(CODICE CIVILE-art. 1668)
                             Art. 1668. 
 
         (Contenuto della garanzia per difetti dell'opera). 
 
  Il committente puo' chiedere che le  difformita'  o  i  vizi  siano
eliminati  a  spese  dell'appaltatore,  oppure  che  il  prezzo   sia
proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso
di colpa dell'appaltatore. 
 
  Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali  da  renderla
del  tutto  inadatta  alla  sua  destinazione,  il  committente  puo'
chiedere la risoluzione del contratto.