Art. 1496 codice civile: Vendita di animali | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1496 codice civile: Vendita di animali

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nella vendita di animali la garanzia per i vizi  regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Commento

Garanzia: [v. 1179]; Vizi: [v. 1490].

 

Leggi speciali: leggi che, nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, regolano una determinata materia, in modo particolare e diverso rispetto alla disciplina generale dettata dal codice civile.

 

Usi locali: pratiche non scritte che si creano in un dato luogo o settore di affari [v. 1340], che regolano lo svolgimento dei rapporti contrattuali in mancanza di altre disposizioni (di legge o fissate dalle parti).

 

La norma fissa un preciso rapporto (gerarchico) tra le fonti del diritto.

Giurisprudenza annotata

Vendita

In tema di compravendita, l'impegno del venditore ad eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo ali suo cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva art 1230 c.c.) della originaria obbligazione di garanzia (art 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art 1495 c.c. ai fini dell'esercizio delle azioni previste in suo favore (art 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.). Pertanto, se l'acquirente non agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ma chiede l'esatto adempimento dell'obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui all'articolo 1496 c.c.

Tribunale Milano sez. IV  16 maggio 2014 n. 5092  

 

L'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza "pedigree"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto). Rigetta, Trib. Lucca, 02/10/2007

Cassazione civile sez. III  11 febbraio 2014 n. 3021  

 

In tema di compravendita, al fine di distinguere l'ipotesi dei vizi redibitori e della mancanza di qualità da quella della consegna di "aliud pro alio" (la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) occorre aver riguardo all'idoneità del bene ad assolvere la funzione economico-sociale assunta come essenziale dalle parti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, in relazione alla vendita di un toro rivelatosi infertile, aveva negato la ricorrenza dell' "aliund pro alio", affermando che l'animale potesse trovare altre utilizzazioni, senza considerare che anche alla stregua degli usi, richiamati dall'art. 1496 c.c., l'acquisto di un toro è finalizzato proprio alla riproduzione). Cassa con rinvio, App. Salerno, 08/02/2007

Cassazione civile sez. II  19 dicembre 2013 n. 28419

 

In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto.

Cassazione civile sez. II  10 marzo 2011 n. 5732  

 

Nella vendita di animali, posto che solo ove l'animale risulti affetto da una delle malattie contagiose per le quali è previsto l'isolamento od il sequestro si può ipotizzare una sua incommerciabilità, salva diversa previsione contrattuale, non sussiste alcun obbligo di consegna della certificazione veterinaria di sanità, non rientrando tale obbligo in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, c.c.

Cassazione civile sez. II  22 febbraio 2011 n. 4278

 

L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, stabilita dall'art. 2922 comma 1 c.c., in riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi e applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, opera per le fattispecie previste negli art. 1490-1497 c.c., ossia per i casi di vizi o di mancanza di qualità della cosa venduta, ma non riguarda l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure quando risulti compromessa la destinazione del bene stesso all'uso che, preso in considerazione dall'ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto.

Cassazione civile sez. I  14 ottobre 2010 n. 21249  

 

In tema di vendita di animali, secondo le norme del codice civile - applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali - la garanzia per vizi, dovuta dal venditore indipendentemente da colpa per il solo fatto oggettivo della loro presenza - è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente. Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche. (L'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale - determinato da una malattia congenita - non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto).

Cassazione civile sez. II  17 maggio 2004 n. 9330  

 

 



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA