Art. 651 codice penale - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identit� personale - Brocardi.it
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Articolo 651 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identit� personale

Dispositivo dell'art. 651 Codice Penale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni(1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali(2)(3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Note

(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.
(3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il proprio fondamento nell'interesse che lo svolgimento dell'attività di polizia non risulti ostacolato o intralciato.

Spiegazione dell'art. 651 Codice Penale

Scopo della norma è quello di evitare l'intralcio all'attività della pubblica amministrazione nel momento in cui deve identificare una determinata persona.

Il bene giuridico tutelato è dunque il potere-dovere di vigilanza attribuito alla P.A..

La contravvenzione in esame non presuppone in alcun modo che il soggetto richiesto di fornire le proprie generalità sia responsabile di qualche reato o di qualche illecito amministrativo. Vi è di più, il giudice non può nemmeno sindacare la scelta del pubblico ufficiale in merito alla richiesta di cui sopra, potendo perlopiù sindacare la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente.

Il rifiuto non è riferito al solo nome e cognome, ma anche a tutte le altre indicazioni richieste per una completa identificazione.

Importante sottolineare che il pubblico ufficiale richiedente deve agire nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi essenzialmente nell'orario di servizio.

Trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa, non occorrendo dunque la conoscenza, ma la semplice rappresentabilità della qualifica di pubblico ufficiale.

Massime relative all'art. 651 Codice Penale

Cass. pen. n. 19677/2022

Integra la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. la condotta di chi rifiuti di declinare le proprie generalit� a richiesta delle guardie venatorie nell'esercizio dei compiti di vigilanza loro propri, in quanto queste ultime, pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, atteso che esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attivit� di protezione della fauna selvatica, che attiene ad un interesse pubblico della comunit� nazionale.

Cass. pen. n. 2021/2019

Non integra il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identit� personale, di cui all'art. 651 cod. pen., bens�, eventualmente, ricorrendone gli ulteriori presupposti, quello previsto dagli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, la condotta di chi rifiuti di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che gliene faccia richiesta.

Cass. pen. n. 14811/2015

Ai fini della configurabilit� del reato di rifiuto di fornire le proprie generalit�, il presupposto dell'"esercizio delle funzioni", nel cui contesto deve essere formulata la richiesta di dare le indicazioni, non pu� ritenersi sussistente solo perch� il pubblico ufficiale, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, � da considerare in "servizio permanente", trattandosi di due nozioni diverse. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato di cui all'art. 651 c.p., fosse stato integrato da una tardiva risposta a richiesta di generalit� formulata da un assistente di Polizia di Stato il quale, giunto sul posto in abiti civili e con vettura privata, nel domandare le precisate indicazioni, pur qualificandosi, non aveva proceduto ad alcuna formale contestazione di specifiche infrazioni).

Cass. pen. n. 9957/2015

Il reato previsto dall'art. 651 cod.pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identit� personale ed �, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" della norma incriminatrice � quella di evitare che l'attivit� della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalit� sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale).

Cass. pen. n. 39227/2013

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da pi� persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti).

Cass. pen. n. 5091/2012

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identit� personale - punito dall'art. 651 c.p. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.

Cass. pen. n. 18592/2011

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identit� personale, sul proprio stato o su altre qualit� personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Cass. pen. n. 14211/2009

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non gi� il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identit� personale, sanzionato invece dall'art. 651 c.p..

Cass. pen. n. 47585/2007

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia che gli avevano chiesto i documenti per l'identificazione, si � divincolato dalla presa degli operanti ed � stato condotto con forza negli uffici di P.S., ove ha fornito le sue generalit�).

Cass. pen. n. 47469/2003

In tema di rifiuto di generalit� (art. 651 c.p.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice � costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione � legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalit� a guardie dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, ha lasciato ferma la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile).

Cass. pen. n. 21730/2001

Per la configurazione del reato di cui all'art. 651 c.p. � necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalit�, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacch� la nozione di �servizio permanente� � diversa da quella di �esercizio delle funzioni�, implicando essa che il dipendente pubblico pu� in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non che egli in concreto al momento li eserciti. (La Corte di cassazione, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, ritenendo necessario che il giudice di merito accerti se il pubblico ufficiale abbia formalmente contestato una specifica infrazione ed abbia a tal fine richiesto le generalit�, senza ottenerle, al conducente di un veicolo che, a seguito di un'errata manovra, aveva intralciato la marcia del veicolo alla cui guida era lo stesso pubblico dipendente).

Cass. pen. n. 10027/2000

Risponde del reato di cui all'art. 651 c.p. chi rifiuta indebitamente di fornire le proprie generalit� al capotreno delle Ferrovie dello Stato Spa addetto al controllo dei titoli di viaggio, dovendosi riconoscere al suddetto capotreno, nell'espletamento della suindicata attivit�, la qualit� di pubblico ufficiale, non venuta meno per il solo fatto dell'intervenuta trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico in societ� per azioni; trasformazione che non ha cancellato le originarie connotazioni pubblicistiche proprie della gestione del servizio ferroviario.

Cass. pen. n. 3764/1998

Poich� la ratio dell'art. 651 c.p. � quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attivit� di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non pu� valere ad escludere il reato n� la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identit� personale, senza fornire le complete generalit�, n� il fatto che la sua identit� sia facilmente accertabile.

Cass. pen. n. 8624/1997

L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identit� personale, penalmente sanzionato dall'art. 651 c.p., pu� essere assolto anche mediante esibizione, di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilit� del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario alla identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalit� il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento di identit�, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.

Cass. pen. n. 4898/1997

All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualit� di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalit� a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p.

Cass. pen. n. 7250/1993

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identit� personale, di cui all'art. 651 c.p., l'esigenza di assicurare speditezza alle funzioni dei pubblici ufficiali, nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, non pu�, in uno Stato di diritto, anteporsi al potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimit� della richiesta del pubblico ufficiale e non pu�, pertanto, limitare l'esercizio di detto controllo, che pu� tuttavia investire la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente, ma non anche la discrezionalit� della concreta iniziativa del richiedente medesimo, in relazione alla causa della richiesta. (Nella specie relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva ecceduto dai suoi compiti sindacando ed erroneamente, tali ultimi profili).

Cass. pen. n. 2261/1992

Il precetto di cui all'art. 651 c.p., � adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalit� ed eventuali qualit� personali. Tale obbligo non si estende all'esibizione dei documenti di identit�, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identit� personale. (Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalit�).

Cass. pen. n. 10378/1989

Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra � ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) � gli estremi del reato di cui agli artt. 4 T.U. legge di P.S. e 294 del relativo regolamento e non gi� quello previsto dall'art. 651 c.p., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettivit� giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identit� personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avr� concorso materiale della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. con quella preveduta dalla legge di P.S.

Cass. pen. n. 1959/1988

Non pu� configurarsi il reato di cui all'art. 651 c.p. quando non venga accertato un effettivo rifiuto d'indicazione sulla propria identit� personale. Pertanto, il rifiuto di consegnare i propri documenti per la identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce le proprie generalit� al pubblico ufficiale, consentendogli di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell'autovettura o l'accompagnamento a un posto di polizia per l'identificazione, poich� il precetto di cui al citato art. 651 contiene l'obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identit� personale e non di documentarla.

Cass. pen. n. 1804/1985

Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identit� personale, onde � irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalit� o che l'identit� del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 651 Codice Penale

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U. B. chiede
mercoled� 07/02/2024
“Buongiorno,
le guardie zoofile (Legge 189/04 art. 6 comma 2), sono anche Ufficiali di P.G. (ART. 55-57 c.p.p. comma 3)? Essendo pubblici ufficiali (quando sono in servizio), possono identificare/generalizzare un soggetto per un controllo diverso dalla Legge 189/04? Per esempio, procedere all’identificazione di un soggetto che con un mezzo scarica sul suolo pubblico rifiuti in presenza delle Guardie Zoofile o di un soggetto che in zone boschive si aggira (nel periodo estivo) in luoghi in cui si sono verificati incendi? Ed infine, sempre dette guardie, nominate ai sensi della Legge sopra citata, non essendo agenti di Polizia stradale; quindi, non potendo utilizzare la cosiddetta “paletta” (segnale distintivo) come possono fermare i veicoli in movimento nel caso vi sia un cane a bordo libero il cui conducente commette violazione ad un regolamento comunale o ordinanza sindacale, o altra norma che non sia codice della strada?
In attesa, ringrazio e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 09/02/2024
La legge 189 del 2004 costituisce un importante modifica normativa – resa necessaria anche dalle modifiche costituzionali in tema di tutela ambientale e animale – che ha sostanzialmente mutato il volto delle disposizioni penalistiche in tema di maltrattamenti, uccisione e sfruttamento di animali.

La novella ha in buona sostanza implementato la tutela della fauna riconnettendola, da un lato, a quella ambientale e dall’altro all’esigenza di tutelare il sentimento collettivo di pietà e affezione che l’uomo nutre nei confronti della specie animale.

Oltre a queste disposizioni di natura sostanziale, la normativa in parola ha poi previsto, con l’articolo 6, che al fine di vegliare sul rispetto delle previsioni legislative vi sia:
- un coordinamento tra le forze dell’ordine “classiche” del nostro paese (Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza etc);
- un coinvolgimento delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Ora, seppure è vero che tali guardie vengono nominate ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 e seguenti del c.p.p., ritenere che le stesse siano perfettamente assimilabili alla polizia giudiziaria non è possibile.

La legge 189, infatti, è molto chiara nell’affermare che le particolari guardie giurate hanno una funzione di vigilanza con esclusivo riferimento alle disposizioni della “presente legge” e “delle altre norme relative alla protezione degli animali”. L’addentellato normativo dunque circoscrive in modo netto l’ambito di azione delle guardie in questione, che in ciò si differenziano nettamente dalla polizia giudiziaria che ha il generale compito di prevenire e sopprimere qualsivoglia forma di reato, anche su delega del Pubblico Ministero procedente.

In teoria, dunque, le particolari guardie giurate non avrebbero attività di prevenzione rispetto a fatti ultronei e diversi da quelli previsti dalla legge 189.
In tale ottica va ricordato la differenza sostanziale che v’è tra attività preventiva di polizia giudiziaria e la diversa funzione di doverosa comunicazione delle notizie di reato cui i pubblici ufficiali soggiacciono ai sensi della normativa processualpenalistica. Le guardie di cui si discute conservano la prima e la seconda qualifica solo rispetto alle attività censurate dalla novella normative e non già per ulteriori e diverse categorie delittuose.
Per gli ulteriori reati, quindi, le guardie possono intervenire solo se sussistono concreti indizi di reità che spingerebbero l’attivazione della normativa connessa alla qualifica di pubblici ufficiali che abiliterebbe le guardie predette alla comunicazione di qualsivoglia notizia di reato e all’identificazione dei soggetti sospettati.

Quanto detto ha dei riverberi sostanziali anche rispetto al secondo quesito posto e specificamente connesso all’attività di “blocco” stradale.
Se le guardie particolari non hanno sentore di fattispecie costituenti reato non si vede per quale ragione dovrebbero procedere all’attività di blocco stradale che esubera dalle loro mansioni.

Va da sé, in ogni caso, che queste differenze dal punto di vista sostanziale e fattuale sono molto poco marcate. Non va dimenticato, infatti, che il codice penale, all’ art. 651 del c.p., punisce la condotta di chi rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale se richieste da un pubblico ufficiale.

E’ chiaro quindi che se un soggetto dovesse essere interrogato in tale senso dalle guardie particolari non potrebbe sottrarsi alla comunicazione delle proprie generalità e quindi quelle differenze di cui abbiamo discusso prima (anche rispetto al perimetro funzionale delle guardie giurate particolari) sono sostanzialmente obliterate dall’applicazione delle ulteriori disposizioni dell’ordinamento penale, prima tra tutte quella di cui all’articolo 651 c.p.