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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 78/2024 del 12-01-2024

... R.G. 2128-2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128 R.G. anno 2021 Affari Civili Contenziosi promossa da: ### - rappresentato e difeso dall'Avv. ### CONTRO ### in liquidazione e in concordato preventivo - rappresentata e difesa dall'Avv. ### OGGETTO: “### di credito” (pagamento somministrazione merci); Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate; LA CAUSA IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA ### società cooperativa in liquidazione e concordato preventivo, e la ### di liquidazione del concordato preventivo ### società cooperativa, con (leggi tutto)...

R.G. 2128-2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2128 R.G. anno 2021 Affari Civili Contenziosi promossa da: ### - rappresentato e difeso dall'Avv. ### CONTRO ### in liquidazione e in concordato preventivo - rappresentata e difesa dall'Avv. ### OGGETTO: “### di credito” (pagamento somministrazione merci); Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate; LA CAUSA IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA ### società cooperativa in liquidazione e concordato preventivo, e la ### di liquidazione del concordato preventivo ### società cooperativa, con ricorso monitorio del 18-01- 2021, affermava di essere creditrice nei confronti del titolare della ### dottor ### delle seguenti somme: euro 1.400,56 di cui alla fattura ### del 25.05.2013 scaduta e non pagata (all.1); euro 778,64 di cui alla fattura ### del 25.08.2013 scaduta e non pagata (all.2); euro 1.203,63, di cui alla fattura ### del 31.07.2013 scaduta e non pagata (all.3); euro 480,84, di cui alla fattura 40304 del 31.07.2013 scaduta e non pagata(all.4); euro 18,70 di cui alla fattura 41194 del 31.07.2013 scaduta e non pagata (all.5); euro 2.463,12 di cui alla fattura 41709 del 31.07.2013 scaduta e non pagata (all.6); euro 661,75 di cui alla fattura 42017 del 31.07.2013 scaduta e non pagata ed ### 256,02 per interessi moratori maturati alla data del 07.08.18 (all.7); euro 1.495,01 di cui alla fattura n.  ### del 31.07.2013 scaduta e non pagata (all.8); euro 39,72 per residuo fattura ### del 18.08.2013 (di ### 1.058,39); (all.9)- ### 68,01 di cui alla fattura 749 del 31.01.2014 scaduta e non pagata (all.10); euro 150,40 di cui alla fattura 1035 del 31.01.2014 scaduta e non pagata (all.11); euro 2,38 di cui alla fattura 1164 del 31.01.2014 scaduta e non pagata (all.12); euro 10,71 di cui alla fattura 1250 del 31.01.2014 scaduta e non pagata (all.13); euro 25,64 di cui alla fattura 1679 del 28.02.2014 scaduta e non pagata (all.14); euro 18,30 di cui alla fattura 1858 del 31.03.2014 scaduta e non pagata (all.15); euro 150,00 quale fattura n. 47 del 22.03.2019 del dott. ### D'### per la prestazione inerente l'attestazione di conformità delle fatture al ### della società ricorrente, (all.16). 
Il credito così ammontava a complessivi euro 9.223,43 per sorte capitale, oltre gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs 231/02, dalla data di esigibilità del credito fino all'effettivo soddisfo. 
La ricorrente aggiungeva che da questo credito occorreva stornare euro 2.832,22 di cui alle allegate note di credito già emesse e precisamente: nota credito n. 57463 del 23.12.2012 per l'importo di euro 1.189,43 (all. 17), nota credito n. 57942 del 30.12.2012 per l'importo di euro 671,53 (all. 18) e nota credito n. 29825 del 27.06.2013 per l'importo di euro 971,26 (all.19). 
La ricorrente precisava che il credito accampato risultava provato dai 15 estratti conformi all'originale del libro giornale della ### e precisamente dalle pagine 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2013/###, 2014/###, 2014/###, 2014/###, 2014/###, 2014/###, 2014/### (all. 20). 
Al credito così determinato, pari ad euro 6.391,21, occorreva tuttavia defalcare il credito vantato dal ### a titolo di finanziamento soci, pari ad euro 1.281,71, per un residuo definitivo di euro 5.109,50. 
Senonché, lamentava la ricorrente, nonostante i ripetuti solleciti, compresa la raccomandata a/r inoltrata del 25 luglio 2018 (all. 21), e la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti, il debitore non ha inteso pagare la somma dovuta. 
Seguiva l'emissione del decreto n. decreto ingiuntivo n. 214/2021 del 28.10.2021 (RG 301/2021). 
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE Il dr. ### proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo, in primo luogo, eccepiva la compensazione con un proprio maggior credito, vantato originariamente nei confronti di ### Coop., quale suo socio, ma poi nei confronti della ### in quanto succedeva alla prima per fusione nell'anno 2010: dal libretto sociale di ### allegato in copia si poteva desumere la prova di questo credito - “per finanziamento socio “- pari a complessivi € 7.995,97, oltre interessi legali.  ###, in secondo luogo, eccepiva che il credito ingiunto non fosse provato da idonea prova scritta, non avendo mai ricevuto la merce enumerata nelle fatture poste a base del ricorso monitorio.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, così giustificata: “…merita di essere approfondita soprattutto la questione relativa alla ricorrenza della prova del pagamento del credito opposto in compensazione…”. 
Depositate le memorie e### art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ordinato, invano, all'opponente, e### art. 210 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili relative al periodo in contestazione: “…### la richiesta e### art. 210 c.p.c., in quanto rilevante, e così dispone: Ordina al Dott. ### titolare della farmacia ### con sede in ### la produzione, anche in copia autentica, del registro IVA degli acquisti relativo agli anni 2013 e 2014 con annotazione delle fatture passive…”. 
All'udienza del 04-10-2023 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle note difensive conclusive e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE LA PROVA DEL CREDITO In mancanza di bolle di consegna della merce sottoscritte dal destinatario, e tanto, per prassi commerciale in uso per la consegna di farmaci, rimaneva pur sempre onere dell'opposta dimostrare il fatto costitutivo del credito ingiunto. 
In primo luogo, un primo grave indizio circa la ricorrenza della prova del credito - e cioè della consegna della merce fatturata - si desume dai libri contabili prodotti dalla ricorrente: l'estratto autentico delle scritture contabili certificato da un pubblico ufficiale che ne acclarava anche la regolarità della tenuta. 
A rigore ai sensi dell'art. 2710 c.c. le scritture contabili anche del creditore, se regolarmente tenute, tra imprenditori e per i rapporti inerenti all'impresa, possono anche assurgere a prova del credito da esse documentato. 
Anche dal comportamento assunto dalla debitrice prima del processo può trarsi un indizio che va nella stessa direzione: sollecitato il pagamento della somma allora pretesa, non veniva mossa alcuna contestazione circa la mancata consegna della merce fatturata, che avrebbe dovuta essere perentoria se il credito fosse stato davvero inesistente. 
Infine, l'opponente senza giustificato motivo non ottemperava all'ordine di produzione giudiziale, e### art. 210 c.p.c., del registro IVA degli acquisti relativo agli anni 2013 e 2014 con annotazione delle fatture passive.  ### DI COMPENSAZIONE ### non contestava la esistenza del fondamento di questo credito ma assumeva di averne pagato una buona parte con assegno bancario dell'importo di 7.000,00, n. 747865, tratto sulla ### ma di cui però, come evidenziava la difesa opponente non era in grado di produrre copia. 
Anzi risulta che già nella mail del 16-10-2018 di risposta ad altra del dott. ### quest'ultima non prodotta però, si afferma che la certificazione della esistenza di credito per il predetto finanziamento di euro 7.995,97, di cui si presume avesse fatto parola quest'ultimo nella precedente mail, non tiene appunto conto pagamento successivo avvenuto con il suddetto assegno. 
Si tratta allora di verificare se con i documenti prodotti l'opposta riusciva a dimostrare questo pagamento, nonostante non fosse in possesso di copia dell'assegno in parola (che poi non è detto che il debitore che lo utilizzi per il pagamento sia solito formare e trattenere). 
Rileva in primo luogo la risultanza degli estratti conti contabili 2011-2013, relativi al rapporto tra le due parti, in particolare da quello relativo al 2011, risulta annotato, alla voce in conto/dare, un assegno bancario ### con data 24.11.2011, dell'importo di 7.000,00. 
Negli estratti del libro giornale del 2011 le operazioni relative al finanziamento sono riportate compreso sempre con la data del 24-11-2011 l'assegno di euro 7.000,00. 
Analoga annotazione nel partitario 28.021.32. 
Infine, ancora più eloquente, la risultanza dell'estratto conto bancario del conto corrente ordinario n.  1350448 intestato alla ### soc. coop. ed acceso presso la ### in data ### è annotato l'addebito dell'assegno n. 747865 di euro 7.000,00 emesso in favore del ### con valuta 01.12.2011. 
Né, di per sé, la non coincidenza della valuta 01.12.2011 riportata nel predetto estratto rispetto a quella del 24-11-2011, riportata nelle suddette scritture contabili, può inficiare l'efficacia probatoria di questa ulteriore risultanza, dal momento che risulta pur sempre identificato dal numero e dall'importo. E' presumibile quindi che vi sia stato un errore nell'individuazione della data effettiva dell'assegno. 
La contestazione da parte dell'opponente del valore probatorio della copia dell'estratto conto, come ricordava la difesa opposta, riusciva generica. Né veniva insinuato il dubbio che fosse mancante di parti o contenesse cancellazioni, tali da indurre a chiedere una produzione di altra copia da parte della banca. 
E poi, se davvero non fosse seguito il pagamento della somma a titolo di finanziamento, l'opponente non si sarebbe dovuto attivare per tempo sin dal 2011 anziché sollevare la questione quando gli veniva richiesto il pagamento? Tutti questi elementi indiziari, valutati, beninteso, unitariamente, consentono di ritenere dimostrato il pagamento con il suddetto assegno, nonostante la mancanza di copia dell'assegno.  ### va dunque rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese del giudizio seguono giocoforza la soccombenza dell'opponente, e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta. 
P.T.M. 
Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 214/2021 del 28.10.2021 (RG 301/2021), proposta dal dott. ### con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della ### in liquidazione ed in concordato preventivo, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto; Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo e### art. 653, I co., c.p.c.; Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sopportate dall'opposta, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. 
TARANTO, 12-01-2024 

Il giudice
- dott. ###


causa n. 2128/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Casarano Claudio

Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1327/2024 del 02-05-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO ### Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato e### art. 281 se###ies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 583/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ### ATTORE OPPONENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE, elettivamente domiciliato presso l'avv. ### STATO DI LECCE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ### con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE, elettivamente domiciliato presso l'avv. ### STATO DI LECCE (C.F. , c on i l p (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO ### Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato e### art. 281 se###ies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 583/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ### ATTORE OPPONENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE, elettivamente domiciliato presso l'avv.  ### STATO DI LECCE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ### con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE, elettivamente domiciliato presso l'avv.   ### STATO DI LECCE (C.F. , c on i l p atrocinio de ll'avv.  ### elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ### CONVENUTI
Nonché contro (C.F.   ###e parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza odierno. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso le seguenti cartelle di pagamento aventi numero: ### P. ### P. ### P. ### P. ### P. ### - ###678933000 notificata il #### delle ### -###679034000 notificata il #### delle ### -###931452000 notificata il #### delle ### -###165174000 notificata il #### delle ### -### notificata il #### delle ### -### notificata il #### delle ### -###498980000 notificata il #### delle ### -###548550000 notificata il #### delle ### -###937714000 notificata il #### delle ### -###223127000 notificata il #### delle ### -###718434000 notificata il #### delle ### -###671801000 notificata il #### delle ### -###426414000 notificata il #### delle ### -###426515000 notificata il #### delle ### -### notificata il #### delle ### -###961840000 notificata il ### -###902530000 notificata il ### -### notificata il ### -###783512000 notificata il ### C.C.I.A.A. di Taranto -###876222000 C.C.I.A.A. di Taranto. 
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti in assenza di atti interruttivi dalla notifica delle predette cartelle; in via subordinata, eccepiva la omessa rituale notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza dall'azione. Eccepiva, infine, il vizio di motivazione dell'estratto di ruolo sia per violazione dell'art 7 della ### 212/2000 sia per l'omessa indicazione del criterio di calcolo dei tributi, delle sanzioni e dei compensi. 
Ciò premesso, concludeva “per l'accertamento negativo del credito sia dell'### delle ### della , della , nonché della C.C.I.A.A. di in quanto prescritti; in difetto, in via subordinata, si chiede l'annullamento dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento”. 
Si costituivano in giudizio , , e la le quali eccepivano in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adìto in favore del Giudice Tributario trattandosi di crediti di natura tributaria (##### diritto annuale camerale). Nel merito, contestavano l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. 
La r imaneva contumace. ### All'udienza del 05.10.2023 parte attrice aderiva all'eccezione del difetto di giurisdizione mentre per la sola cartella n. ###961840000 notificata il ### dalla , riguardante il credito di natura non tributaria, rinunciava alla opposizione. 
All'odierna udienza i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa e### art. 281 se###ies cpc. All'esito il Tribunale decideva con la presente sentenza allegata al verbale di udienza. 
Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice adito per tutte le cartelle opposte ad eccezione della cartella n. ###961840000 notificata il ### dalla per la quale vi è stata rinuncia alla domanda con conseguente riduzione del thema decidendum. 
Invero, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto: “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il ### sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. 
Inoltre, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto” (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). 
Ne consegue che, ai fini della giurisdizione, occorre avere riguardo alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento oggetto d'impugnazione. 
La giurisdizione, pertanto, spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (### Cass. S.U. n. 1706/13; Cass. S.U. n. 2577/12; Cass. S.U. n.  17844/12; Cass. S.U. n. 14501/10; Cass. S.U. n. 11087/10). 
Tale ultima precisazione è basata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che il ### della riscossione intenda agire in via esecutiva a tutela di più crediti risultanti dal ruolo, oppure proceda ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore. 
In definitiva, con riguardo ai crediti aventi natura tributaria, sono proponibili davanti alle ### l'opposizione all'esecuzione in generale e l'opposizione agli atti esecutivi, quando proposte “preventivamente” attraverso l'impugnazione delle cartelle esattoriali ovvero dell'avviso di mora di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Sempre con riguardo ai crediti aventi natura tributaria, sono ### invece devolute al giudice ordinario le opposizioni esecutive introdotte “in pendenza” di espropriazione e### art. 57 d.p.r. n. 602/1973, con le limitazioni ivi previste. 
Infine, deve osservarsi che la recente sentenza della Corte di Cassazione a ### n. 7822/2020 non viene in rilievo nel caso di specie, riguardando piuttosto “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo” quale un pignoramento esattoriale, mentre nel caso di specie si è in presenza di atti pre-esecutivi quali le cartelle di pagamento sopra indicate (assimilabili al precetto). 
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le ### della Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la recentissima ordinanza n. 16986/2022. Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. civ., S.U., sent. n. 8465/2022 e n.  1394/2022; Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021): "nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario". 
Ciò premesso, nel caso di specie dovrà essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della ### territorialmente competente, atteso che le cartelle esattoriali impugnate sono di natura tributaria (si tratta mancato pagamento ##### diritto annuale camerale) mentre per l'unica cartella non avente natura tributaria deve darsi atto della intervenuta rinuncia alla domanda. 
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità dell'intervento della Corte di Cassazione, unitamente alla adesione di parte attrice all'eccezione del difetto di giurisdizione, consentono di compensare integralmente le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - dà atto della rinuncia alla domanda di opposizione avverso la cartella esattoriale n.###961840000; - accerta e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario per tutte le restanti cartelle oggetto di opposizione ed assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi alla competente ### - compensa integralmente le spese di lite. 
Sentenza resa e### articolo 281 se###ies c.p.c., pubblicata mediante lettura d allegazione al verbale. 
Taranto, 2 maggio 2024 

Il Giudice
dott.ssa ### Perrone


causa n. 583/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Perrone

Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1399/2024 del 10-05-2024

... N. 7371/2022 R.G.TRIB.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ### in composizione monocratica in persona del giudice ### , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 23 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7371 dell'anno 2022 T R A ### s.r.l. (c.f. ###) in persona del ### elettivamente domiciliat ###a ### (### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f. ###) dalla quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti; Attore C O N T R O #### s.r.l. (c.f. ###) in persona del l.r.p.t. corrente in Via delle ### n. 24 a Grottaglie ### ed elettivamente domiciliat ###a Grottaglie ### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f. ###) dal quale è rappresentata e difesa come da (leggi tutto)...

