Art. 1158 codice civile: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1158 codice civile: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (1).

Commento

Proprietà: [v. 832]; Beni immobili: [v. 812]; Diritto reale di godimento: [v. Libro III, Titolo II]; Possesso: [v. Libro III, Titolo VIII].

 

(1) Il possesso si considera continuato o continuo [v. 1170] finché il possessore conserva la possibilità di esperire, quando voglia, atti di signoria.

 

La norma disciplina l’usucapione ordinaria dei beni immobili. Per il verificarsi di questa forma di usucapione è richiesto solo il possesso continuato per venti anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico.

Il fondamento dell’istituto risiede nell’esigenza di scongiurare situazioni di incertezza in ordine all’appartenenza dei beni e di assicurarne, così, la certezza dei diritti sulle cose.

Giurisprudenza annotata

Usucapione

In tema di acquisto della proprietà a titolo originario, l'errore di accatastamento commesso nel passaggio dal vecchio al nuovo catasto non si riflette sul diritto di proprietà, dovendosi escludere che la semplice omessa rilevazione, da parte degli interessati, entro il decennio dalla riforma catastale, dell'errore materiale occorso costituisca titolo per l'acquisto della proprietà in capo al soggetto avvantaggiato dall'errore, poiché esso non incide sul presupposto del perdurante possesso nel tempo. Rigetta, App. Firenze, 26/02/2008

Cassazione civile sez. II  26 novembre 2014 n. 25149  

 

Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (fattispecie relativa all'usucapione di un appartamento).

Cassazione civile sez. II  13 novembre 2014 n. 24214

 

La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente. Rigetta, Corte Appello Milano, 18/05/2007

Cassazione civile sez. II  14 ottobre 2014 n. 21690  

 

In tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus", interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito valore di riconoscimento alla sottoscrizione, da parte del possessore, della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dal proprietario, nonché all'adesione prestata dal medesimo possessore ad una domanda di divisione presupponente l'altrui proprietà del bene). Rigetta, App. Napoli, 31/10/2012

Cassazione civile sez. VI  18 settembre 2014 n. 19706  

 

In materia di acquisto della proprietà, nelle controversie aventi ad oggetto l’acquisto per usucapione, la prova deve essere rigorosa cosicché non può essere accolta la domanda di acquisto per usucapione quando non sia stata fornita la prova di quella interversione del possesso atta a poter rivendicare l’usucapione.

Tribunale Salerno  11 settembre 2014 n. 4227  

 

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo. Rigetta, App. Catania, 18/08/2007

Cassazione civile sez. II  20 agosto 2014 n. 18095  

 

 

Possesso.

Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre sono ammissibili i giudizi di verità in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione. Rigetta, App. Firenze, 04/04/2007

Cassazione civile sez. II  24 ottobre 2014 n. 22720  

 

 

Espropriazione

L'apprensione materiale del bene da parte dell'amministrazione al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante non è idonea a integrare il requisito del possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione, che in ogni caso sarebbe potuta maturare solo dal momento in cui, con la disciplina introdotta dal d.p.r. n. 327 del 2001, è stata data al destinatario dell'occupazione la possibilità di far valere il proprio diritto. Conferma Tar Puglia, sede Lecce, sez. l, 11 dicembre 2013 n. 2430

Consiglio di Stato sez. IV  03 luglio 2014 n. 3346  

 

In caso di occupazione non convertita in esproprio, con conseguente illegittima protrazione della detenzione del bene da parte dell'amministrazione e irreversibile trasformazione della sua destinazione d'uso, le iniziative giudiziarie intraprese e coltivate dal privato proprietario a far tempo dalla cessazione dell'occupazione legittima impediscono che maturi usucapione per pacifico e incontestato possesso ventennale da parte dell'amministrazione stessa (nella specie, si è ritenuto che la richiesta risarcitoria, anteriore alla vigenza del d.P.R. n. 327 del 2001, fondata sul presupposto dell'illegittima protrazione della detenzione del bene da parte della pubblica amministrazione, valesse ad escludere il presupposto applicativo dell'usucapione). Conferma Tar Puglia, sede Lecce, sez. l, 11 dicembre 2013 n. 2430

Consiglio di Stato sez. IV  03 luglio 2014 n. 3346  

 



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA