Modifiche al pignoramento presso terzi apportate dall’art. 25 del D.L. 19/2024
Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 il decreto legge n. 19/2024 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il Capo VI del D.L. 19/2024 contiene disposizioni urgenti in materia di giustizia ed in particolare all’art. 25 vengono introdotte delle modifiche alle disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi.
Le novità introdotte riguardano in particolare tre articoli del codice di procedura civile: art. 546, art 551 bis ed art 553 cpc oltre all’ introduzione dell’art 169 septies delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile.
Modifiche all’art. 546 c.p.c. Obblighi del terzo
All’articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., l’ importo rispetto al quale il terzo era soggetto agli obblighi del custode doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà.
A seguito della modifica l’ importo rispetto al quale il terzo è ora soggetto agli obblighi del custode è pari al credito precettato aumentato di:
- € 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro
- € 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- Della metà della somma precettata per i crediti superiori a 3.200 euro.
Pertanto dal 4 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, tutti gli atti di pignoramento dovranno contenere le seguenti diciture:
- “Ho pignorato tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell’art. 546, I comma c.p.c., nei limiti dell’importo credito precettato, aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
- “Ho intimato al terzo pignorato, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice dell’esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode”.
A seguire il testo del nuovo articolo 546 c.p.c.:
«Art. 546 – Obblighi del terzo.
Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.»
Introduzione dell’art. 551 bis c.p.c. Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi
Dopo l’articolo 551, è inserito l’art. 551-bis Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.
Sono previste:
- La perdita di efficacia del pignoramento presso terzi decorsi dieci anni dalla notifica al terzo;
- La possibilità della notifica di una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio da parte del creditore procedente o intervenuto per mantenere in essere in pignoramento;
- L’estinzione del processo esecutivo decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse.
A seguire il testo del nuovo articolo 551-bis c.p.c.:
«Art. 551-bis Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.
Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l’esecuzione è sospesa.»
Il comma terzo dell’art. 25 del D.L. 19/2024 prevede che l’articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero alle procedure pendenti al 4 marzo 2024.
Prevede inoltre che il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto.
Modifiche all’articolo 553 c.p.c. in tema assegnazione e vendita di crediti ed applicabilità alle procedure pendenti
All’articolo 553 c.p.c. in materia di assegnazione e vendita di crediti sono apportate le modifiche evidenziate in grassetto al primo comma ed aggiunti i commi 4, 5 e 6 per cui il nuovo testo si presenta come segue:
Art. 553 – Assegnazione e vendita di crediti.
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.
I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Dichiarazione del creditore al terzo pignorato da effettuare con la notifica dell’ordinanza di assegnazione
Atteso quanto disposto dall’art. 553 c.p.c. come sopra modificato viene introdotto altresì introdotto l’articolo Art. 169 septies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile recante “Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati” che va a specificare il contenuto della dichiarazione che il creditore deve fare al terzo da notificare congiuntamente all’ordinanza di assegnazione delle somme, come previsto dall’art. 553, 1° comma c.p.c. come sopra modificato. Come già accade per le procedure concorsuali bisognerà specificare gli estremi del conto corrente bancario per
Art. 169 septies – Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati.
La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
In tema di assegnazione delle somme e notifica dell’ordinanza di assegnazione i commi 4 e 5 dell’art. 25 del D.L. 19/2024 prevedono inoltre quanto segue per le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo:
I crediti già assegnati ai sensi dell’articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2024 cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all’articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Se, alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2024 sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile.
Possibilità di accesso al fascicolo della procedura da parte del terzo pignorato
All’articolo 36 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in tema di tenuta dei fascicoli di cancelleria. è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;