Contratti

Le fondazioni: la guida completa

La costituzione, i tipi, gli organi e le modalità di finanziamento

fondazioni La fondazione è un particolare tipo di ente in cui un soggetto, il fondatore, destina il proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo. Ad esempio, un ricco imprenditore, guarito da una grave malattia, può decidere di destinare una porzione del proprio patrimonio per finanziare le ricerche su quella patologia, creando una fondazione. Oppure, un musicista affermato può destinare alcuni beni per creare una fondazione con finalità culturale, per aiutare dei giovani artisti talentuosi. Di norma, ricorre a questa tipologia di istituzione un soggetto facoltoso, che abbia la possibilità di disporre di beni da vincolare al perseguimento della finalità scelta. La fondazione non ha un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale e così via. Si pensi alle fondazioni che si occupano della ricerca sul cancro o dell’erogazione di borse di studio a giovani in difficoltà economiche o della valorizzazione di determinati beni culturali. La fondazione trova la propria disciplina nel Codice civile. È prevista una regolamentazione anche nel Codice del Terzo settore, a tal proposito, si precisa che non tutte le fondazioni possono rientrare negli enti del Terzo settore (come gli enti filantropici), ad esempio, sono escluse le fondazioni bancarie. Infine, si segnala che il 21 aprile 2021, il Registro Unico del Terzo Settore sarà operativo, ossia decorsi 6 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo.

Sommario

1. Che cosa sono le fondazioni?
2. La normativa di riferimento
3. Gli enti del Terzo settore
4. Le fondazioni e le Onlus
5. Il fenomeno delle fondazioni in sintesi
6. Perché costituire una fondazione?
7. Come si crea una fondazione?
8. Il contenuto dell’atto di fondazione
9. L’atto di dotazione
10. Lo scopo della fondazione
11. Il riconoscimento della personalità giuridica
12. Il Registro unico nazionale del Terzo settore
13. Fondazioni, personalità giuridica e Terzo settore: disciplina transitoria
14. Differenza tra fondazione e associazione riconosciuta
15. La documentazione necessaria per creare una fondazione
16. I costi per creare una fondazione
17. I tempi per creare una fondazione
18. Tipi di fondazioni
19. Il ruolo del fondatore
20. Gli organi della fondazione
21. Il controllo delle fondazioni: Codice civile e Codice del Terzo settore
22. La fondazione può svolgere attività d’impresa?
23. Come si finanziano le fondazioni?
24. Le responsabilità delle fondazioni
25. La durata di una fondazione

1. Che cosa sono le fondazioni?

Le fondazioni sono enti che si avvalgono di un patrimonio per perseguire uno scopo non economico. Si tratta, quindi, di enti senza scopo di profitto. Ad esempio, si pensi alle fondazioni che si occupano della ricerca sul cancro o dell’erogazione di borse di studio a giovani in difficoltà economiche o della valorizzazione di determinati beni culturali.

Esse sono dotate della personalità giuridica, che si ottiene con la medesima procedura prevista per le associazioni riconosciute. Il mancato riconoscimento impedisce alla fondazione di operare. Infatti, mentre un’associazione può esistere anche senza il riconoscimento (associazione non riconosciuta), per le fondazioni ciò non accade. Tale differenza dipende proprio dalla diversa natura dell’ente. Infatti, tramite la fondazione, viene creato un patrimonio separato, caratterizzato da un vincolo di destinazione e la possibilità di creare patrimoni separati avviene solo nei casi stabiliti dalla legge (art. 2740 c. 2 c.c.).

2. La normativa di riferimento

Le fondazioni trovano una disciplina nelle norme del Codice civile, in particolare:

  • art. 14 sull’atto costitutivo di associazioni e fondazioni,
  • art. 15 sula revoca dell’atto costitutivo della fondazione,
  • art. 16 sulla modifica di atto costitutivo e statuto,
  • art. 18 sulla responsabilità degli amministratori,
  • art. 25 in relazione al controllo sull’amministrazione delle fondazioni,
  • art. 27 sull’estinzione della persona giuridica,
  • art. 28 sulla trasformazione delle fondazioni,
  • art. 42 bis sulla trasformazione, fusione e scissione

Si cita altresì il DPR 361/2000 contenente il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”. In particolare:

  • l’art. 1 DPR cit. detta le regole per il riconoscimento della personalità giuridica.