N. 7371/2022 R.G.TRIB.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ### in composizione monocratica in persona del giudice ### , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 23 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7371 dell'anno 2022 T R A ### s.r.l. (c.f. ###) in persona del ### elettivamente domiciliat ###a ### (### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f. ###) dalla quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti; Attore C O N T R O #### s.r.l. (c.f. ###) in persona del l.r.p.t. corrente in Via delle ### n. 24 a Grottaglie ### ed elettivamente domiciliat ###a Grottaglie ### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f. ###) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti; ### (c.f. ###) residente ###interno 1 a ####; ### contumace Ove all'udienza del 26 gennaio 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.  127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 19 marzo 2024 e dell'08 aprile 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c.. 
Motivi della decisione I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il ###) ai sensi dell'art.  58 comma 2 della predetta legge. 
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”. 
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art.  111 della ### che al comma 6 della vigente formulazione dispone "### i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2. 
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. 
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000).  2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).  3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).  4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982).  5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).  e###traprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9. 
II.- Con l'atto introduttivo il ### srl evocava innanzi al Tribunale di ### la srl ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).  “### del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o e###traprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).  “Il comportamento processuale ed e###traprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento e###traprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998).  7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. 
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001).  8 “### pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).  “Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000).  9 “### pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999).  “1) in via principale accertare e dichiarare la responsabilità di ### quale legale rappresentante e amministratore unico della fallita ### dall'11/09/2014 al 15/12/2014 ai sensi degli artt. 146 L.F., 2392-2393-2394 c.c. per violazione degli obblighi imposti dalla legge in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale posta a garanzia dell'affidamento dei creditori, nonché nei confronti della #### srl quale socio gestore chiamato a rispondere dei danno cagionato, in via solidale con l'amministratore protempore ai sensi dell'art. 2476 co 7 cc e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti al risarcimento in favore della ### attrice dei danni cagionati alla massa dei creditori della fallita con le condotte illecite analiticamente descritte in narrativa, al pagamento, in solido fra loro o ciascuno per il proprio titolo come per legge, della somma di euro 159.550,00 o di quella diversa maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia; il tutto sempre con interessi e rivalutazione monetaria dai singoli fatti al soddisfo; 2) in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cc dei convenuti……….per i dannii arrecati alla società ed ai creditori sociali per effetto delle descritte distrazioni di somme di danaro; condannare di conseguenza gli stessi convenuti in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento del danno in favore del fallimento attore, quantificato nella stessa somma di euro 159.550,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e compensi della lite.” Nella contumacia di ### si costituiva la #### srl con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: “che il sig. Giudice voglia rigettare tutte le domande spiegate dalla curatela revocando il sequestro disposto perché del tutto ingiustificato, ingiusto e illegittimo; in subordine che il sig. Giudice voglia contenere nel minimo la condanna rideterminando nel minimo il sequestro; in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.” III.- Nel decreto di sequestro preventivo emesso e### art. 321 cpp in data 04 ottobre 2022 dal G.I.P.  presso il Tribunale di ### nel proc. 2969/2022 r.g.n.r. e 2502/2022 R.G.G.I.P. , regolarmente prodotto nel fascicolo della #### srl, sembra potersi leggere: “…dagli elementi acquisiti agli atti appare sussistere l'effettiva consumazione dei reati contestati, in quanto dalla sommaria ricostruzione del fatto redatta il 06 aprile 2022 dai C.C. della Stazione di ### regione forestale di ### si evince che i militari in data ### accedevano all'area sita in ### lungo la s.p. 74 censita alla p.lla 139 del foglio di mappa n. 46 ove , alla presenza di ### fratello di ### ( amministratore della società fallita ###, comodataria dell'area ed esercente l'attività di autodemolizione) e padre di ### ( amministratore unico della società inattiva #### proprietaria dell'area) appuravano la presenza di ben 69 autoveicoli ( analiticamente individuati, tramite numero di targa, casa produttrice e modello) distribuiti su una superficie di circa 10.000 mq; i veicoli versavano in <evidente stato di abbandono, privi di parti meccaniche e strutturali>, tanto da non essere più