La clausola risolutiva espressa
Business | Articoli

La clausola risolutiva espressa

6 Agosto 2023 | Autore:
La clausola risolutiva espressa

Che cos’è la risoluzione contrattuale? Come si attiva la clausola risolutiva? Cosa succede se si tollera l’inadempimento altrui?

Quando una persona non rispetta un contratto l’altra parte può chiederne la risoluzione, oltre al risarcimento dei danni. In altre parole, il soggetto non inadempiente ha diritto a ottenere lo scioglimento dell’accordo e il pagamento del pregiudizio economico patito. Per legge, tuttavia, la risoluzione è subordinata alla gravità dell’inadempimento: non è quindi possibile chiedere lo scioglimento del contratto per un ritardo di pochi minuti o per il mancato pagamento di un euro. Quanto appena detto non vale in presenza di una clausola risolutiva espressa.

Come meglio diremo nel prosieguo, si tratta di uno speciale patto che le parti inseriscono nel contratto per poterlo risolvere nel caso in cui si verifichi uno specifico inadempimento, ritenuto talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto. Insomma: con la clausola risolutiva espressa si elide la valutazione del giudice circa l’importanza dell’inadempimento, elemento di norma essenziale per poter ottenere la risoluzione.

Clausola risolutiva espressa: cos’è?

La clausola risolutiva espressa è il patto, inserito all’interno di un contratto, con cui le parti stabiliscono che il venir meno a una specifica obbligazione comporta di diritto la risoluzione dell’accordo. In questa ipotesi, il contratto si scioglie quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola [1].

Paolo vende la propria auto a Marco pattuendo un pagamento rateale di 200 euro mensili. Nel contratto viene anche stabilito che il mancato pagamento consecutivo di due rate risolve di diritto l’intero accordo.

Clausola risolutiva espressa: come funziona?

Perché possa essere valida, la clausola risolutiva deve indicare in modo specifico e inequivocabile le obbligazioni che, se non rispettate, comportano la risoluzione del contratto [2]. È pertanto inefficace una clausola che preveda la risoluzione senza indicare l’obbligo da rispettare.

Tale sarebbe, ad esempio, una clausola con la quale le parti stabiliscono che in presenza di qualsiasi inadempimento il contratto debba risolversi di diritto.

Perché la clausola risolutiva espressa produca i suoi effetti occorre che la parte che intende avvalersene lo comunichi all’altra. La legge non prevede particolari formalità, cosicché la comunicazione potrebbe avvenire anche oralmente.

In realtà, è sempre opportuno che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola avvenga per iscritto, con lettera raccomandata, pec o fax, in modo da precostituirsi una prova nell’eventuale giudizio.

Una volta perfezionata la comunicazione, il contratto può intendersi risolto senza che intervenga il giudice per accertare l’importanza dell’inadempimento: con la clausola risolutiva espressa, infatti, le parti hanno già voluto determinare, sin dall’inizio, quali specifiche obbligazioni debbano essere necessariamente rispettate, ritenendone perciò sempre grave il mancato rispetto.

Cosa succede dopo aver attivato la clausola risolutiva?

Una volta azionata la clausola risolutiva espressa mediante dichiarazione comunicata all’altra parte, il contratto deve intendersi risolto senza alcuna pronuncia del giudice.

Questo significa che il contratto si scioglie con effetti retroattivi, con la conseguenza che le eventuali prestazioni eseguite dovranno essere restituite, esattamente come se l’accordo non fosse mai esistito.

Paolo ha venduto la propria vettura a Marco per 2mila euro, impegnandosi altresì a procurare all’acquirente, entro un mese dalla vendita e a pena di risoluzione dell’intero contratto, l’autoradio che era stata momentaneamente rimossa dal veicolo. Se Paolo non rispetta questo impegno, Marco potrà far valere la clausola risolutiva espressa, con conseguente restituzione dell’auto e dei soldi che erano stati necessari per l’acquisto.

L’effetto retroattivo della risoluzione conseguente all’attivazione della clausola risolutiva espressa non opera solamente per quanto riguarda i contratti ad esecuzione periodica o continuata, come ad esempio la locazione o la somministrazione del servizio elettrico o telefonico: in ipotesi del genere, la risoluzione vale solo per il futuro, con salvezza delle prestazioni già eseguite.

È sempre fatto salvo, invece, il diritto al risarcimento dei danni, che spetta alla parte contrattuale che ha invocato l’applicazione della clausola risolutiva in ragione dell’inadempimento altrui.

Cosa succede se si tollera l’inadempimento altrui?

La tolleranza dell’inadempimento altrui non comporta la decadenza della clausola risolutiva espressa. In altre parole, se una parte decide di non avvalersi subito del patto pur sussistendone i presupposti, non significa che non possa azionarlo in futuro.

Matteo vende la propria auto per 5mila euro, pattuendo un pagamento rateale e prevedendo la risoluzione automatica nel caso di inadempimento di due mensilità consecutive. Se Matteo, dopo tre rate non pagate, decide ancora di attendere sperando che l’acquirente regolarizzi la sua posizione, non perde il diritto di poter far valere la clausola risolutiva espressa in un secondo momento.

note

[1] Art. 1456 cod. civ.

[2] Trib. Perugia, ord. del 22 dicembre 2022; Cass., sent. n. 32681 del 12 dicembre 2019; Cass., sent. n. 11055/2002.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA