AVVERTENZA
In considerazione del fatto che la presente legge ha sostituito l'intero
articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, non si procederà alla redazione e pubblicazione del testo coordinato di detto decreto-legge con la legge di conversione.
NOTE
Note all'art. 1 del decreto:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca Attuazione della delega di cui all'
art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il testo vigente dell'art. 82 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 82. (Beni ambientali). - Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'
art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'
art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla
legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendente mente dalla loro inclusione negli elenchi.
(Seguono i comuni aggiunti dalla legge di conversione)".
- La
legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca Norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
- Il
regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, approva il
Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, concerne l'Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
- Il
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, reca limiti inderogabili di densità edilizia, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
- La
legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. Il testo dell'art. 18 di detta legge è il seguente:
"Art. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale.
In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorre inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione".
- La
legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca Protezione delle bellezze naturali.
Il testo dell'art. 1, n. 2), di detta legge è il seguente:
"Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
(Omissis).
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;".
Il testo dell'art. 7 della medesima legge è il seguente:
"Art. 7. - I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
È fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione".
Note all'art. 1-bis del decreto:
- Per il testo dell'
art. 7 della legge n. 1497/1939 vedi l'ultima nota all'art. 1.
- Il
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, reca Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere.
- Il testo dell'
art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (per l'argomento v. la prima nota all'art. 1), e il seguente:
"Art. 4. (Competenze dello Stato). - Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'
art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.
Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'
art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Note all'art. 1-ter del decreto:
- Per il testo dell'
art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.
- Per l'argomento della
legge n. 1497/1939 v. la seconda nota all'art. 1.
- Il
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, reca il Regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
- Per il testo dell'
art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 v. l'ultima nota all'art. 1-bis.
Note all'art. 1-quater del decreto:
- Per il testo dell'
art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.
- Per l'argomento del
regio decreto n. 1775/1933 v. la terza nota all'art. 1.
Nota all'art. 1-quinquies del decreto:
Il decreto ministeriale 21 settembre 1984 reca Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi di acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici.
Note all'art. 1-sexies del decreto:
- Per l'argomento della
legge n. 1497/1939 v. la seconda nota all'art. 1. Il primo comma dell'art. 15 di detta legge stabilisce che "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal
codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che, il Ministero dell'educazione nazionale [ora Ministero per i beni culturali e ambientali] ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione".
- La
legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Il testo dell'art. 20 della legge, come modificato dall'
art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 giugno 1985, n. 298, è il seguente:
"Art. 20. (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di ciò all'
articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".