della prova e limitando al massimo possibile i rischi di alterazione della medesima.

Il software

Un software del cui utilizzo gli studenti erano stati informati attraverso le comunicazioni relative alle nuove modalità di svolgimento delle prove d'esame. In particolare, il software in questione catturava le immagini video e lo schermo dello studente identificando e contrassegnando con un flag i momenti in cui venivano rilevati comportamenti insoliti o sospetti mediante registrazione video e istantanee scattate a intervalli casuali per tenere traccia di comportamenti strani o quantomeno atipici. Al termine della prova, il sistema elabora il video, inserendo appositi segnali di allerta in merito a possibili indici dei comportamenti scorretti.

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Privacy

Ebbene, secondo la Suprema Corte, in tema di trattamento dei dati personali, in base all'articolo 9 del Regolamento (Ue) 2016/679, ricorre un illegittimo trattamento di dati biometrici e non di meri dati comuni, quando i dati personali sono ottenuti mediante un trattamento tecnico automatizzato specifico, realizzato con un software che, sulla base di riprese e analisi delle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, le elabora, evidenziando comportamenti o elementi inconsueti, e che perviene a un esito conclusivo, costituito da un elaborato video o foto che consente (o che conferma) l'identificazione univoca della persona fisica; restando irrilevante la circostanza che l'esito finale del trattamento sia successivamente sottoposto alla verifica finale di una persona fisica.


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