Art. 1460 codice civile: Eccezione d'inadempimento | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1460 codice civile: Eccezione d’inadempimento

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1) (2).

Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (3).

Commento

Contratto a prestazioni corrispettive: contratto nel quale ciascuna parte contraente ha il diritto di ricevere una prestazione in quanto questa costituisce la remunerazione della prestazione dovuta all’altra parte contraente [v. Libro IV, Titolo II].

 

Eccezione d’inadempimento: in un contratto a prestazioni corrispettive, l’(—) è il rimedio attraverso il quale la parte paralizza la domanda (giudiziale o stragiudiziale) di adempimento dell’altro contraente, adducendo l’inadempimento di quest’ultimo o la mancata offerta della prestazione. L’(—) può essere utilizzata anche per paralizzare la domanda di risoluzione del contratto.

 

(1) L’eccezione d’inadempimento è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive nei quali non siano stabiliti i termini per l’esecuzione delle prestazioni oppure queste debbano essere eseguite simultaneamente.

.

(3) Il giudice potrà respingere l’eccezione ove l’inadempimento sia di lieve entità, e l’eccezione costituisca solo uno strumento per «mascherare» il proprio inadempimento. Al fine di stabilire se l’inadempimento è grave, il giudice deve valutare il comportamento di entrambe le parti nel quadro generale dell’esecuzione del contratto.

 

L’eccezione d’inadempimento è uno strumento posto a tutela della parte che tema di non ricevere il corrispettivo (la controprestazione) della propria prestazione: questa, infatti, può sospendere l’esecuzione del contratto in attesa che l’altro contraente adempia od offra di adempiere.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti.

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. L'accessorietà funzionale dei beni non forniti è compatibile con l'essenzialità dell'inadempimento ove, mancando una parte, non può essere commercializzato il tutto.

Cassazione civile sez. III  20 gennaio 2015 n. 826  

 

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice di merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Tribunale Salerno sez. II  28 ottobre 2014 n. 5060  

 

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.

Tribunale Bari sez. III  16 ottobre 2014

 

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.

Tribunale Bari sez. III  16 ottobre 2014

 

Il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione, non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c..

Cassazione civile sez. II  16 giugno 2014 n. 13685  

 

L'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. I  10 giugno 2014 n. 13024  

 

 

Lavoro subordinato

Posto che l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente nel luogo e nelle mansioni originarie, fatta salva la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive a sostegno di un mutamento di sede, è illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore che si rifiuti di riprendere servizio in un luogo diverso, in mancanza di allegazione di tali ragioni. Cassa App. Palermo 6 marzo 2012 e decide nel merito

Cassazione civile sez. lav.  14 luglio 2014 n. 16087  

 

Contratti di locazione

Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.

Cassazione civile sez. VI Ordinanza 23 giugno 2011 n. 13887

Cassazione civile sez. III Sentenza 10 gennaio 2008 n. 261

 

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno; ne consegue che, se la richiesta del locatore di riavere indietro l'immobile, non accompagnata dall'offerta dell'indennità, non vale a mettere in mora la controparte, specularmente, l'offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l'indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone.

Cassazione civile sez. III 25 marzo 2010 n. 7179

 

Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso.

Cassazione civile sez III 1 dicembre 2009 n. 25278

 

In tema di locazione di bene immobile destinato ad uso diverso da abitazione, il locatore deve garantire non solo l'avvenuto rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso del bene immobile, ovvero la relativa abitabilità, ma, essendo obbligato a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, anche il loro persistere nel tempo. Ne consegue che, ove venga per qualsiasi motivo sospesa l'efficacia dei suddetti provvedimenti e il conduttore venga a trovarsi nell'impossibilità di utilizzare l'immobile per l'uso pattuito, sussiste inadempimento del locatore, che non può al riguardo addurre a giustificazione (e pretendere, conseguentemente, il pagamento del canone maturati nel periodo di inutizzabilità dell'immobile) l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato della P.A.

Cassazione civile sez. III 19 luglio 2008 n. 20067

Cassazione civile sez. III sentenza 28 marzo 2006 n. 7081



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA