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(CODICE CIVILE-art. 1341)
Art. 1341.
(Condizioni generali di contratto).
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente
approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di
colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta'
di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale
nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria.