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(CODICE CIVILE-art. 1482)
Art. 1482.
(Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli).
Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se
la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli
derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal
venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli puo' inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza
del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con
obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati
era nota al compratore, questi non puo' chiedere la risoluzione del
contratto, e il venditore e' tenuto verso di lui solo per il caso di
evizione.