Art. 1158 - Codice Civile - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

Art. 1158 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

Articolo 1158 - codice civile

La proprietà dei beni immobili (812) e gli altri diritti reali di godimento (957, 970, 978, 1021, 1022, 1031) sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (66, 1166).

Articolo 1158 - Codice Civile

La proprietà dei beni immobili (812) e gli altri diritti reali di godimento (957, 970, 978, 1021, 1022, 1031) sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (66, 1166).

Massime

Perché il possesso sia utile per l’usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all’usucapione, devono verificarsi al momento dell’acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull’inizio del termine per usucapire. L’accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Cass. civ. sez. II, 18 ottobre 2019, n. 26633

L’usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario. Cass. civ. sez. II, 8 novembre 2013, n. 25245

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”. Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215

Ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, anche dopo l’invalido trasferimento della proprietà, l’”accipiens” pupossedere il bene “animo domini”, ed anzi proprio la circostanza che la “traditio” sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l’”accipiens” e la “res tradita” sia sorretto dall’”animus rem sibi habendi”. Cass. civ. sez. II, 4 giugno 2013, n. 14115

Ai fini del possesso necessario al conseguimento dell’usucapione, va considerata utilmente la signoria esercitata su un fabbricato sebbene in corso di costruzione, posto che anche su un bene “in fieri” possono esercitarsi con pienezza tutte le facoltà dominicali. Cass. civ. sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4428

In tema di possesso utile per l’usucapione, ai fini dell’accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore. Cass. civ. sez. II, 9 maggio 2008, n. 11624

Ai fini della prova dell’intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall’art. 1158 c.c. ben puconfigurare lo jus possessionis mentre la sussistenza dell’animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall’esercizio dell’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. Cass. civ. sez. II, 10 luglio 2007, n. 15446

Ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all’esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare; pertanto, la verifica in ordine all’idoneità del possesso a determinare il compiersi dell’usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. (omissis). Cass. civ. sez. II, 29 novembre 2005, n. 25922

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l’immobile – né diretto, come effettiva materiale disponibilità corpore et animo, né indiretto, come disponibilità solo animo utilmente mediata dal rapporto con un detentore – è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce sul alcuno degli elementi – il soggetto, il possesso, il tempo – costitutivi della fattispecie regolata dall’art. 1158 c.c. a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell’art. 1167 c.c. ovvero all’interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell’art. 2943 c.c. applicabili per rinvio recettizio dall’art. 1165 c.c.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d’interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti. Cass. civ. sez. II, 21 maggio 2001, n. 6910

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, gli atti di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi non esercitano alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo. Cass. civ. sez. II, 11 febbraio 2000, n. 1530, Leone c. Urselli.   Conforme, Cass. II, 20 agosto 2014, n. 18095, ,

Ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, rileva l’animus possidendi e non il titolo, di talché è compatibile con la situazione di diritto riportata dall’atto, una diversa situazione di fatto atta a consentire comunque l’esercizio del possesso di un bene uti dominus da parte del fruitore. Cass. civ. sez. II, 21 dicembre 1999, n. 14368

Ai fini dell’usucapione il requisito della continuità del possesso va desunto dal comportamento del possessore, non dalle contrarie intenzioni del proprietario. Ai fini indicati è irrilevante la violenza esercitata in un momento successivo all’acquisto del possesso. A sua volta la non clandestinità va riferita non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere e senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Cass. civ. sez. II, 17 luglio 1998, n. 6997

La continuità della possessio ad usucapionem va correlata all’utilizzazione del bene che ne costituisce l’oggetto, sì che se è normale, in relazione ad essa, l’intermittenza dei relativi atti di godimento – come nel caso di non utilizzazione di un’area di parcheggio durante la circolazione dei veicoli – non esclude, in sé, la persistenza del potere di fatto sulla cosa. Cass. civ. sez. II, 23 marzo 1998, n. 3081

Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto. La continuità si distingue, pertanto, dall’interruzione del possesso, giacché la prima si riferisce al comportamento del possessore, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall’attività del titolare del diritto reale che compia un atto di esercizio del diritto medesimo. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 13 dicembre 1994, n. 10652

Al fine dell’acquisto per usucapione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari, il possesso ventennale non deve essere viziato né da violenza né da clandestinità, ma non valgono ad infirmarne la legittimità, né ad interromperne l’usucapione, i semplici atti di contestazione e diffida posti in essere da colui che assuma di essere il proprietario della cosa, poiché l’applicazione all’usucapione delle regole generali in materia di prescrizione estintiva presuppone la loro compatibilità con la natura dell’usucapione, che non permette di attribuire efficacia ad atti destinati ad operare soltanto in relazione a diritti di obbligazione e perciò non configurabili in difetto di un debitore. Cass. civ. sez. II, 2 agosto 1990, n. 7742

In tema di possesso ad usucapionem, che il codice vigente assoggetta alle stesse condizioni contemplate dal codice del 1865 (con la formula «possesso legittimo»), inclusa quella della pacificità del possesso medesimo, tale requisito non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all’altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (con la conseguente applicabilità del termine ventennale). Cass. civ. Sezioni unite, 14 marzo 1990, n. 2088

Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso “pro indiviso” tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest’ultimo, della comproprietà “pro indiviso” del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l’usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Tale situazione di compossesso non esige l’esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), né richiede che il compossessore effettivo ignori l’esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l’ “animus possidendi” che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa “uti condominus”. Cass. civ. sez. II, 2 agosto 2011, n. 16914

Affinché possa ritenersi un possesso ad usucapionem da parte di un co-proprietario-co-possessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare inequivocabilmente l’animus escludendi a carico degli altri comunisti. D’altra parte il possesso, acquisito animo et corpore, ben può conservarsi «solo animo», quando non consti l’animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilità del co-possessore. Cass. civ. sez. II, 14 giugno 2000, n. 8120

Gli atti interruttivi dell’usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all’art. 1310 c.c. secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere. Cass. civ. sez. II, 5 luglio 1999, n. 6942

Il compossessore o condetentore di una cosa che ne curi la custodia anche nell’interesse degli altri può acquistarne il possesso o la detenzione esclusiva solo dal momento in cui, con atto inequivoco, abbia iniziato a possederla o a detenerla solo nel proprio interesse. Cass. civ. sez. II, 10 marzo 1994, n. 2324

L’acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo dell’usucapiente per il periodo prescritto dalla legge, ma non anche il possesso esclusivo, con la conseguenza che un’eventuale situazione di compossesso può incidere solo sulla misura dell’acquisto, ma è del tutto irrilevante nei confronti del proprietario non possessore, il quale può impedire l’acquisto per usucapione solo provando l’esistenza di atti di esercizio del suo diritto incompatibili con il possesso animo domini dell’usucapiente. Cass. civ. sez. II, 14 dicembre 1988, n. 6818

Sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell’attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, anche la possibilità di pervenire, sussistendo gli altri presupposti indispensabili, all’acquisto della comproprietà a titolo di usucapione. Cass. civ. sez. II, 14 aprile 1976, n. 1314

La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l’utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso; ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell’usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che, ai fini della decorrenza del tempo per la usucapione ventennale, aveva unificato l’esercizio di una servitù veicolare ed uno successivo carraio e di parcheggio senza distinguere le diverse modalità di esercizio del possesso, intervenute a seguito del mutamento di destinazione del fondo dominante da agricola a turistico alberghiera e di ristorazione). Cass. civ. sez. II, 22 maggio 2019, n. 13818

In forza del principio “tantum praescriptum quantum possessum”, la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l’utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso. Ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell’usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. Cass. civ. sez. II, 27 gennaio 2014, n. 1616

Nell’azione di accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l’oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali, nella specie, l’intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l’azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell’attore per usucapione. Cass. civ. sez. II, 28 maggio 2013, n. 13212

Il possesso di una servitù «atipica» può legittimamente dare luogo all’acquisto per usucapione del corrispondente diritto, il principio essendo coerente con il disposto degli articoli 1031 e 1061 c.c. i quali annoverano l’usucapione tra i possibili modi di acquisto della servitù  senza alcuna limitazione, salvo quella derivante dalla necessità del requisito dell’apparenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato l’acquisto per usucapione della servitù «di sosta» ai fini della utilizzazione «quale terrazza» di un lastrico solare, rilevando, ancora, che il giudice del merito, con motivazione esaustiva e coerente, come tale non sindacabile in sede di legittimità, giacchè si verteva su di accertamenti ed apprezzamenti di fatto, aveva saputo rendere conto della esistenza, sul lastrico,di opere visibili e permanenti destinate al detto fine – recinzione, rete divisoria, porte finestre). Cass. civ. sez. II, 16 marzo 2006, n. 5861

Colui che assume di essere titolare di una servitù coattiva apparente (nel caso, di scarico) ha l’onere di fornire la prova del relativo acquisto, non essendo al riguardo sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l’esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell’acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia. Cass. civ. sez. III, 19 dicembre 2005, n. 27930

Tenuto conto che, in virtù del principio tantum praescriptum quantum possessum, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza dell’utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per il tempo necessario previsto dalla legge, la realizzazione di opere che abbiano ridotto l’estensione di una veduta, non incidendo sulla sua identità, non determina l’interruzione dell’usucapione e la decorrenza di un nuovo termine. Cass. civ. sez. II, 2 luglio 2003, n. 10460

Per il principio tantum praescriptum quantum possessum, il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù  nel caso di modifica dell’opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dall’effettuata trasformazione. Cass. civ. sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10481

Ai fini dell’acquisto per usucapione di un diritto di servitù  l’elemento oggettivo del possesso protratto per l’arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte del proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l’esercizio. Cass. civ. sez. II, 26 giugno 2001, n. 8737

Ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù continua (nella specie: servitù di veduta) è sufficiente l’esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non essendo anche necessaria la continuità dell’utilizzazione delle opere. Cass. civ. sez. II, 3 novembre 1998, n. 10984

La portata del principio tantum prescriptum quantum possessum deve essere intesa nel senso che il contenuto delle servitù acquistate per usucapione va determinato in funzione della sola utilità obiettiva cui sono riferibili gli atti di esercizio nei quali si è realizzato il possesso. Cass. civ. sez. II, 11 aprile 1996, n. 3405

Ad integrare il possesso ad usucapionem di una servitù prediale è necessario che, con l’esercizio continuo ed ininterrotto di una attività a vantaggio di un fondo e a carico di un altro, si accompagni anche l’intento di comportarsi e farsi considerare come titolare di quel diritto reale a cui corrisponde la concreta attuazione del potere di fatto. (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha escluso potersi ravvisare esercizio di fatto della servitù di tenere costruzioni a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo vicino, nell’avere il locatario di un cortile eseguito illegittimamente nello stesso dette costruzioni, senza che fosse dimostrato che il locatore, dante causa di chi pretendeva di unire tale possesso al proprio ai fini dell’usucapione della servitù  avesse acconsentito alla nuova destinazione del cortile e l’avesse accettata, comportandosi di conseguenza con l’animus rem sibi habendi). Cass. civ. sez. II, 25 maggio 1987, n. 4698

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c. che regolano detto istituto. Cass. civ. sez. II, 16 maggio 2019, n. 13223

In tema di servitù di passaggio, l’interesse ad agire per l’accertamento dell’avvenuta usucapione non viene meno in conseguenza del sopravvenuto acquisto, da parte dell’attore, di altro fondo limitrofo, ma non confinante con quello dominante, dotato di analoga servitù sul preteso fondo servente, essendo irrilevante per una servitù non coattiva la sussistenza di un altro passaggio per arrivare alla pubblica via, praticabile sul secondo fondo. Cass. civ. sez. VI, 4 novembre 2013, n. 24675

Ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio, nel caso dell’esistenza di un fondo intermedio, per l’accertamento del diritto sul fondo servente, non occorre alcuna specifica prova della titolarità sul fondo intermedio, una volta che ne sia dimostrata la necessaria utilizzazione, in concreto, essendo sufficiente l’astratta configurabilità del requisito dell’utilitas eventuale, richiesta dall’articolo 1029, primo comma, c.c. salvo la prova da parte di chi la contesti di un’impossibilità in tal senso. Cass. civ. sez. II, 5 giugno 2008, n. 14936

In tema di possesso ad usucapionem di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell’altro possesso. In particolare, in relazione al medesimo fondo servente non esiste alcuna incompatibilità fra il possesso di una servitù di passaggio di uso pubblico, esercitato uti cives da una collettività, ed il possesso di una servitù prediale di passaggio a favore di un fondo determinato, preteso dominante, poiché questa ha il tratto individualizzante per eccellenza dell’essere esercitata dal proprietario fundi nomine, vale a dire per l’utilità del fondo a favore del quale si costituirà la servitù . Cass. civ. sez. II, 24 novembre 2000, n. 15171

Ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù si richiede che le opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo prescritto dalla legge per usucapire, e quando, come in tema di servitù di passaggio, oltre alle opere visibili, sia richiesta una determinata attività, è altresì necessario che le opere siano strumentalmente utilizzate per l’esercizio del possesso della servitù per lo stesso periodo di tempo, che prende inizio dal giorno in cui le opere strumentali all’esercizio della servitù siano venute ad esistenza, quando con tale giorno coincide quello del primo atto di esercizio, e dal giorno del primo di tali atti quando questi vengano posti in essere in un periodo successivo. Cass. civ. sez. II, 21 luglio 1989, n. 3472

