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Guida alla Rita per gli iscritti ai fondi pensione

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) consente di disporre di un reddito nella fase ponte tra la fine dell’attività lavorativa e il raggiungimento dei requisiti pensionistici

di Lorenzo Giannuzzi

2' di lettura

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita), introdotta con la legge 232/2016 assieme all'Ape agevolato e all'Ape, è uno degli strumenti che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile. La Rita consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Le due strade verso Rita
Dal primo gennaio 2018 sono a disposizione degli aderenti ai fondi pensione complementari due tipologie di Rita. La prima è prevista per coloro che cessano dall'attività lavorativa e si trovano nelle condizioni di poter accedere al pensionamento di vecchiaia entro cinque anni dalla cessazione e devono anche aver maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi e avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico al quale si chiede la Rendita temporanea anticipata.

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La seconda forma riguarda coloro che cessano dall'attività lavorativa e risultano in disoccupazione per più di 24 mesi. Devono, però, poter raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Chi può accedervi
Alla Rita possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico sempre che abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità sono espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti istituiti prima del 1993 in regime di prestazione definita. Possono chiedere la Rita sia gli iscritti che hanno contribuito presso fondi negoziali chiusi, sia gli iscritti a fondi negoziali aperti sia gli iscritti ai cosiddetti Pip, i piani individuali pensionistici.

Regime fiscale della Rita
Da un punto di vista di tassazione fiscale la Rita è incentivata in quanto prevedendo che la parte imponibile della Rita – sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, saranno computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la Rita è assoggettata a tassazione ordinaria.

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