Art. 1447 codice civile: Contratto concluso in stato di pericolo | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1447 codice civile: Contratto concluso in stato di pericolo

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata (1).

Commento

(1) Il contratto concluso in stato di pericolo è un contratto rescindibile. I presupposti necessari per rescindere il contratto sono: a) lo stato di pericolo, cioè la minaccia di un danno grave alla persona del contraente o di altri; b) l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere; c) la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio.

La rescissione cancella gli effetti del contratto a partire dal giorno in cui questi sono stati prodotti: le parti contraenti sono liberate dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali e sono obbligate a restituire quelle ricevute.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 13/01/2011

Cassazione civile sez. un.  12 dicembre 2014 n. 26242

 

La disposizione dell'art. 1449 c.c., per la quale il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione decorre dalla data di conclusione del contratto, deve essere coordinata con la regola generale che fa decorrere ogni termine di prescrizione solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non è applicabile, quindi, ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione, essendo questa esperibile solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 1447 c.c. (per il contratto concluso in stato di pericolo) e dell'art. 1448 c.c. (per l'ordinaria azione di rescissione), può farsi decorrere solo dalla data in cui si è verificato l'evento dal quale dipendono gli effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, la concreta operatività, quindi, delle condizioni inique che, con l'azione di rescissione, si vogliono rimuovere.

Cassazione civile sez. II  30 maggio 1995 n. 6050  

 

La convenzione che regola contestualmente una pluralità di rapporti fra le stesse parti, mediante il ricorso a più schemi negoziali, resta assoggettata ad un'unica disciplina giuridica, anziché, per ciascun rapporto, alla disciplina propria del corrispondente negozio, nel caso in cui ricorra ipotesi di negozio complesso, caratterizzato dalla fusione in una causa unica degli elementi causali concorrenti alla formazione della convenzione medesima, in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, ovvero ipotesi di contratto misto, caratterizzato da una sintesi di elementi propri di più contratti nominati in cui prevalgono quelli di una determinata figura negoziale, non anche nella diversa ipotesi in cui essa si articoli in distinti ed autonomi contratti collegati (da mera occasionalità, od anche da funzione economica comune), dato che il vincolo di collegamento non vale a sottrarre ciascun contratto al proprio regime giuridico. Pertanto, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di alcune pendenze fra le parti, l'applicabilità all'intera convenzione delle norme della vendita o della transazione, ovvero la concorrenza delle une e delle altre per ciascun rapporto (nella specie, al fine della determinazione del prezzo della vendita e del riconoscimento o meno della sua rescindibilità per lesione) postulano, rispettivamente, la riconduzione della convenzione medesima nell'ambito del negozio complesso o misto, ovvero della ipotesi dei negozi solo collegati.

Cassazione civile sez. II  05 aprile 1984 n. 2217  

 

L'iniquità delle condizioni è elemento necessario per la rescissione del contratto, in quanto la legge tutela non tanto una indifferenziata libertà del contraente, quanto la specifica libertà di evitare contratti dannosi.

Cassazione civile sez. I  22 ottobre 1979 n. 5482  



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