L’elemento psicologico del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, quali l’abitualità del transito, con inizio nel preteso fondo dominante ed esercizio attraverso il preteso fondo servente, nonché il conseguimento di una obiettiva utilità per il primo a danno del secondo, cioè da una serie di elementi, caratterizzati da precise esplicazioni materiali e così suscettibili di controllo. Cass. civ. sez. II, 11 giugno 1986, n. 3864

Al fine della usucapione, il passaggio, come atto di esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente. Ne consegue che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l’esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d’ingresso di un edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta. Cass. civ. sez. II, 29 aprile 1982, n. 2717

È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem”. Cass. civ. sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 1395

Al fine della determinazione del “dies a quo” per l’usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l’esistenza di uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù . Cass. civ. sez. II, 27 maggio 2016, n. 11052

Non è configurabile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale allorché, risulti che, nel corso del tempo necessario ai fini di tale acquisto, l’originario manufatto, consistente, nella specie, in un rudere fatiscente, sia stato demolito e sostituito con un immobile avente una differente altezza ed una diversa localizzazione rispetto alle fondamenta ed all’area di sedime del preesistente, così integrando gli estremi di una nuova costruzione e non di un intervento di ristrutturazione, con consegente venir meno dell’identità del bene occorrente per l’unitarietà del possesso “ad usucapionem”. Cass. civ. sez. II, 13 giugno 2013, n. 14902

È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem”. Cass. civ. sez. II, 18 febbraio 2013, n. 3979

Ai fini dell’usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l’acquisto del diritto per decorso del tempo. Cass. civ. sez. II, 18 ottobre 2007, n. 21855

Ai fini dell’accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un’effettiva utilità del fondo preteso dominante (nella specie, costituita dall’esigenza di far defluire le acque piovane e di coltura). Cass. civ. sez. II, 13 marzo 2013, n. 6387

In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, “iure proprietatis”, ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, “iure servitù utis”, poiché solo in quest’ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione.. Cass. civ. sez. II, 9 novembre 2018, n. 28804 

Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù  in quanto la servitù di aria e luce che è negativa, risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione non è una servitù apparente, atteso che l’apparenza non consiste soltanto nell’esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all’acquisto della servitù  siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima. Cass. civ. sez. II, 17 giugno 2004, n. 11343

Le luci che si aprono tra un vano e l’altro dello stesso edificio condominiale, quando insistono su muro comune, sono subordinate al consenso del vicino e, pertanto, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono prive di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza queste ultime, con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di cui agli artt. 901 ss. c.c. e che, in particolare, essendo condizionata al consenso del vicino, la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra l’ipotesi tipica dell’usucapione, consistente nell’aver subito un peso sulla proprietà per il tempo occorrente alla costituzione della servitù . Cass. civ. sez. II, 4 giugno 2001, n. 7490

Il possesso continuato per venti anni, utile ai fini dell’usucapione delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, è configurabile solo dalla data dell’acquisto dell’unità immobiliare, non potendosi prima di tale momento considerare distintamente il diritto dominicale trasferito ed il diritto d’uso del parcheggio non trasferito. Cass. civ. sez. II, 24 maggio 2013, n. 12996

Non è configurabile quale possesso “ad usucapionem” il comportamento consistente nell’uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un’attività materiale incompatibile con l’altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell’area con ghiaia non integra un’opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l’utilizzo a scopo di parcheggio purisultare transitoriamente consentito per mera tolleranza. Cass. civ. sez. II, 8 maggio 2013, n. 10894

Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù  del quale difetta la “realitas”, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso; pertanto, l’acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall’eventuale assenza delle opere richieste dall’art. 1061 c.c. anche dalla natura meramente personale dell’utilità. Cass. civ. sez. II, 7 marzo 2013, n. 5769

In tema di usucapione, l’assolvimento dell’onere probatorio gravante su chi invoca l’acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell’evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l’equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che in questa materia trovasse applicazione il criterio del processo penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio e fosse, viceversa, insufficiente il canone civilistico del “più probabile che non”). Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3487

La prova degli estremi integratori di un possesso “ad usucapionem”, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni. Cass. civ. sez. II, 31 gennaio 2019, n. 2977

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