    Tuttavia, il citato DPR è derogato da quanto previsto dal Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017), che agli artt. 20 e seguenti disciplina le associazioni e le fondazioni del Terzo settore. In particolare,

  • l’art. 22 dispone che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    La riforma del Terzo settore comprende un insieme di norme che ha disciplinato ex novo il no profit e l'impresa sociale. Tale intervento innovativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016. Il 31 marzo 2021 è spirato il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) dovevano adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (art. 101 c. 2 come modificato dal d. l. 125/2020 art. 1 comma 4 novies). Inoltre, il 21 aprile 2021, il Registro Unico del Terzo Settore sarà operativo, ossia decorsi 6 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (21 ottobre 2020) del decreto istitutivo del RUNTS (decreto 15.09.2020).

3. Gli enti del Terzo settore

Non tutte le fondazioni possono rientrare negli enti del Terzo settore (come gli enti filantropici), ad esempio, sono escluse le fondazioni bancarie.

Ciò premesso, ricordiamo che sono enti del Terzo settore (art. 4 c. 1 d. lgs. 117/2017):

  • le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
  • le reti associative, le società di mutuo soccorso,
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L’art. 5 del Codice del Terzo settore individua le attività di interesse generale esercitate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività in ambito socio-sanitario, educative e formative, valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, ricerca scientifica, sviluppo economico dei paesi svantaggiati e così via.

Nella versione originaria del testo normativo, le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex IPAB) erano escluse dall' ambito del Terzo Settore. In seguito alla modifica dell'art. 4 c. 2 d.lgs. 117/2017, apportata dall' art.11 sexies c. 2 d. l. 135/2018 (convertito in legge 12/2019), esse devono ritenersi incluse.
Infatti, la disposizione vigente prevede che:

"Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.[…] “Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima” (art. 4 c. 2 d. lgs. 117/2017).

4. Le fondazioni e le Onlus

Le Onlus sono enti non lucrativi che possono assumere diverse forme: associazioni riconosciute, non riconosciute, fondazioni et cetera. Infatti, Onlus è solo una qualifica fiscale che può essere assunta da un’associazione, fondazione, comitato o altra organizzazione purché dotate delle condizioni previste dalla legge (d. lgs. 460/1997). Tale qualifica consente un trattamento fiscale agevolato. Essa non ha trovato spazio nel Codice del Terzo settore, pertanto, la qualifica di Onlus non esisterà più. Le Onlus diverranno organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), Ente filantropico o, genericamente, altro ente del terzo settore.

Gli Enti filantropici (art. 37 d. lgs. 117/2017) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di fondazione o di associazione riconosciuta al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

5. Il fenomeno delle fondazioni in sintesi

In origine, il ricorso alla fondazione era piuttosto marginale. Spesso, tale ente veniva scelto solo per perpetuare il nome del fondatore (A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 162). Negli ultimi decenni, la situazione è mutata. Molte imprese hanno destinato risorse economiche a fini sociali, impiegando proprio lo “strumento” della fondazione, si pensi alla Fondazione Giovanni Agnelli, alla Fondazione Adriano Olivetti, alla Fondazione Fabrizio De Andrè, alla Fondazione Umberto Veronesi e così via.

Inoltre, il fenomeno delle privatizzazioni ha condotto alcuni enti pubblici a trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Si pensi alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche, come la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, oppure alla trasformazione delle casse di risparmio e degli istituti di credito pubblico “previo conferimento in s.p.a. della relativa azienda bancaria, in fondazioni bancarie, contemplata dalla legge 461/1998 e dal d. lgs. 153/1999” (A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, cit., 163).

