Principio di sussidiarietà. Diritto costituzionale nell'Enciclopedia Treccani - Treccani - Treccani

Principio di sussidiarietà. Diritto costituzionale

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In generale, il principio di sussidiarietà attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e, dall’altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore (sussidiarietà in senso verticale; Principio di sussidiarietà. Diritto amministrativo).

Il principio di sussidiarietà è un principio relativamente recente per l’ordinamento costituzionale italiano, in quanto vi ha trovato ingresso – insieme a quello di differenziazione e di adeguatezza – soltanto con la riforma del titolo V della parte II Costituzione (art. 118 Cost., come introdotto con la l. cost. n. 3/2001), che ora prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». Infatti, a differenza di quel che è accaduto in altre esperienze costituzionali profondamente influenzate dal federalismo, come gli U.S.A. e la Germania – tributarie della riflessione di Althusius e Gierke – ovvero nell’U.E. (Principio di sussidiarietà. Diritto dell'Unione Europea), la sussidiarietà non è stata considerata in Italia, fino a pochi anni fa, un principio basilare dell’ordinamento. Anzi, secondo alcuni studiosi il modello pluralista accolto nella Costituzione italiana sarebbe scarsamente compatibile con il principio di sussidiarietà, in ragione del diverso grado di strutturazione del potere statale e di quelli degli altri enti territoriali previsto dal modello regionale rispetto a quello federale.

Ancor più discusso nella dottrina è l’eventuale riconoscimento, nel «nuovo» art. 118 Cost. e in particolare al suo co. 4, di un principio di sussidiarietà in senso orizzontale, ovvero riguardante i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, dotate ex art. 2 Cost. di una tutela costituzionale (si parla, in questo caso di sussidiarietà in senso orizzontale). Ove riconosciuto, infatti, ciò significherebbe che i pubblici poteri potrebbero intervenire, per lo svolgimento di attività di interesse generale, solo laddove i privati, singoli o associati, non fossero in grado di svolgerle autonomamente; e tale interpretazione appare difficilmente compatibile con gli ampi compiti, anche di trasformazione sociale, attribuiti ai pubblici poteri nel testo costituzionale, in particolare all’art. 3, co. 2 (Principio di uguaglianza).

In ogni caso, un ruolo fondamentale nell’articolazione concreta del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza è stato svolto dalla giurisprudenza costituzionale, che ha utilizzato tale principio per consentire un intervento legislativo di dettaglio da parte dello Stato – in presenza dello svolgimento di funzioni amministrative da parte di questo – anche al di là delle materie in cui gode di potestà legislativa esclusiva ex art. 117, co. 2, Cost. (Potestà legislativa regionale), comprimendo così quella regionale (c.d. chiamata in sussidiarietà).

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Autonomia. Diritto costituzionale

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