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Gli elementi essenziali del contratto e la loro rilevanza

Il contratto, massima espressione dell’autonomia dei privati, è uno degli istituti giuridici più diffusi e utilizzati nella vita quotidiana. Si tratta di un accordo tra due o più parti, che ha lo scopo di creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Ad esempio, quando acquistiamo un bene, stipuliamo un contratto di compravendita; quando si concede l’uso di un immobile a un terzo in cambio di un corrispettivo, si formalizza tale accordo mediante un contratto di locazione; quando apriamo un conto corrente, firmiamo un contratto bancario.

Ma perché un contratto sia valido ed efficace, non basta che le parti si accordino su qualcosa. Occorre che il contratto contenga alcuni elementi essenziali, previsti dalla legge all’art. 1325 c.c., che ne costituiscono la struttura e la sostanza. L’ordinamento sanziona nel modo più severo la mancanza di tali elementi, disponendo la nullità del contratto (art. 1418 c.c.).

Quali sono questi elementi e perché sono così importanti? Vediamolo insieme in questo nuovo articolo di Ripetiamo Diritto.

L’accordo o consenso delle parti

Non tutte le espressioni di volontà delle parti, anche se consensuali, costituiscono un contratto. Perché ciò avvenga, è necessario che siano presenti requisiti minimi, che servono a tutelare sia le parti che, in generale, la certezza delle operazioni giuridiche.

Il primo elemento essenziale del contratto è l’accordo delle parti, ovvero l’incontro fra la manifestazione di volontà di chi propone il contratto e quella di chi l’accetta. L’accordo deve essere libero, cioè senza costrizioni o pressioni, consapevole, ovvero basato su una comprensione completa delle condizioni e serio, indicando una reale intenzione di impegnarsi, altrimenti il contratto può essere annullato per vizi della volontà, come l’errore, il dolo o la violenza; deve essere anche conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, altrimenti il contratto è nullo.

Elemento imprescindibile per la corretta formazione dei contratti è la “capacità di contrattare”. Essa raffigura l’idoneità di una parte a porre in essere atti che producono effetti giuridici e deve esistere al momento della dichiarazione. Sebbene la capacità contrattuale sia la regola generale, in alcune circostanze la legge richiede una capacità più intensa, nota come capacità di disporre. Quest’ultima implica l’attitudine a compiere atti che comportano una diminuzione del proprio patrimonio, sia a titolo oneroso che gratuito.

La causa e l’oggetto

La causa rappresenta il secondo requisito essenziale del contratto.

Nel Codice civile non è prevista una definizione di causa del contratto; si tratta, pertanto, di un concetto controverso, che deriva dalla tradizione giuridica romana e che è ancora oggetto di dibattito dottrinale. Tuttavia, secondo l’opinione prevalente è identificabile con lo scopo concreto che il contratto deve realizzare.

Altra cosa sono i motivi, cioè le ragioni personali delle parti, che solitamente non hanno rilevanza.

La validità di un contratto dipende dalla liceità della causa. Se la causa non è lecita, il contratto risulta nullo. La causa oltre ad essere un elemento essenziale, costituisce altresì un criterio per la distinzione di differenti categorie negoziali.

Il terzo elemento essenziale dell’accordo tra le parti è l’oggetto, cioè le prestazioni che le parti si obbligano a eseguire. L’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. deve essere:

  • possibile, cioè concretamente suscettibile di esecuzione. La possibilità deve essere sia naturale che giuridica;
  • lecito, ovvero conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
  • determinato o determinabile, vale a dire chiaro e definito o individuabile nel momento dell’esecuzione.

Se l’oggetto manca o è contrario a questi requisiti, il contratto è nullo.

La forma

Il quarto elemento essenziale del contratto è la forma, ovvero il modo in cui il contratto viene redatto e sottoscritto dalle parti, ma soltanto nell’ipotesi in cui sia richiesta dalla legge “a pena di nullità”.

Il contratto implica la manifestazione della volontà negoziale, una volontà unicamente interna sarebbe giuridicamente irrilevante.

La volontà può essere manifestata in modo:

  • espresso, con parole, scritti o qualsiasi altro mezzo idoneo a esprimere agli altri il proprio volere;
  • tacito (c.d. facta concludentia), cioè con un comportamento che, secondo il comune apprezzamento, non sarebbe conciliabile con una volontà opposta.

Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, tuttavia, in alcuni casi, l’ordinamento condiziona la validità del contratto al rispetto di una precisa forma di manifestazione della volontà. E’ frequente, infatti, che la legge imponga la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

La forma scritta può essere disposta:

  • ad substantiam, quando è stabilita ai fini dell’esistenza stessa del contratto. La funzione della forma nell’atto solenne è quella di sollecitare l’attenzione del dichiarante sull’importanza dell’atto e conferire a quest’ultimo maggiore certezza;
  • ad probationem, per fornire prova della realizzazione dell’atto.

La forma ad substantiam costituisce un onere per le parti, in quanto l’inosservanza del requisito comporta la nullità dell’atto. L’inosservanza della forma ad probationem non determina invece la nullità del contratto, ma preclude solo la possibilità di provarlo per testi o per presunzioni semplici.

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Fonti normative:

  • Artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.