6. Perché costituire una fondazione?

Una fondazione è un ente che viene creato quando si vuole raggiungere un determinato obiettivo e si è disposti a privarsi di una porzione del proprio patrimonio per farlo. Ad esempio, un ricco imprenditore, guarito da una grave malattia, può decidere di destinare una porzione del proprio patrimonio per finanziare le ricerche su quella patologia, creando una fondazione. Oppure, un musicista affermato può destinare alcuni beni per creare una fondazione con finalità culturale, per aiutare dei giovani artisti talentuosi. Di norma, ricorre a questa tipologia di istituzione un soggetto facoltoso, che abbia la possibilità di disporre di beni da vincolare al perseguimento della finalità scelta. La fondazione non ha un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale e così via. La fondazione, solitamente, porta il nome del fondatore, a tal proposito, tra le più note, si citano la Fondazione Giovanni Agnelli, la Fondazione Adriano Olivetti, la Fondazione Fabrizio De Andrè, la Fondazione Umberto Veronesi.

7. Come si crea una fondazione?

La fondazione viene creata con il cosiddetto atto di fondazione, si tratta di un atto unilaterale che si perfeziona con la volontà del suo autore, ossia il fondatore, e non necessita di accettazione (C. M. BIANCA, Diritto Civile. La norma giuridica. I soggetti, 1, Milano, Giuffrè, 2002, 339). L’atto di fondazione può provenire da un fondatore oppure da più fondatori, in tale ultimo caso, si tratta di un atto congiuntivo, ma pur sempre unilaterale.

L’atto di fondazione può essere:

  • un atto tra vivi (inter vivos), ossia un atto unilaterale che deve avere la forma dell’atto pubblico (art. 14 c. 1 c.c.), ossia deve essere rogato da un notaio;
  • un atto a causa di morte (mortis causa), ossia il testamento (art. 14 c. 2 c.c.), in tal caso, l’atto produce effetto dal momento dell’apertura della successione.

L’atto di fondazione è revocabile dal fondatore:

  • fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica,
  • o il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (art. 15 c.c.);
  • in caso di disposizione testamentaria, essa è sempre revocabile dal testatore sinché egli è in vita (art. 679 c.c.).

La facoltà di revoca non è trasmissibile agli eredi (art. 15 c. 2 c.c.), tuttavia, essi possono esperire l’azione di riduzione contro l’atto di fondazione e l’atto di dotazione, se lesivi della quota di legittima.

In relazione all’atto di fondazione disposto per testamento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 3 disp. att. c.c. circa le incombenze gravanti sul notaio.

Infine, i creditori del fondatore possono:

  • esperire l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), in caso di atto inter vivos,
  • chiedere la separazione dei beni (ex art. 512 c.c.), in caso di disposizione testamentaria (separatio bonorum).

8. Il contenuto dell’atto di fondazione

L’atto di fondazione ha un contenuto necessario (art. 16 c.c.):

  • la denominazione dell'ente,
  • l'indicazione dello scopo,
  • l'indicazione del patrimonio,
  • l'indicazione della sede,
  • l'indicazione delle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione,
  • i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Il contenuto eventuale riguarda (art. 16 c. 2 c.c.):

  • l’indicazione delle norme relative all'estinzione dell'ente,
  • l’indicazione delle norme relative alla devoluzione del patrimonio,
  • l’indicazione delle norme relative alla trasformazione.

Il Codice del Terzo settore (art. 21) dispone che l’atto costitutivo debba indicare:

  • la denominazione dell'ente;
  • l'assenza di scopo di lucro,
  • le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
  • la sede legale,
  • il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
  • le norme sull'ordinamento,
  • l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell'ente, se prevista.

Anche le fondazioni, come le associazioni, sono dotate di uno statuto. Secondo il Codice del Terzo settore, lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Oltre all’atto di fondazione e allo statuto, nelle fondazioni assume rilievo l’atto di dotazione, vale a dire l’atto con il quale un determinato patrimonio viene vincolato al perseguimento di un obiettivo. Il fondatore si spoglia gratuitamente di determinati beni a favore della fondazione con un vincolo di destinazione (vedasi paragrafo seguente).

9. L’atto di dotazione

L’atto di fondazione non va confuso con l’atto di dotazione, si tratta di atti collegati tra di loro, ma diversi. L’atto di fondazione, se mortis causa, rientra tra le disposizioni atipiche di contenuto non patrimoniale (art. 587 c. 2 c.c.). L’atto di dotazione:

  • se inter vivos, è un contratto di donazione (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 167),
  • se mortis causa, è una disposizione testamentaria a titolo di eredità o legato, che non necessita di accettazione con beneficio di inventario.

Come accennato, i due atti sono collegati, pertanto, la nullità del primo (atto di fondazione) si ripercuote sul secondo (atto di dotazione).

Per completezza espositiva, si segnala una pronuncia della Suprema Corte che ha sposato la dottrina minoritaria, secondo cui l’atto di costituzione e l'atto di dotazione costituiscono un negozio unitario, con una propria causa negoziale (Cass. 16409/2017). 

10. Lo scopo della fondazione

La fondazione nasce per il perseguimento di uno scopo specifico, che deve essere indicato nell’atto di fondazione, in quanto ne rappresenta la causa giustificativa. Lo scopo non deve essere lucrativo, in buona sostanza, l’ente non persegue uno scopo economico, ma la sua attività è diretta a realizzare scopi ideali. La finalità è stabilita dal fondatore e deve essere di pubblica utilità, solo in tal modo si può giustificare il vincolo di destinazione del patrimonio. Lo scopo può portare vantaggi ad alcuni soggetti, si pensi alle fondazioni familiari (vedasi paragrafo 18), purché sia comunque diretto a realizzare interessi ideali.

Una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, lo scopo non può essere modificato.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (art. 28 c. 1 c.c.).

11. Il riconoscimento della personalità giuridica

Come illustrato nella guida sulle associazioni riconosciute, le persone giuridiche godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, in buona sostanza, le vicende dell’organizzazione incidono solo sul patrimonio dell’ente e non su quello delle persone fisiche che lo compongono.

Ad esempio, in una società per azioni, se la compagine sociale ha un debito, il creditore non può aggredire il patrimonio del singolo socio, ma può attaccare solo il patrimonio della società. Lo stesso accade in una fondazione: se l’ente non paga il canone di locazione, il proprietario può rivalersi solo sul patrimonio della fondazione e non su quello degli amministratori.

Il riconoscimento della personalità giuridica è disciplinato dal DPR 361/2000 che, come vedremo, è derogato dalle disposizioni del Terzo settore. Secondo il mentovato DPR, le fondazioni (le associazioni o le altre istituzioni di carattere privato) acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento a cui segue l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 DPR cit.).

Per ottenere il riconoscimento:

  • la domanda, sottoscritta dal rappresentante della fondazione, è presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente;
  • alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto di fondazione e dello statuto;
  • la Prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda;
  • è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo;
  • la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda; se la fondazione rientra negli enti del Terzo settore è richiesta la disponibilità di una somma liquida non inferiore a 30.000 euro (art. 22 c. 4 d. lgs. 117/2017);
  • entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione.

Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero sia necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica alle parti nei successivi 30 giorni.

Il controllo esercitato dalla Prefettura è duplice:

  • viene verificato che lo scopo perseguito dalla fondazione sia possibile e lecito,
  • viene accertata la consistenza del patrimonio.

Il riconoscimento consiste in un procedimento amministrativo soggetto alle rispettive regole.

Si ricorda che il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nella circostanza in cui il soggetto che avrebbe dovuto presentare la domanda non esegua le disposizioni testamentarie, senza giustificato motivo.

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12. Il Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore ha previsto l’istituzione di un Registro unico nazionale (RUNTS). In deroga a quanto disposto dal DPR 361/2000, di cui al paragrafo precedente, le fondazioni, se rientranti negli enti del Terzo settore, ottengono la personalità giuridica tramite l’iscrizione in tale registro.

Si segnala che il decreto istitutivo del RUNTS (decreto 15.09.2020) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020 e, decorsi 6 mesi da allora, ossia il 21 aprile 2021, il Registro Unico del Terzo Settore sarà operativo.

Di seguito la procedura per ottenere l’iscrizione (art. 22 d.lgs. 117/2017):

  • entro 20 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, il notaio deve depositarlo presso il competente RUNTS;
  • se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, ai fondatori,
  • nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, i fondatori possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
  • se l’amministrazione non risponde alla richiesta di riconoscimento entro 60 giorni, la domanda deve considerarsi rigettata (silenzio diniego).

Per ottenere la personalità giuridica, la fondazione deve disporre di un patrimonio non inferiore a 30 mila euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22 c. 4 d. lgs. 117/2017).

13. Fondazioni, personalità giuridica e Terzo settore: disciplina transitoria

L’art. 22 c. 1 bis d. lgs. 117/2017 si occupa dell’acquisto della personalità giuridica delle fondazioni (e associazioni) del Terzo settore e dispone quanto segue.

Per le fondazioni e associazioni del Terzo settore, già in possesso della personalità giuridica (ex DPR 361/2000), che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui DPR 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato DPR 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

14. Differenza tra fondazione e associazione riconosciuta

La fondazione è un’organizzazione che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; è dotata di personalità giuridica. Tra le più note al pubblico, si citano, a titolo di esempio, la Fondazione per la ricerca sul cancro (AIRC) o la Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze o la Cassa Nazionale di Previdenza Forense (CNPF).

L’associazione è un’organizzazione collettiva avente come scopo il perseguimento di una finalità non economica; può essere dotata di personalità giuridica (associazione riconosciuta) oppure no (associazione non riconosciuta). Ad esempio, un gruppo di amici può decidere di fondare un’associazione con finalità umanitaria oppure di istituire un’associazione per aiutare i cani randagi.

Nella fondazione prevale l’elemento patrimoniale, essa viene costituita con un atto unilaterale (anche con testamento) e non esiste l’assemblea, ma l’ente viene gestito da un organo amministrativo. Il patrimonio minimo è pari a 30 mila euro (art. 22 d. lgs. 117/2017) e lo scopo non può essere modificato. Inoltre, è presente un’attività di controllo e vigilanza sull’amministrazione dell’ente (art. 25 c.c.).

L’associazione riconosciuta ha la personalità giuridica, è costituita tramite un contratto e prevale l’elemento personale, infatti, è composta da associati ed è presente un’assemblea dei partecipanti. Il patrimonio minimo è pari a 15 mila euro (art. 22 d. lgs. 117/2017).

Fondazione

Associazione riconosciuta

Costituita con atto unilaterale

Costituita con contratto

Può essere costituita per testamento

Non può essere costituita per testamento

Costituita dalla volontà esterna di uno o più fondatori

Formata dalla volontà di più persone

Prevale l’elemento patrimoniale

Prevale elemento personale

Organo amministrativo (no assemblea, salvo ipotesi particolari, come le fondazioni di partecipazione)

Assemblea degli associati

Dotata di personalità giuridica

Dotata di personalità giuridica

Senza personalità giuridica non è una fondazione

Senza personalità giuridica è un’associazione non riconosciuta

Patrimonio minimo di 30 mila euro

Patrimonio minimo di 15 mila euro

Controllo e vigilanza sull’amministrazione dell’ente (art. 25 c.c.)

 

15. La documentazione necessaria per creare una fondazione

Di seguito, un elenco meramente indicativo e non esaustivo dei documenti sino ad oggi necessari:

  • due copie dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico,
  • una relazione illustrativa sull'attività svolta o su quella che si intenderà svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante della fondazione,
  • una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata se l'ente risulta in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente, di un patrimonio mobiliare,
  • l’elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante

Se la fondazione compie atti giuridici, come prendere in locazione un immobile, deve dotarsi del codice fiscale formulando apposita domanda presso l’Agenzia delle Entrate (Modello AA5/6).

Quindi:

  • modello per la richiesta del Codice Fiscale (modello AA5/6 per codice fiscale; modello AA7/10 per Partita IVA)
  • modello per la richiesta di registrazione (modello 69),

La fondazione deve chiedere l’attribuzione di Partita IVA se intende svolgere l’attività commerciale.

16. I costi per creare una fondazione

La costituzione di una fondazione comporta dei costi.

In linea generale, le spese possono così riassumersi:

  • costi notarili, per atto di fondazione, atto di dotazione e statuto,
  • pagamento dell’imposta di registro (200 euro) da pagare tramite modello F23,
  • imposta di bollo da applicare ad atto costitutivo e statuto, 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe,
  • competenze del commercialista per la compilazione dei modelli indicati nel paragrafo precedente (F23, modello 69, modello AA5/6)

17. I tempi per creare una fondazione

Per creare una fondazione sono necessari dei tempi tecnici.

Bisogna considerare il tempo per la redazione dell’atto di fondazione, dell’atto di dotazione e dello statuto ad opera del notaio. Occorre, poi, calcolare le tempistiche relative alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e, infine, il tempo occorrente per il riconoscimento della personalità giuridica. Ai sensi del DPR 361/2000, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. Il Codice del Terzo settore (art. 22) dispone che, se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l’iscrizione si intende negata.

18. Tipi di fondazioni

Le fondazioni possono essere classificate in diverse categorie.

Le fondazioni erogatrici sono enti che vincolano le rendite al perseguimento di uno scopo non lucrativo. Lo scopo viene perseguito indirettamente, finanziando altri soggetti che mirano ad attuare la medesima finalità.

Le fondazioni operative sono enti che perseguono direttamente il proprio scopo, tramite la propria organizzazione.

Le fondazioni d’impresa sono le fondazioni che svolgono un’attività commerciale collegata al perseguimento dello scopo primario; tale attività è esercitata al fine di finanziarsi e, pertanto, senza distribuzione degli utili. A titolo di esempio, si pensi ad una fondazione culturale che pubblichi libri d’arte (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 166).

Le fondazioni finanziarie o fondazioni holding sono enti che, per perseguire lo scopo indicato nello statuto, destinano le rendite o gli utili derivanti dall’attività di impresa ad un’altra fondazione, la quale persegue, in concreto, la finalità statutaria.

Le fondazioni in partecipazione sono fondazioni caratterizzate della presenza di una pluralità di soggetti; sono simili alle associazioni, giacché consentono l’ingresso di nuovi membri e prevedono la presenza dell’assemblea dei soci.

Le fondazioni familiari sono previste dal Codice civile (art. 28 c. 3 c.c.), si tratta di fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Le fondazione bancarie sono fondazioni nate dalla divisione tra l’attività filantropica e l’attività creditizia svolte da alcune banche pubbliche. Trovano la propria disciplina nella legge 218/1990 e in disposizioni successive.

Le fondazioni universitarie sono disciplinate dalla legge 388/2000 art. 59 c. 3

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state istituite dal d. lgs. 367/1996 che ha trasformato in fondazioni gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e altri enti lirici.

19. Il ruolo del fondatore

Il ruolo del fondatore si esaurisce con il conferimento del patrimonio alla fondazione. Egli, infatti, è escluso dalla fondazione. Il fondatore può essere:

  • una persona fisica,
  • una persona giuridica,
  • un ente pubblico

20. Gli organi della fondazione

Nella fondazione non è presente un’assemblea, perché non vi sono membri (F. GAZZONI cit.), quindi, a differenza delle associazioni, essa è gestita da un organo amministrativo, secondo le regole definite nello statuto. La fondazione è amministrata dagli amministratori e il fondatore non può in alcun modo ingerirsi. L’organo amministrativo può essere monocratico o collegiale, spesso viene chiamato consiglio di amministrazione. Le decisioni sono assunte con le modalità stabilite nello statuto, solitamente, applicando il generale principio di maggioranza.

Lo statuto può prevedere altri organi.

L’art. 30 d. lgs. 117/2017 dispone che nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. Inoltre, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

L'organo di controllo vigila:

  • sull'osservanza della legge e dello statuto,
  • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa da reato), qualora applicabili,
  • sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
  • sul suo concreto funzionamento

Inoltre:

  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017.

Le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti (o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.           

21. Il controllo delle fondazioni: Codice civile e Codice del Terzo settore

L’art. 25 del Codice civile si occupa del controllo sull’amministrazione delle fondazioni. La citata disposizione prevede che l'autorità governativa, ossia il Prefetto o le regioni o le province autonome competenti (art. 5 DPR 361/2000):

  • esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
  • provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
  • annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
  • può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

La ratio dell’art. 25 c.c. è semplice: dal momento che nelle fondazioni non esiste un organo assembleare, l’attività di controllo è demandata al Prefetto.

Il Codice del Terzo settore prevede che le fondazioni siano dotate di un organo di controllo (art. 30 d. lgs. 117/2017) e, in determinati casi, di un revisore contabile (art. 31 d. lgs. cit.). Inoltre, è previsto un controllo demandato all’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore.

22. La fondazione può svolgere attività d’impresa?

La fondazione può svolgere un’attività d’impresa per la produzione e lo scambio di beni e servizi in due modalità:

  • in via secondaria, per ricavare utili da destinare al perseguimento dello scopo; ad esempio, si pensi alla vendita di libri d’arte per finanziare una fondazione culturale;
  • in via principale, per perseguire lo scopo della fondazione, ad esempio una fondazione teatrale che organizza spettacoli a pagamento.

Per completezza, si segnala che, secondo alcuni autori, la fondazione non può svolgere attività commerciale in via esclusiva, neppure se il profitto sia impiegato per il perseguimento dello scopo dell’ente (C. M. BIANCA, Diritto Civile. La norma giuridica. I soggetti, 1, Milano, Giuffrè, 2002, 344).

23. Come si finanziano le fondazioni?

Il patrimonio della fondazione proviene dal fondatore. Infatti, egli con l’atto di dotazione conferisce all’ente i mezzi necessari per raggiungere le proprie finalità. L’atto di dotazione è un atto di liberalità che può assumere le forme della donazione (inter vivos) o della disposizione testamentaria (mortis causa).

Occorre precisare che:

  • l’atto di dotazione è volto a costituire il patrimonio della fondazione,
  • l’atto costitutivo, invece, è diretto a creare l’ente.

Si tratta di due negozi distinti ma collegati tra loro.

Il patrimonio della fondazione, come già detto, non può essere inferiore a 30 mila euro (art. 22 d. lgs. 117/2017). La legge, infatti, richiede che esso sia adeguato:

  • per perseguire lo scopo,
  • per garantire i terzi.

Oltre al patrimonio iniziale, proveniente dal fondatore, possono esservi:

  • cespiti conferiti dai fondatori (ad esempio, un immobile),
  • proventi dell’attività svolta (attività commerciale secondaria o attività primaria),
  • donazioni provenienti da privati,
  • contributi delle istituzioni (comune, provincia, regione, enti pubblici et cetera),
  • raccolte fondi (art. 7 d. lgs. 117/2017).

Il Codice del Terzo settore (art. 8) indica in modo specifico come si compone il patrimonio della fondazione:

  • ricavi,
  • rendite,
  • proventi,
  • entrate

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’ente (art. 8 c. 2 d. lgs. 117/2017).

Inoltre, agli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica – come le fondazioni – è consentito costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c. (art. 10 d. lgs. 117/2017).

Si ricorda che, secondo l’attuale disciplina normativa, le fondazioni possono effettuare acquisti immobiliari, ricevere eredità e donazioni. Circa gli acquisti immobiliari, l’art. 2659 c.c., in materia di nota di trascrizione, indica espressamente i dati da inserire per le persone giuridiche come le fondazioni: la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale (art. 2659 c.c.). L’eredità devoluta ad una persona giuridica si può accettare solo con beneficio di inventario (art. 473 c. 1 c.c.).

In ultimo, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Si rinvia alla lettura dell’art. 13 d. lgs. 117/2017.

24. Le responsabilità delle fondazioni

Le fondazioni sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto, delle obbligazioni della fondazione risponde solo l’ente con il proprio patrimonio. I titolari degli organi che agiscono in nome e conto della fondazione non rispondono solidalmente con essa. Gli amministratori e i soggetti preposti agli altri organi non sono legati da un contratto di mandato, ma da un rapporto organico (BIANCA, cit., 350). In ogni caso, trovano applicazione le norme sul mandato, pertanto, in caso di condotta negligente, i titolari degli organi rispondono per i danni patiti dall’ente.

Gli amministratori sono responsabili verso terzi per i danni da illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) e la responsabilità si estende alla fondazione se la condotta illecita rientra nell’esercizio dei compiti dell’organo.

Anche il Codice del Terzo settore ribadisce che nelle fondazioni (e nelle associazioni riconosciute) per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio (art. 22 c. 7 d. lgs. 117/2017). Inoltre, si occupa degli amministratori e della responsabilità agli artt. 26 e seguenti a cui si rimanda.

25. La durata di una fondazione

La fondazione, solitamente, non ha una durata ma “vive” sino al raggiungimento dello scopo, dopodiché si estingue (paragrafo 28) o può subire una trasformazione (paragrafi 26 e 27). Nello statuto può essere indicata una “durata illimitata”.

26. La trasformazione: da una fondazione all’altra

In materia di trasformazione, nel Codice civile, sono presenti due norme:

  • l’art. 28 c.c. prevede la trasformazione di una fondazione in un’altra fondazione,
  • l’art. 42 bis c.c., recentemente introdotto, disciplina la trasformazione da una fondazione ad un altro ente (vedasi paragrafo seguente).

Soffermiamoci sulla trasformazione da una fondazione ad un’altra (art. 28 c.c.).

Essa può avvenire ad opera dell’autorità governativa quando:

  • lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità,
  • ·oppure il patrimonio è divenuto insufficiente.

La trasformazione deve avvenire cerando di allontanarsi il meno possibile dalla volontà del fondatore, in buona sostanza, si tratta di destinare il patrimonio dell’ente ad uno scopo diverso.

Essa non è possibile quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

La trasformazione di cui al primo comma dell’art. 28 c.c.  non si applica alle fondazioni familiari, ossia destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate. Esse, infatti, visto lo scopo specifico, sono destinate ad estinguersi, senza possibilità di trasformazione.

La trasformazione della fondazione (ex art. 28 c.c.) è un’alternativa all’estinzione dell’ente, in pratica, si tratta di una modifica dello scopo che, però, non deve discostarsi troppo dalla volontà del fondatore. L’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. In buona sostanza, si mantiene la continuità dei rapporti giuridici.

27. La trasformazione: da una fondazione ad altro ente

Il Codice del Terzo settore ha inserito nel Codice civile il nuovo art. 42 bis in materia di trasformazione, fusione e scissione. La norma dispone che, salvo l’esclusione nell'atto costitutivo o nello statuto, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti previsti in ambito societario (2498 c.c.), ossia l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione. In buona sostanza, si realizza la continuità dei rapporti giuridici. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione indicante le motivazioni e gli effetti della trasformazione, prevista in materia di società di capitali (art. 2500 sexies c. 2 c.c.).

Si applicano, inoltre, le seguenti norme in materia societaria: gli articoli 2499, 2500, art. 2500 bis del c.c., 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 novies, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

28. L’estinzione di una fondazione

Le persone giuridiche come le fondazioni si estinguono (art. 27 c.c.):

  • per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto,
  • quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Un’alternativa all’estinzione può essere la trasformazione prevista dall’art. 28 c.c. (vedasi paragrafo 26).

Dichiarata l'estinzione della fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio. I beni della persona giuridica, che restano una volta esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (art. 31 c.c.).

I creditori, che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (art. 31 c. 3 c.c.).

Il Codice del Terzo settore (art. 9) dispone che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. 82/2005) decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L’art. 49 del Codice del Terzo settore dispone che l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

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