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Italia al freddo, si possono riaccendere i caloriferi? Ecco le regole

Se il Comune ha dato il via libera in scuole e case popolari, l’amministratore può riattivare l’impianto, ma su richiesta dei condòmini e se ci sono persone fragili nello stabile

di Annarita D'Ambrosio

2' di lettura

Il calo delle temperature si registra anche al sud, ma è il nord e parte del centro che batte i denti in questi ore, tanto che Venezia, Torino, Milano, Genova, L’Aquila, Pescara hanno riacceso i caloferi in scuole e ospedali, il che autorizza a fare lo stesso anche nei nostri condomìni. C’è bisogno di un via libera municipale? No, l’accensione sarebbe giustificata dalla scelta compiuta dal Comune.

La stagione termica e le emergenze

Ma cosa prevede la normativa in dettaglio? Dopo le misure straordinarie imposte per la stagione 2022-2023 per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas, gli impianti di riscaldamento per la stagione invernale 2023-2024 hanno seguito le regole previste dal Dpr 412/1993 e dal Dpr 74/2013. L’Italia è suddivisa in 6 fasce climatiche in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi gli impianti di riscaldamento anche per tutto l’anno.

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I sindaci dei Comuni possono variare, come sta accadendo in queste ore, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti attivando gli impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime ( per intenderci a Milano e Torino 7 ore, a Genova 6 ore).

Consigli per l’amministratore di condominio

E gli amministratori? Il consiglio è di agire sempre su sollecitazione dei condòmini, di fronte in sintesi a specifiche richieste di riaccensione in edifici dove sono residenti condòmini anziani o comunque persone fragili. La decisione spetterebbe all’assemblea, ma visti i tempi stretti, convocarla vanificherebbe l’utilità della scelta. L’amministratore perciò, su richiesta di un numero consistente di condòmini e/o nella constatazione di note situazioni di fragilità all’interno del palazzo, può provvedere senza via libera, ovviamente comunicando la decisione a tutti via mail e in bacheca in condominio, facendo riferimento al provvedimento comunale di riaccensione negli edifici pubblici.

Avviso a tutti anche a chi ha il riscaldamento autonomo

Nei nostri condomìni tra l’altro sempre più frequentemente parte dei condòmini ha un impianto autonomo, si è distaccato da quello centrale.Va ricordato che anche a questi ultimi va comunicata la temporanea riaccensione dei caloferi. Seppure proprietari di impianto autonomo infatti restano tenuti a partecipare al consumo involontario dell’impianto comune, ovvero alle dispersioni di calore.

L’articolo 1118, quarto comma, del Codice civile, come modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), stabilisce che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

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