N. 7371/2022 R.G.TRIB.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ### in composizione monocratica in persona del giudice ### , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 23 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7371 dell'anno 2022 T R A ### s.r.l. (c.f. ###) in persona del ### elettivamente domiciliat ###a ### (### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f. ###) dalla quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti; Attore C O N T R O #### s.r.l. (c.f. ###) in persona del l.r.p.t. corrente in Via delle ### n. 24 a Grottaglie ### ed elettivamente domiciliat ###a Grottaglie ### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f. ###) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti; ### (c.f. ###) residente ###interno 1 a ####; ### contumace Ove all'udienza del 26 gennaio 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 19 marzo 2024 e dell'08 aprile 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il ###) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della ### che al comma 6 della vigente formulazione dispone "### i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). e###traprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo il ### srl evocava innanzi al Tribunale di ### la srl ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995). “### del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o e###traprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995). “Il comportamento processuale ed e###traprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento e###traprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “### pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003). “Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “### pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). “1) in via principale accertare e dichiarare la responsabilità di ### quale legale rappresentante e amministratore unico della fallita ### dall'11/09/2014 al 15/12/2014 ai sensi degli artt. 146 L.F., 2392-2393-2394 c.c. per violazione degli obblighi imposti dalla legge in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale posta a garanzia dell'affidamento dei creditori, nonché nei confronti della #### srl quale socio gestore chiamato a rispondere dei danno cagionato, in via solidale con l'amministratore protempore ai sensi dell'art. 2476 co 7 cc e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti al risarcimento in favore della ### attrice dei danni cagionati alla massa dei creditori della fallita con le condotte illecite analiticamente descritte in narrativa, al pagamento, in solido fra loro o ciascuno per il proprio titolo come per legge, della somma di euro 159.550,00 o di quella diversa maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia; il tutto sempre con interessi e rivalutazione monetaria dai singoli fatti al soddisfo; 2) in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cc dei convenuti……….per i dannii arrecati alla società ed ai creditori sociali per effetto delle descritte distrazioni di somme di danaro; condannare di conseguenza gli stessi convenuti in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, quantificato nella stessa somma di euro 159.550,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e compensi della lite.” Nella contumacia di ### si costituiva la #### srl con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: “che il sig. Giudice voglia rigettare tutte le domande spiegate dalla curatela revocando il sequestro disposto perché del tutto ingiustificato, ingiusto e illegittimo; in subordine che il sig. Giudice voglia contenere nel minimo la condanna rideterminando nel minimo il sequestro; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.” III.- Nel decreto di sequestro preventivo emesso e### art. 321 cpp in data 04 ottobre 2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di ### nel proc. 2969/2022 r.g.n.r. e 2502/2022 R.G.G.I.P. , regolarmente prodotto nel fascicolo della #### srl, sembra potersi leggere: “…dagli elementi acquisiti agli atti appare sussistere l'effettiva consumazione dei reati contestati, in quanto dalla sommaria ricostruzione del fatto redatta il 06 aprile 2022 dai C.C. della Stazione di ### regione forestale di ### si evince che i militari in data ### accedevano all'area sita in ### lungo la s.p. 74 censita alla p.lla 139 del foglio di mappa n. 46 ove , alla presenza di ### fratello di ### ( amministratore della società fallita ###, comodataria dell'area ed esercente l'attività di autodemolizione) e padre di ### ( amministratore unico della società inattiva #### proprietaria dell'area) appuravano la presenza di ben 69 autoveicoli ( analiticamente individuati, tramite numero di targa, casa produttrice e modello) distribuiti su una superficie di circa 10.000 mq; i veicoli versavano in <evidente stato di abbandono, privi di parti meccaniche e strutturali>, tanto da non essere più idonei alla circolazione, e sostavano sul terreno nudo, privo dunque di impermeabilizzazione e di reti di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia; in particolare i liquidi refrigeranti dei radiatori e gli oli esausti contenuti nei motori dovevano qualificarsi quali rifiuti pericolosi; ciò in difetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa; ……” “…..osservato: che l'accumulo ( oramai statico e definitivo ) dei resti di autoveicoli ( cod. cer. 16.01.04) presso un'area già destinata ad esercizio di attività di autodemolizione ( attività come detto oramai inattuale per essere fallita la società comodataria ) consente la qualificazione degli stessi in termini di rifiuti, di qualità omogenea ed in quantità significativa ed in assenza di precauzioni per il contenimento delle acque infiltrate dei residui oleosi; per tale ragione appaiono quindi concretate le fattispecie di reato in contestazione….- omissis -…..” “osservato: che la libera disponibilità del fondo può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ai sensi dell'art. 321 cpp poiché perpetua la condizione antigiuridica descritta e consente ulteriori sversamenti di liquidi pericolosi…..” “P.Q.M.: visti gli articoli 321 co 1 cpp dispone il sequestro preventivo dell'area di circa mq 10.000,00 ( e dei rifiuti ivi esistenti ) censita al catasto del Comune di ### al fg. 46 part. 139; dispone e### art. 92 d.a.tt. trasmettersi il presente provvedimento al pubblico ministero richiedente per l'esecuzione…..” Avverso il predetto decreto di sequestro preventivo e### art. 321 cpp non sembra essere stato proposto né reclamo e### art. 324 cpp né appello e### art. 322bis cpp, con la conseguenziale formazione del cd “giudicato cautelare”.
