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RICORSO EX LEGGE PINTO POST RIFORMA 2012

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Ricorso ex art. 3 L. 89/2001

La Sig.ra .............................. nata a .............................. il ................................., e residente in via ……………, ...... (c.a.p. ......), codice fiscale .................................... , rappresentata e difesa dall’avv. ……………… (cod. fisc. ………, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in …………, via ………, ……… (c.a.p. ………) come da procura a margine del presente atto il quale dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax …………… o all’indirizzo di posta certificata ………,

C O N T R O

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, domiciliato ex lege in Perugia via degli Offici, 12 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.

La  ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, chiede il risarcimento dei danni morali subiti per la durata del processo instaurato innanzi al Tribunale di Salerno, iscritto al n. RG ............, definito in I grado con sentenza n. ........., ed in II grado con sentenza n. .................. della Corte d’Appello di Salerno.

FATTO

LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA DURATA DELLO STESSO

                     Con atto di citazione notificato in data ………, il sig. ……… conveniva in giudizio …………… davanti al Tribunale Ordinario di ……… al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni:

                     “………………………”

                     

                     A sostegno della propria tesi, il sig. ……… affermava quanto segue:

                     1) di aver …………;

                     2) ………;

                     3) ………;

                     Il convenuto si è ritualmente costituito in data ……… ed ha contro dedotto che:

                     1) …………;

                     2) …………;

                     3) …………;

                     A questo punto il giudizio è proseguito in n. …… udienze durante le quali:

                     - all’udienza del ………… si è provveduto a ………:

                     - all’udienza del ………… si è provveduto a ………:

                     - all’udienza del ………… si è provveduto a ………:

                     - all’udienza del ………… si è provveduto a ………:

                     La discussione tra le parti è avvenuta in data ……… e solo in data ……… il Giudice ha depositato in cancelleria la relativa sentenza motivata.

                     

                     Pertanto, tra la data di iscrizione al ruolo dell’atto di citazione (il giorno ……) e la data di pubblicazione della sentenza (il giorno ………) sono trascorsi ……… anni, che rappresentano                      una palese violazione al principio di ragionevole durata del processo.

D I R I T T O

  1. A)Violazione del termine ragionevole di durata del procedimento e responsabilità del Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/01, la durata del suddetto processo civile, incardinato nel mese di ………… anno …… e definitivo solo …… anni dopo il suo inizio, è abnorme ed irragionevole. Il ricorrente, pertanto, ha diritto ad ottenere l’equa riparazione dei danni subiti, in quanto la durata del suddetto processo non trova giustificazione né nella complessità della vertenza né nella condotta delle parti.

Vi è una responsabilità di tipo oggettivo del Ministero resistente, il quale ha violato il termine ragionevole di durata del procedimento in esame. Per attribuire tale forma di responsabilità al Ministero, non occorre provarne la colpa ex art. 2043 cc, ma è sufficiente provare il dato oggettivo del tempo in eccesso trascorso dall’inizio del procedimento.

Il presupposto della responsabilità del Ministero della Giustizia risiede nella violazione del termine di durata del procedimento, indicato nell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001. Tuttavia, il temperamento non giustifica una radicale sterilizzazione del dato temporale. Infatti, anche le cause complesse e quelle in cui le parti abbiano tenuto un comportamento defatigatorio soggiacciono alla norma che ne impone la definizione in un tempo ragionevole, in quanto, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, il giudice deve fare fronte alla complessità del caso con un più risoluto ed incisivo impegno, ed al comportamento defatigatorio delle parti con l'attivazione dei rimedi all'uopo previsti dal codice di rito civile (Cass. n. 8600/2005; Cass. SS. UU., n. 1338 del 2004).

In particolare, nel caso in esame, va precisato che:

- la durata delle udienze, ed i continui rinvii d’ufficio hanno prolungato – in modo del tutto ingiustificato – il giudizio per ……… anni;

- il processo è stato “congelato” dal …… al …… a causa di ……;

- inoltre ……………;

- per tali ragioni, il diritto del ricorrente è stato ingiustamente compresso e lo stesso ha finito con vedersi arrecato un danno ingiusto ed irreparabile connesso al prolungarsi del giudizio di primo grado.

  1. B)Competenza territoriale.

L’adita Corte d’Appello di Perugia deve inoltre ritenersi competente ai sensi dell’articolo 3 primo comma della legge 24/03/2001 n. 89, ed ai sensi dell’art. 11 del c.p.p., in quanto il distretto in cui si è concluso o estinto il giudizio relativamente ai gradi di merito, è quello di  Roma.

  1. C)Termine e condizioni di proponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 4 L. 89/2001.

Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva, al fine del vaglio di ricevibilità del presente  ricorso, IL ricorrente precisa che la sentenza definitiva del giudizio di primo grado è stata emessa in data  ……………, ma  avverso la stessa è ancora possibile l’impugnazione in appello con i  termini di cui all’art. 327 c.p.c., che non sono ancora decorsi, ad oggi, …………, non essendo ancora stata notificata la sentenza tra le parti.

Pertanto, il ricorrente propone tempestivamente il presente ricorso,  cioè prima ancora che possa iniziare a decorrere il termine dei  sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento,  passerà in giudicato.

  1. D)An debeaturdella domanda di equa riparazione.

Il processo civile oggetto del presente giudizio, non è stato conforme all’art. 6 par. 1 della CEDU, con specifico riferimento al termine ragionevole di durata, essendo stata minima l’attività istruttoria espletata e non essendovi stato alcun comportamento dell’attore, odierno ricorrente, che abbia potuto ritardare il corso del processo.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, conformemente ai principi elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo, hanno precisato che, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.

Inoltre, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto che è indubbio che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d'animo negativo suscettibile di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 1 della l. n. 89 del 2001, da liquidarsi in via equitativa (Corte appello Napoli, 13 dicembre 2001).

In buona sostanza, una volta accertata la violazione deve, di regola, considerarsi "in re ipsa" la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale (Cass. 16/2/2005 n. 3118).

Pertanto, nel caso in esame, il danno non patrimoniale non può essere negato all’odierno ricorrente che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo. Tanto anche perché l’equa riparazione riconosciuta dalla legge 89/2001 è un diritto non al risarcimento del danno, ma un indennizzo: di conseguenza, rimane irrilevante ogni eventuale riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità (Cass. Sez. Un. 27/11/2003-26/01/2004 n. 1339).

Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, il ricorrente non deve provare il danno morale, trattandosi di conseguenze che normalmente si verificano secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. 29/03-11/05/2004 n. 8896): una volta accertata la sussistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte che assume di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova dello stesso, atteso che, secondo la CEDU, il danno non patrimoniale (da identificarsi col patema d’animo, con l’ansia, con la sofferenza morale causate dall’esorbitante attesa della decisione), a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione della durata ragionevole del processo, per cui deve ritenersi presente secondo l’id quod plerumque accidit senza bisogno di alcun sostegno probatorio (Cass. 12/08/2005 n. 16885).

In definitiva, il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo al risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da ritenere principio d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (Ved. Cass. Sez. Un. 23/12/2005 n. 28507).

  1. E) Determinazione del quantumdella domanda per l’equa riparazione. 

Il ricorrente, richiamati i parametri  stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dall’art. 2-bis L. 89/01, chiede a titolo di equa riparazione  un risarcimento per  danno morale (non patrimoniale)  nella misura che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa e giusta.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le  sentenze n. 1338, 1339, 1340 e  1341 del 26 gennaio 2004, ha stabilito che i criteri di determinazione del quantum  della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili: la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte d’appello a norma dell’art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito discostarsi purché in misura ragionevole (Ved. anche Cass. 20235/2004).

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

1) Accertare e dichiarare la violazione, da parte del Ministero della Giustizia convenuto, dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 2, comma 2-bis della Legge 89/01, e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere un’equa riparazione secondo quanto stabilito dall’art. 2-bis della L. 89/2001;

2) Per l’effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, nella misura che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa e giusta;

3) Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

La  ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 89/01, allega copia autentica degli atti processuali di primo e secondo grado.

Luogo, data

                                                                                                                                                                                                                                           Avv. ……..

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