idonei alla circolazione, e sostavano sul terreno nudo, privo dunque di impermeabilizzazione e di reti di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia; in particolare i liquidi refrigeranti dei radiatori e gli oli esausti contenuti nei motori dovevano qualificarsi quali rifiuti pericolosi; ciò in difetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa; ……” “…..osservato: che l'accumulo ( oramai statico e definitivo ) dei resti di autoveicoli ( cod. cer.  16.01.04) presso un'area già destinata ad esercizio di attività di autodemolizione ( attività come detto oramai inattuale per essere fallita la società comodataria ) consente la qualificazione degli stessi in termini di rifiuti, di qualità omogenea ed in quantità significativa ed in assenza di precauzioni per il contenimento delle acque infiltrate dei residui oleosi; per tale ragione appaiono quindi concretate le fattispecie di reato in contestazione….- omissis -…..” “osservato: che la libera disponibilità del fondo può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ai sensi dell'art. 321 cpp poiché perpetua la condizione antigiuridica descritta e consente ulteriori sversamenti di liquidi pericolosi…..” “P.Q.M.: visti gli articoli 321 co 1 cpp dispone il sequestro preventivo dell'area di circa mq 10.000,00 ( e dei rifiuti ivi esistenti ) censita al catasto del Comune di ### al fg. 46 part. 139; dispone e### art. 92 d.a.tt. trasmettersi il presente provvedimento al pubblico ministero richiedente per l'esecuzione…..” Avverso il predetto decreto di sequestro preventivo e### art. 321 cpp non sembra essere stato proposto né reclamo e### art. 324 cpp né appello e### art. 322bis cpp, con la conseguenziale formazione del cd “giudicato cautelare”. 
Ne consegue che i presunti lavori di riattamento della proprietà #### s.r.l. , apparentamente costati euro 179.000 alla convenuta ( vedasi pagina 5 primo capoverso della comparsa di costituzione e risposta ) avrebbero consegnato un fondo privo di pavimentazione e di sistemi di deflusso delle acque meteoriche, perfettamente idoneo a consentire la dispersione nel sottosuolo di rifiuti pericolosi capaci di avvelenare la falda freatica e di porre a rischio la salubrità del suolo, dei prodotti agricoli, delle essenze vegetali da destinare al pascolo degli animali da allevamento, e della stessa popolazione residente nel comprensorio tarantino. 
Appare davvero poco o nulla comprensibile come sia stato possibile spendere una somma così ingente senza dotare l'immobile dei requisiti minimi per l'impiego cui era dichiaratamente destinato. 
Appare davvero poco o nulla comprensibile come sia stato possibile progettare l'anticipazione dei canoni di locazione pari ad euro 4000 mensili dovuti dalla ### ( dichiarata fallita con sentenza n. 36/2021 emessa il 23 luglio 2021 dal Tribunale di ### ) alla #### srl per la conduzione del terreno allibrato al mappale fg. 46 p.lla 339 sub.I ricevuto in locazione con contratto del 01 giugno 2009 per realizzare poco o, forse meglio, nulla sul predio confinante tanto da essere divenuto possibile corpo di ipotizzati reati ambientali. 
La logica indica una sola lettura della vicenda.  #### srl, divenuta socia unica della ### con atto di acquisto di quote del 02 febbraio 2011, aveva in animo ( rectius: i di lei amministratori avevano in animo) un progetto di depauperamento del patrimonio della partecipata mediante la simulazione di lavori da eseguire su beni di proprietà esclusiva di essa partecipante al dichiarato scopo di renderli idonei a divenire strumentali per l'attività di impresa esercitata dalla partecipata. 
Si spiega così perché iniziarono presto, nell'anno successivo all'acquisizione delle quote della partecipata, le anticipazioni dei pagamenti dei canoni dovuti dalla partecipata alla partecipante in forza del contratto di locazione stipulato il 01 giugno 2009. 
Il predio di proprietà della convenuta sulla quale sarebbero stati investiti i 159.000 euro non sembra avere rivelato all'atto del sequestro nulla che giustificasse la spesa assertivamente sostenuta, né siffatte conclusioni trovano ostacolo nell'esistenza di una adeguata documentazione fiscale, ben potendo le fatture essere state emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti al solo scopo di creare l' apparentia iuris e precostituire una copertura per il depauperamento del patrimonio sociale della ### finalizzato alla sua decozione prima ed al fallimento poi. 
Il quadro probatorio è completato dalle circostanze accertate nel corso del sequestro: nel fondo di proprietà della #### srl giacevano 69 relitti di veicoli deteriorati dalle intemperie cui erano esposti per assenza di copertura a dispetto della spesa apparente di euro 159.000 sostenuta col dichiarato scopo di attrezzare l'area ad attività di depositerìa giudiziaria: “…appuravano la presenza di ben 69 autoveicoli ( analiticamente individuati, tramite numero di targa, casa produttrice e modello) distribuiti su una superficie di circa 10.000 mq; i veicoli versavano in <evidente stato di abbandono, privi di parti meccaniche e strutturali>, tanto da non essere più idonei alla circolazione, e sostavano sul terreno nudo, privo dunque di impermeabilizzazione e di reti di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia; in particolare i liquidi refrigeranti dei radiatori e gli oli esausti contenuti nei motori dovevano qualificarsi quali rifiuti pericolosi; ciò in difetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa; ……” I rilievi sono corroborati dallo speciale privilegio che il legislatore attribuisce al custode giudiziario. 
L' art. 72 dpr 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sotto la rubrica “domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia” così dispone: “1.- ###à di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta sono liquidati acconti sulle somme dovute.” Come fatto palese dal confronto del tenore letterale delle rubriche dei due articoli, l'art. 72 è norma speciale rispetto all'art. 71 in quanto attribuisce al custode, unico nella categoria degli ausiliari del magistrato, un vero e proprio diritto alla corresponsione di acconti, diritto che, invece, non si riscontra a favore di alcuna altra figura di ausiliario. 
Neppure all' Avvocato officiato della difesa di persona ammessa al gratuito patrocinio, che formalmente non ha la qualità di ausiliario del magistrato, la legge riconosce il diritto di ricevere acconti come palesato dall'art.83 comma 2 del dpr 115/2002 , per il quale "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.". 
La specialità dell'art. 72 rispetto all'art. 71 esaurisce così la sua funzione nella concessione al custode del diritto di conseguire gli acconti e si inserisce nella più vasta tematica della tipicità e tassatività delle ipotesi in cui la ### conferisce al giudice il potere di creare un titolo esecutivo. 
Solo in favore del custode, unico tra gli ausiliari ad avere questo privilegio, il giudice può emettere ordini di pagamento di somme a titolo di acconto sul compenso finale da liquidare secondo le disposizioni generali dettate per tutti gli ausiliari, incluso il custode, dall'art. 71 del dpr 115/2002.  ### srl aveva così la possibilità di chiedere e### art. 72 dpr 115/2002 la corresponsione di acconti sul compenso maturando per la depositerìa giudiziale svolta e, così facendo, avrebbe ricevuto il corrispettivo con cui integrare i ricavi aziendali ed evitare il dissesto che l'ha condotta al fallimento. 
Non constano agli atti del processo richieste di acconti sui compensi formulate dalla ### in bonis e tanto integra il profilo della mala gestio dotata di causa efficiente sullo stato di decozione prefallimentare. 
Ancor più rileva l'incuria colla quale la ### svolgeva la propria attività, rilevata all'atto del sequestro dell'area come si evince dalla parte motiva del provvedimento: “…. i veicoli versavano in <evidente stato di abbandono, privi di parti meccaniche e strutturali>, tanto da non essere più idonei alla circolazione, e sostavano sul terreno nudo, privo dunque di impermeabilizzazione e di reti di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia; in particolare i liquidi refrigeranti dei radiatori e gli oli esausti contenuti nei motori dovevano qualificarsi quali rifiuti pericolosi; ciò in difetto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa; ……” ### era così venuta meno alle obbligazioni fondamentali che connotano l'ufficio custodiale, lasciando deteriorare i mezzi che avrebbe invece dovuto conservare con la cura e la diligenza proprie del custodiam praestare e non impedendo le azioni di terzi che li avevano privati di componenti necessarie al funzionamento. 
In situazione di conclamato inadempimento, nessuna pretesa al pagamento di compensi potrebbe essere riconosciuta alla società qualora tornasse in bonis. 
V.- Evidenti così le responsabilità dell'amministrazione societaria di ### , partecipe di un disegno diretto a depauperare il patrimonio a tutto vantaggio della #### srl, costituente solo formalmente un distinto soggetto giuridico. 
Né si dica che il pagamento anticipato dei canoni era finalizzato a consentire l'ordinario svolgimento della attività, stante la negligenza e la noncuranza con le quali veniva svolta, come accertate nel corso delle operazioni di sequestro. 
Dubbia in sé persino l'effettività di esecuzione di interventi per una spesa di ben 159.000,00 euro riguardo ad un predio di un ettaro da attrezzare a depositeria di veicoli: quali sarebbero infatti le opere eseguite ? Indimostrata appare poi la necessità di acquisire la disponibilità di un ulteriore suolo in difetto di una prova specifica della sopravvenuta inadeguatezza e/o insufficienza della superficie fondiaria ove era originariamente esercitata l'attività della ###, ragione con la quale si è tentato di giustificare l'esecuzione anticipata dei pagamento dei canoni di locazione. 
Insomma non sembra vi fossero pressanti esigenze ampliative delle aree destinate a ricovero dei veicoli che trovassero giustificazione in un incremento dell'attività aziendale e dei correlativi ricavi. 
Unica spiegazione possibile resta solo l'intento doloso di depauperare il patrimonio sociale impedendo il possibile esperimento di un pignoramento presso terzi da parte dei creditori societari riguardo alle somme dovute dalla ### ancora in bonis in favore della #### srl per la conduzione del suolo sito in #### ed allibrato al ### col mappale fg. 46 p.lla 339 sub.1 per il corrispettivo di euro 48.000 annui da corrispondere in ratei mensili anticipati pari ad euro 4000 cadauno. 
La domanda deve così essere accolta come formulata. 
VI.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dei convenuti in solido.  P.Q.M.  a) dichiara la contumacia di ### b) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara i convenuti in solido civilmente responsabili per la mala gestio della ### srl in bonis, e li condanna in solido al risarcimento del danno mediante il pagamento in favore della curatela attrice della somma di euro 159.550,00, maggiorata da rivalutazione monetaria ed interessi legali; c) condanna i convenuti in solido a rifondere spese e competenze di lite in favore della ### del ###, liquidandole in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza; visto ed applicato l'art. 133 dpr 115/2022 ordina che il pagamento avvenga a favore dello Stato. 
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003; Così deciso in ### in data 08 maggio 2024; 

Il giudice
dott. ###


causa n. 7371/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto

Tribunale di Taranto, Sentenza n. 905/2024 del 22-03-2024

... TRIBUNALE DI TARANTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. ### definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4464/2022, promossa da: ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### come da mandato in atti ### CONTRO ### D'#### 10 SCALA P - TARANTO, in persona del suo amministratore pro tempore CONVENUTO CONTUMACE La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale e### art. 281 se###ies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI TARANTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. ### definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4464/2022, promossa da: ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv.  ### come da mandato in atti ### CONTRO ### D'#### 10 SCALA P - TARANTO, in persona del suo amministratore pro tempore CONVENUTO CONTUMACE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale e### art. 281 se###ies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, notificato il #### e ### convenivano in giudizio il ### di ### d'### 10, scala P - Taranto, deducendo: di essere comproprietarie dell'immobile ubicato al terzo piano del suddetto stabile condominiale, nel quale si erano verificate manifestazioni di umidità conseguenti ad infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare, tali da danneggiarlo e renderlo inagibile; che vani si erano rivelate le reiterate richieste rivolte al ### per la eliminazione di quanto lamentato, sicchè erano stati costretti a conferire dapprima un incarico ad un Consulente di parte, che redigeva apposita relazione, accertando i danni e le loro cause nonché il costo necessario per la loro eliminazione; che a seguito di ciò, il ### aveva eseguito solo alcune opere, tuttavia non risolutive, senza tuttavia completare quanto dovuto. 
Chiedevano pertanto condannare il ### convenuto a risarcire ad essi attori i danni subiti dal loro immobile, pari ad € 3.990,00 o di quella accertata in corso di causa, oltre in via equitativa i danni non patrimoniali, nonché ad eliminare le cause delle infiltrazioni eseguendo i lavori necessari sul lastrico solare di copertura. Con vittoria di spese e compensi di lite. 
Così come da conclusioni, che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più preciso e puntuale riferimento. 
Pur ritualmente citato, il ### non si è costituito ed è rimasto contumace. 
Disposto ed espletato negativamente il procedimento di negoziazione assistita, espletati interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU tecnica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale e### art. 281 se###ies c.p.c.. 
Occorre premettere che la attrice ha agito invocando la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., in base al quale “### è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”. Tale disposizione sanziona quindi la omessa vigilanza e manutenzione dei manufatti di proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo così sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere probatorio: il danneggiato ha perciò il solo onere di fornire la prova - tuttavia assolutamente certa e rigorosa - dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico), secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art.  2697 co. 1 c.c.); mentre incombe sul presunto responsabile, l'onere di fornire la prova liberatoria e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero è avvenuto con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. Lo ha confermato la stessa Suprema Corte, affermando che “La responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo”, chiarendo appunto che, in tema di responsabilità e### art. 2051 c.c., il soggetto tenuto a controllare le modalità d'uso e conservazione della cosa su cui esercita il potere di custodia deve adottare un contegno diligente, controllandone adeguatamente e costantemente lo stato, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di potenziale pericolo. ### lesivo può essere, quindi, “scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n.  n. 295 del 13.01.2015). 
Tali principi vigono anche per il condominio che, quale custode dei beni e servizi comuni, è infatti obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi. 
Pertanto, il condominio può essere chiamato a rispondere e### art. 2051 c.c. in conseguenza dei danni provocati dalla difettosità od omessa manutenzione della cosa comune. Grava, infatti, sull'ente, in qualità di custode, l'obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare danni a terzi (### Bari III Sez. Civ. 30/08/2013 n.2489). La Cassazione ha comunque chiarito che se il custode dimostra che il danno è determinato da cause estrinseche ed estemporanee ingenerate da terzi, non conoscibili né eliminabili repentinamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia. (sent. n.  15042/2008). 
Ciò premesso, la domanda attorea appare fondata e va accolta per quanto di ragione. 
La espletata istruttoria ha dimostrato la presenza dei fenomeni infiltrativi e dei danni causati nell'immobile attoreo, derivanti dalla omessa corretta impermeabilizzazione e manutenzione del lastrico solare ed inidoneità del vaso di raccolta del pluviale. 
A tal riguardo, appare dirimente la CTU espletata dal #### che appare chiara, precisa ed esaustiva ed alla quale si fa più puntuale riferimento e ci si riporta. 
Ad espletamento dell'incarico e previa visione e descrizione dei luoghi e con particolare riferimento alle cause, il Consulente ha accertato che “il lastrico solare si presenta in pessime condizioni di manutenzione con lo strato superficiale della guaina impermeabilizzante presenta diffuse manifestazioni di ossidazione, con lesioni, fessurazioni e strati mancanti. 
Presenta, altresì, evidenti maldestri rappezzi e porzioni su cui è stato posato un ulteriore strato di materiale non omogeneo tipo serena guaina. Quest'ultima si presenta anch'essa con numerosi esforiazioni dovute non solo alla mancata manutenzione, ma anche e soprattutto perché il supporto su cui è stata realizzata non era idoneo sia per la natura del materiale che per il grave ed avanzato stato di ossidazione. Particolare attenzione si è data all'imbocco orizzontale (cosi detto ### con il pluviale discendente che raccoglie le acque che si depositano sul lastrico solare. Questo particolare porzione tecnologica adibita allo smaltimento delle acque meteoriche presenta fessurazioni ed è sprovvista del predetto, pezzo speciale, denominato messicano. Quest'ultimo si compone da una porzione di tubo in PVC alla cui estremità è saldato una porzione di guaina avente la funzione di collegamento con la restante superficie in guaina del lastrico solare” ### che i danni sono riconducibili eziologicamente “all'evidente degrado del cosi detto pacchetto impermeabilizzante dello stesso, ha permesso di accertare che le aggressioni di umidità all'unità immobiliare di proprietà ### sono causate dalla; - ### di tenuta del pacchetto impermeabilizzante; - ### di idoneo messicano”. 
Ha poi precisato che i fenomeni infiltrativi riguardano, in particolare, le 2 camere da letto, la cucina ed il soggiorno dell'immobile attoreo, aggredite “da manifestazioni di umidità di tipo invasivo provenienti sia dal sovrastante lastrico solare che dall'impianto tecnologico di smaltimento delle acque meteoriche del lastrico solare…con alterazione cromatica del rivestimento pittorico a partire dall'intradosso del solaio sino a raggiungere e lambire le parete ad esso adiacenti”. 
A seguito di ciò, con dettagliato computo, il Consulente ha quindi proceduto alla distinta identificazione e quantificazione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause ed al ripristino dell'immobile attoreo. Ha così stimato le prime, da eseguire su beni comuni e, quindi, ovviamente dal ### in € 24.565,00 - consigliando peraltro anche il rifacimento dei “muretti perimetrali del lastrico solare, del torrino scale e copertura del torrino scale”. Ha poi quantificato le opere di ripristino dell'immobile attoreo in complessivi € 7.130,00. 
Gli attori hanno anche chiesto la liquidazione anche in via equitativa dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, la cui valutazione appare qui del tutto irrilevante. 
A tal riguardo, deve tuttavia doverosamente osservarsi che, in citazione, la parte attrice ha esplicitamente limitato l'importo complessivo della domanda e del risarcimento entro € 5.200,00 (testualmente: “a risarcire i danni subiti dall'immobile…nonché al pagamento della somma da liquidare anche in via equitativa per i danni non patrimoniali subiti dall'attore; il tutto entro e non oltre la somma di € 5.200,00”; cfr. sub a delle conclusioni), così con implicita, ma chiara rinuncia al maggior danno. Conseguentemente, in ragione di tale esplicita limitazione della domanda, a prescindere dal maggior importo determinato dal CTU e di ogni eventuale ulteriore danno, il risarcimento va contenuto in complessivi € 5.200,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Pertanto, accertato il nesso causale tra le infiltrazioni e i danni provocati nell'abitazione attorea, il condominio convenuto deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.  dei danni lamentati. Con condanna dello stesso alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni dannosi riscontrati ed al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 5.200,00 oltre interessi della domanda sino al soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto della concreta attività profusa e nei limiti della domanda.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del ### di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### e ### nei confronti del ### di ### d'### 10 - ### ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e dichiara il ### di ### d'### 10 - ### responsabile dei danni subiti dall'immobile attoreo.  2) Per l'effetto, condanna il medesimo ### alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione dei fenomeni infiltrativi e dannosi, così come indicate dal CTU nell'elaborato peritale. Nonché al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.200,00 oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.  3) Pone definitivamente a carico del convenuto l'integrale costo della CTU come liquidato.  2) Condanna il ### convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.685,50 - di cui € 133,50 per esborsi ed € 2..552,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta. 
Così deciso in ### in data ### 

Il Giudice
Dott.. ###


causa n. 4464/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Angelo Guagnano

Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1404/2024 del 13-05-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - ### Il GIUDICE, GOP dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n.5366 iscritta al ### dell'anno 2021 TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta mandato in atti ATTORE CONTRO ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da mandato in atti CONVENUTO OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: ### da verbale d'udienza del 13.05.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo della presente causa, ### conveniva in giudizio il ### di ### affinché, previa declaratoria di responsabilità dell'ente civico, lo stesso fosse condannato al risarcimento per i danni materiali subiti all'immobile di sua proprietà, sito in ### alla (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - ### Il GIUDICE, GOP dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n.5366 iscritta al ### dell'anno 2021 TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta mandato in atti ATTORE
CONTRO ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da mandato in atti CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni.  CONCLUSIONI: ### da verbale d'udienza del 13.05.2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo della presente causa, ### conveniva in giudizio il ### di ### affinché, previa declaratoria di responsabilità dell'ente civico, lo stesso fosse condannato al risarcimento per i danni materiali subiti all'immobile di sua proprietà, sito in ### alla via ### n.23, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla pubblica via, di proprietà del comune di ### e verificatesi dall'anno 2014 sino al 2021. ### assumeva che l'ente civico convenuto realizzava una via con forte pendenza senza uscita, la cui parte terminale e scoscesa ultimava con il muro di cinta della proprietà ### Detta via inizialmente non era asfaltata, ma realizzata con della breccia e un grigliato di raccolta acque piovane non sufficiente a convogliare le acque meteoriche e che si ostruiva e durante gli eventi di pioggia non riusciva a raccogliere le acque piovane, le quali si riversavano nella proprietà ### Sosteneva l'attore che la griglia, posta sulla pubblica via era di dimensioni insufficienti ad accogliere la mole di acqua che scendeva dalla strada ed anche la tubazione realizzata aveva una sezione ridotta, che non consentiva il corretto convogliamento delle acque di corrivazione ed al momento del sinistro si presentava non debitamente impermeabilizzata e risultava non pulita da detriti, pietrisco e dalle immondizie che ivi si convogliavano. In occasione di eventi piovosi importanti, la griglia risultava insufficiente a raccogliere l'acqua, che strabordava il livello del muro di cinta della proprietà ### cagionando danni da infiltrazione e da allegamento dell'immobile attoreo e per il cui ristoro azionava il presente giudizio. 
Si costituiva in giudizio il ### di ### il quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo che le cause dei danni lamentati dall'attore dipendessero dai lavori di costruzione del complesso residenziale realizzato dalla impresa ### nel merito contestava la domanda attorea, sia nell'an che nel quantum chiesto, e di cui domandava il rigetto. 
La causa, istruita attraverso la prove per testi e la CTU tecnica, veniva rinviata all'udienza del 13.05.2024 per la discussione orale, e### art.281 se###ies c.p.c.. 
Parte attrice ha chiesto con il presente giudizio il risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà a causa delle infiltrazioni verificatesi per la cattiva manutenzione di una caditoia posta sulla strada pubblica.  ### civico convenuto ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che i danni lamentati dall'attore erano dipesi dalla costruzione del complesso residenziale realizzato da ### cui doveva attribuirsi responsabilità esclusiva o concorrente. 
La suddetta eccezione preliminare non merita accoglimento. 
Dalla documentazione versata in atti risulta che la caditoia rimane su strada pubblica e come tale appartiene al ### di ### il quale è tenuto alla sua manutenzione e pulizia ed è responsabile dei danni arrecati dalla cattiva manutenzione dei beni e delle relative pertinenze in sua custodia, ai sensi dell'art.2051 c.c., salvo che provi il caso fortuito. Va osservato che nel corso del presente giudizio il ### come risulta anche dalla Ctu e dalla delibera in atti e come dallo stesso dichiarato, ha provveduto a realizzare nel vicolo interessato asfalto, marciapiedi ed ampio grigliato di raccolta acque a riprova della proprietà della caditoia in capo all'ente civico. 
Passando al merito della questione, di ausilio, ai fini dell'accertamento ed individuazione delle cause delle infiltrazioni e della quantificazione dei danni lamentati dall'attore, è stata la CTU eseguita nel corso del giudizio, che appare chiara, precisa ed esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici ed alla quale, pertanto, si fa più ampio e puntuale riferimento e ci si riporta. 
Il CTU ha descritto lo stato dei luoghi ed ha accertato che la muratura di confine presenta fenomeni di risalita con distacchi delle finiture su entrambe le facciate, il fenomeno è più rilevante in prossimità di una aiuola. Anche il muro di tompagno della cucina, presenta sulla facciata esterna rigonfiamenti e distacco delle finiture. Tale fenomenologia è più evidente sulla parete posta ad est. Sulle pareti interne del vano cucina soggiorno, si osservano fenomeni di risalita capillare, in particolare sopra al rivestimento in ceramica esistente. È evidente che la causa di tali ammaloramenti sia da attribuire sostanzialmente alla precarietà del sistema di captazione e allontanamento delle acque meteoriche che era presente nel vicolo prima del recente ammodernamento. In tale caditoia infatti, oltre alle acque normalmente posate sulla strada, confluivano quelle raccolte dai pluviali del vicino residence ed inoltre come è possibile rilevare dalle foto prodotte in atti non veniva operata una adeguata manutenzione dato che la condotta era completamente sommersa da detriti e interessata da vegetazione spontanea. 
Il CTU ha poi individuato delle concause nella determinazione dei danni ed ha precisato che in merito alle concause, per quanto riguarda il vano soggiorno cucina e la parete di tompagno, si ritiene che possa essere attribuito un 20% alla tipologia di materiale impiegato nelle finiture. Certamente l'uso di intonaci idrofobici e idrorepellenti con grande permeabilità al vapore acqueo, avrebbe sfavorito l'emergere degli ammaloramenti riscontrati,il restante 80% è dovuto invece certamente al cattivo deflusso delle acque meteoriche già descritto. Per quanto concerne invece il muro di confine a sud, si ritiene che l'ammaloramento sia dovuto per un 60% all'aggressione delle acque meteoriche che si riversano nel vicolo ma anche alla concomitante presenza di aiuole sul lato interno. Ed infatti, non essendovi protezioni ed accorgimenti, il terreno umido favorisce la capillarità, pertanto si ritiene attribuire una concausa del 20% dovuto a tale situazione. 
Da quanto emerso e accertato dal CTU nel corso del giudizio la causa dei danni lamentati dall'attore è dovuta ad una cattiva manutenzione della caditoia presente sulla strada pubblica, la quale a causa della mancata pulizia e della presenza di detriti, ha provocato l'allagamento nella proprietà attorea e i conseguenti danni lamentati dal ### Il tecnico ha elencato in modo analitico, nel proprio elaborato peritale, tutta una serie di lavori da eseguire nell'immobile di proprietà dell'attore per la eliminazione dei danni causati dai fenomeni infiltrativi ed ha proceduto alla quantificazione dei costi necessari per eseguire i predetti lavori, commisurandoli in € 22.340,25, somma determinata all'attualità. 
Tale somma deve, però, essere ridotta tenuto conto dell'incidenza delle concause, così come determinata dal CTU ed attribuibile all'attore per i materiali edili usati nella costruzione del proprio immobile e per la presenza delle aiuole sul lato interno, e che sono state commisurate nella misura del 20%, con conseguente condanna del ### di ### convenuto, in favore dell'attore, al pagamento della somma di € 18.672,2. 
Nessuna altra voce di danno viene riconosciuta per non essere la stessa stata provata. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto di quanto effettivamente accertato rispetto a quanto chiesto.  P.Q.M.  Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### di ### così provvede: 1) Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione e per l'effetto condanna il ### di ### convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni la somma di € 18.672,2, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo; 2) Condanna il ### convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'attore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessive € 5.622,00, di cui €545,00 per spese, ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, ### ed ### se e nella misura in cui siano per legge spettanti, ed alle spese della ### il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. ### difensore attoreo dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### 13-05-2024.   

Il GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 5366/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Giannotte

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