Ne consegue che i presunti lavori di riattamento della proprietà #### s.r.l. , apparentamente costati euro 179.000 alla convenuta ( vedasi pagina 5 primo capoverso della comparsa di costituzione e risposta ) avrebbero consegnato un fondo privo di pavimentazione e di sistemi di deflusso delle acque meteoriche, perfettamente idoneo a consentire la dispersione nel sottosuolo di rifiuti pericolosi capaci di avvelenare la falda freatica e di porre a rischio la salubrità del suolo, dei prodotti agricoli, delle essenze vegetali da destinare al pascolo degli animali da allevamento, e della stessa popolazione residente nel comprensorio tarantino.
Appare davvero poco o nulla comprensibile come sia stato possibile spendere una somma così ingente senza dotare l'immobile dei requisiti minimi per l'impiego cui era dichiaratamente destinato.
Appare davvero poco o nulla comprensibile come sia stato possibile progettare l'anticipazione dei canoni di locazione pari ad euro 4000 mensili dovuti dalla ### ( dichiarata fallita con sentenza n. 36/2021 emessa il 23 luglio 2021 dal Tribunale di ### ) alla #### srl per la conduzione del terreno allibrato al mappale fg. 46 p.lla 339 sub.I ricevuto in locazione con contratto del 01 giugno 2009 per realizzare poco o, forse meglio, nulla sul predio confinante tanto da essere divenuto possibile corpo di ipotizzati reati ambientali.
La logica indica una sola lettura della vicenda. #### srl, divenuta socia unica della ### con atto di acquisto di quote del 02 febbraio 2011, aveva in animo ( rectius: i di lei amministratori avevano in animo) un progetto di depauperamento del patrimonio della partecipata mediante la simulazione di lavori da eseguire su beni di proprietà esclusiva di essa partecipante al dichiarato scopo di renderli idonei a divenire strumentali per l'attività di impresa esercitata dalla partecipata.
Si spiega così perché iniziarono presto, nell'anno successivo all'acquisizione delle quote della partecipata, le anticipazioni dei pagamenti dei canoni dovuti dalla partecipata alla partecipante in forza del contratto di locazione stipulato il 01 giugno 2009.
Il predio di proprietà della convenuta sulla quale sarebbero stati investiti i 159.000 euro non sembra avere rivelato all'atto del sequestro nulla che giustificasse la spesa assertivamente sostenuta, né siffatte conclusioni trovano ostacolo nell'esistenza di una adeguata documentazione fiscale, ben potendo le fatture essere state emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti al solo scopo di creare l' apparentia iuris e precostituire una copertura per il depauperamento del patrimonio sociale della ### finalizzato alla sua decozione prima ed al fallimento poi.
Il quadro probatorio è completato dalle circostanze accertate nel corso del sequestro: nel fondo di proprietà della #### srl giacevano 69 relitti di veicoli deteriorati dalle intemperie cui erano esposti per assenza di copertura a dispetto della spesa apparente di euro 159.000 sostenuta col dichiarato scopo di attrezzare l'area ad attività di depositerìa giudiziaria: “…appuravano la presenza di ben 69 autoveicoli ( analiticamente individuati, tramite numero di targa, casa produttrice e modello) distribuiti su una superficie di circa 10.000 mq; i veicoli versavano in <evidente stato di abbandono, privi di parti meccaniche e strutturali>, tanto da non essere più idonei alla circolazione, e sostavano sul terreno nudo, privo dunque di impermeabilizzazione e di reti di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia; in particolare i liquidi refrigeranti dei radiatori e gli oli esausti contenuti nei motori dovevano qualificarsi quali rifiuti pericolosi; ciò in difetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa; ……” I rilievi sono corroborati dallo speciale privilegio che il legislatore attribuisce al custode giudiziario.
L' art. 72 dpr 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sotto la rubrica “domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia” così dispone: “1.- ###à di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta sono liquidati acconti sulle somme dovute.” Come fatto palese dal confronto del tenore letterale delle rubriche dei due articoli, l'art. 72 è norma speciale rispetto all'art. 71 in quanto attribuisce al custode, unico nella categoria degli ausiliari del magistrato, un vero e proprio diritto alla corresponsione di acconti, diritto che, invece, non si riscontra a favore di alcuna altra figura di ausiliario.
Neppure all' Avvocato officiato della difesa di persona ammessa al gratuito patrocinio, che formalmente non ha la qualità di ausiliario del magistrato, la legge riconosce il diritto di ricevere acconti come palesato dall'art.83 comma 2 del dpr 115/2002 , per il quale "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.".
La specialità dell'art. 72 rispetto all'art. 71 esaurisce così la sua funzione nella concessione al custode del diritto di conseguire gli acconti e si inserisce nella più vasta tematica della tipicità e tassatività delle ipotesi in cui la ### conferisce al giudice il potere di creare un titolo esecutivo.
Solo in favore del custode, unico tra gli ausiliari ad avere questo privilegio, il giudice può emettere ordini di pagamento di somme a titolo di acconto sul compenso finale da liquidare secondo le disposizioni generali dettate per tutti gli ausiliari, incluso il custode, dall'art. 71 del dpr 115/2002. ### srl aveva così la possibilità di chiedere e### art. 72 dpr 115/2002 la corresponsione di acconti sul compenso maturando per la depositerìa giudiziale svolta e, così facendo, avrebbe ricevuto il corrispettivo con cui integrare i ricavi aziendali ed evitare il dissesto che l'ha condotta al fallimento.
Non constano agli atti del processo richieste di acconti sui compensi formulate dalla ### in bonis e tanto integra il profilo della mala gestio dotata di causa efficiente sullo stato di decozione prefallimentare.
Ancor più rileva l'incuria colla quale la ### svolgeva la propria attività, rilevata all'atto del sequestro dell'area come si evince dalla parte motiva del provvedimento: “…. i veicoli versavano in <evidente stato di abbandono, privi di parti meccaniche e strutturali>, tanto da non essere più idonei alla circolazione, e sostavano sul terreno nudo, privo dunque di impermeabilizzazione e di reti di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia; in particolare i liquidi refrigeranti dei radiatori e gli oli esausti contenuti nei motori dovevano qualificarsi quali rifiuti pericolosi; ciò in difetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa; ……” ### era così venuta meno alle obbligazioni fondamentali che connotano l'ufficio custodiale, lasciando deteriorare i mezzi che avrebbe invece dovuto conservare con la cura e la diligenza proprie del custodiam praestare e non impedendo le azioni di terzi che li avevano privati di componenti necessarie al funzionamento.
In situazione di conclamato inadempimento, nessuna pretesa al pagamento di compensi potrebbe essere riconosciuta alla società qualora tornasse in bonis.
V.- Evidenti così le responsabilità dell'amministrazione societaria di ### , partecipe di un disegno diretto a depauperare il patrimonio a tutto vantaggio della #### srl, costituente solo formalmente un distinto soggetto giuridico.
Né si dica che il pagamento anticipato dei canoni era finalizzato a consentire l'ordinario svolgimento della attività, stante la negligenza e la noncuranza con le quali veniva svolta, come accertate nel corso delle operazioni di sequestro.
Dubbia in sé persino l'effettività di esecuzione di interventi per una spesa di ben 159.000,00 euro riguardo ad un predio di un ettaro da attrezzare a depositeria di veicoli: quali sarebbero infatti le opere eseguite ? Indimostrata appare poi la necessità di acquisire la disponibilità di un ulteriore suolo in difetto di una prova specifica della sopravvenuta inadeguatezza e/o insufficienza della superficie fondiaria ove era originariamente esercitata l'attività della ###, ragione con la quale si è tentato di giustificare l'esecuzione anticipata dei pagamento dei canoni di locazione.
Insomma non sembra vi fossero pressanti esigenze ampliative delle aree destinate a ricovero dei veicoli che trovassero giustificazione in un incremento dell'attività aziendale e dei correlativi ricavi.
Unica spiegazione possibile resta solo l'intento doloso di depauperare il patrimonio sociale impedendo il possibile esperimento di un pignoramento presso terzi da parte dei creditori societari riguardo alle somme dovute dalla ### ancora in bonis in favore della #### srl per la conduzione del suolo sito in #### ed allibrato al ### col mappale fg. 46 p.lla 339 sub.1 per il corrispettivo di euro 48.000 annui da corrispondere in ratei mensili anticipati pari ad euro 4000 cadauno.
La domanda deve così essere accolta come formulata.
VI.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dei convenuti in solido. P.Q.M. a) dichiara la contumacia di ### b) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara i convenuti in solido civilmente responsabili per la mala gestio della ### srl in bonis, e li condanna in solido al risarcimento del danno mediante il pagamento in favore della curatela attrice della somma di euro 159.550,00, maggiorata da rivalutazione monetaria ed interessi legali; c) condanna i convenuti in solido a rifondere spese e competenze di lite in favore della ### del ###, liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza; visto ed applicato l'art. 133 dpr 115/2022 ordina che il pagamento avvenga a favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003; Così deciso in ### in data 08 maggio 2024; Il giudice
dott. ###
causa n. 7371/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto