Art. 1750 codice civile: Durata del contratto o recesso - La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1750 codice civile: Durata del contratto o recesso

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il contratto di agenzia (1) a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere (2) dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

 

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

 

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

 

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario (3).

 

Commento

Recesso (o ius poenitendi): potere (diritto soggettivo potestativo) in base al quale una parte si scioglie dal vincolo contrattuale con effetti ex nunc (restano, cioè, salvi gli effetti del contratto prodotti prima del recesso). La fonte del recesso può essere legale, se il recesso è previsto dalla legge o convenzionale quando è previsto contrattualmente con apposita clausola. Sia il recesso legale che quello convenzionale può essere subordinato alla presenza di determinati presupposti (es.: rimborsi, indennizzi, termine di preavviso).

 

 

(1) Il contratto di agenzia è un contratto di durata, in quanto la sua esecuzione (nella fattispecie, l’obbligo di promuovere la conclusione degli affari) si protrae nel tempo per soddisfare un interesse del creditore che si estende anch’esso nel tempo.

 

(2) Per questa dichiarazione non è richiesta una forma particolare, ma è necessario che essa giunga a conoscenza dell’altra parte (anche al suo indirizzo): non è però necessaria la sua accettazione.

 

(3) Il preavviso è un’obbligazione che pone il receduto (ossia colui che subisce il recesso) in condizione di conoscere, con un certo margine di preavviso, il momento dal quale il contratto sarà sciolto e perciò non produrrà più effetti. Nel caso in cui il preavviso non venga dato, il receduto avrà diritto ad un’indennità sostitutiva, calcolata sulla base del volume di affari conclusi e regolarmente eseguiti durante l’anno precedente.

Tuttavia, gli obblighi del preavviso e del pagamento dell’indennità sostitutiva vengono meno nel caso in cui lo scioglimento del contratto dipenda dall’inadempimento degli obblighi propri di ciascuna parte, nel qual caso è dovuto anche un eventuale risarcimento del danno [v. 1223].

Infine, se il contratto si scioglie per mutuo consenso, non è dovuta alcuna indennità.



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