Quando è legittima difesa
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Quando è legittima difesa

8 Marzo 2019 | Autore:
Quando è legittima difesa

La difesa è legittima solamente quando l’unico modo per salvare un diritto proprio o altrui è quello di reagire all’aggressione.

La legittima difesa è uno degli istituti giuridici più noti in assoluto. Se ne sente continuamente parlare: in televisione; chiacchierando al bar; tra passanti che discutono animatamente dell’ultimo caso giudiziario. Per non parlare di tutte le volte che, attraverso i social network, è stata lanciata la notizia bufala della modifica della legittima difesa, correzione che consentirebbe a tutti di potersi difendere con le armi. In effetti, nel 2019 il Parlamento ha approvato, dopo un lungo iter, una riforma che ha rivisto la legittima difesa domiciliare; questo però non significa che siamo nel far west. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e di vedere davvero quando è legittima difesa.

La norma sulla legittima difesa

La legittima difesa rientra, insieme ad alcune altre fattispecie (stato di necessità, consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), tra le cosiddette cause di giustificazione, cioè tra quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato. In parole povere, un fatto che normalmente sarebbe delittuoso (ad esempio, una lesione personale) viene giustificato (e, quindi, non punito), in presenza di una circostanza “scusante” (la lesione è stata inferta per difendersi da un’aggressione). Esiste un unico articolo, nell’ordinamento penale italiano, che si occupa esplicitamente della legittima difesa. Questa disposizione dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa [1]. Quanto appena detto è il fulcro della legittima difesa. Cerchiamo di capirne il significato analizzandone i concetti principali.

La costrizione/necessità per la legittima difesa

Perché la difesa possa essere realmente legittima è necessario che ricorrano alcuni elementi. Innanzitutto, occorre che chi agisce vi sia costretto dalla necessità di salvaguardare un diritto, proprio o altrui. Si pensi a Tizio che ferisce Caio perché questo sta aggredendo Sempronio, figlio del primo. La costrizione, però, deve essere tale da non lasciare alternativa all’agente. Tornando all’esempio, la lesione è giustificata se Tizio non ha proprio altro modo di salvare Sempronio: in altre parole, non ha il tempo di chiamare le forze dell’ordine. La costrizione di cui parla la norma, quindi, fa riferimento all’impossibilità di trovare una valida alternativa, lecita o altrimenti meno dannosa possibile. La necessità di difendersi, secondo la Corte di Cassazione, sussiste quando il soggetto si trova nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore. Quindi, la difesa è legittima se Tizio non solo non può chiamare i carabinieri, ma nemmeno avrebbe potuto semplicemente allontanare Caio, cioè non avrebbe potuto agire con un comportamento meno dannoso per l’aggressore [2]. In altre parole ancora, la reazione deve essere, nella circostanza, l’unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto aggredito [3]. Non bisogna dimenticare, infatti, che la legittima difesa è una forma residuale di autotutela lasciata dall’ordinamento al singolo cittadino tutte le volte in cui non è possibile far intervenire chi è legittimato ad utilizzare la forza, cioè lo Stato.

Il diritto proprio o altrui

La legittima difesa si pone a protezione di un diritto proprio o altrui. Pertanto, il fatto deve essere commesso per tutelare un bene giuridicamente rilevante. Come vedremo quando si parlerà della proporzionalità tra offesa e difesa, il bene protetto non deve necessariamente essere quello dell’incolumità personale, potendolo essere anche uno meramente economico. In questo caso, però, non ci si potrà spingere fino a mettere in pericolo la vita dell’aggressore, perché la difesa del patrimonio mai può giustificare un delitto di sangue.

Il pericolo attuale per avere legittima difesa

Altro requisito è che la difesa sia realizzata per difendersi da un pericolo attuale. Significa che il pericolo dal quale ci si intende proteggere deve essere incombente: presente, non passato. Di conseguenza, nel classico esempio di Tizio che spara a Caio mentre sta scappando con la refurtiva, Tizio non verrà giustificato, ma risponderà penalmente della sua azione (lesione personale od omicidio). La reazione ad un’aggressione ingiusta è legittima quando l’offesa non può essere neutralizzata tempestivamente se non intervenendo. Secondo la giurisprudenza, nel pericolo attuale rientrano non soltanto le situazioni statiche di minaccia di offesa ingiusta, ma anche le situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo per non essersi esaurite in un solo atto [4].

L’offesa ingiusta per avere legittima difesa

Continuando nella ricostruzione dell’istituto in commento, la difesa è legittima quando si è costretti a proteggere un diritto proprio o altrui dal pericolo di un’offesa ingiusta. Quando l’offesa è ingiusta? Sembra un’inutile ripetizione, ma non lo è. La reazione al comportamento altrui è giustificata solamente se la condotta dalla quale ci si difende è ingiusta, cioè è condannata dall’ordinamento italiano. Pertanto, se Tizio spintona Caio procurandogli lesioni soltanto perché questi stava cercando di recuperare dalle mani del primo un prezioso anello che gli apparteneva e che gli era stato ingiustamente sottratto, Tizio non potrà accampare la scusa della legittima difesa in quanto Caio cercava semplicemente di riprendersi quanto era suo.

La non volontarietà del pericolo

Requisito implicito della legittima difesa è che il pericolo dal quale l’aggredito intende difendersi non sia da lui cagionato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza, non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o è ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall’altrui aggressione [5]. Esempio: Tizio offende spudoratamente e picchia in pubblico Caio, persona notoriamente vendicativa; Caio decide di farsi giustizia da sé e di “restituire” a Tizio l’offesa patita. Tizio non potrà uccidere Caio ed essere giustificato, perché la reazione di Caio era prevedibile e causata dalla condotta di Tizio stesso. Allo stesso modo, non potrà essere invocata la scriminante della difesa legittima se entrambe le parti sono reciproci contendenti (Tizio e Caio si aggrediscono vicendevolmente allo stesso tempo) [6]. Lo stesso dicasi nel caso di rissa: sussiste, di norma, inconciliabilità tra la partecipazione alla colluttazione e la legittima difesa, potendo quest’ultima essere invocata solo da chi sia stato coinvolto nella contesa contro il suo volere [7].

La proporzionalità tra difesa ed offesa

La difesa è legittima soltanto quando, oltre al ricorrere di tutti i requisiti sopra analizzati, sia proporzionata all’offesa. Spieghiamo meglio. Ci sono sostanzialmente due modi di interpretare la proporzionalità: uno classico, che lega la nozione ai mezzi utilizzati per difendere ed offendere (bastoni, coltelli, pistole, ecc.); uno aggiornato ai valori costituzionali, che collega invece la proporzionalità ai beni giuridici in gioco. La prima teoria dice che la difesa è legittima se Tizio, aggredito, reagisce con la stessa arma di Caio, aggressore. Se fosse così, però, vorrebbe dire che Caio, armato di pistola e impegnato a svaligiare la casa di Tizio, potrebbe essere ucciso a colpi di arma da fuoco dal padrone di casa solamente perché “a parità di armi”. È chiaro che questa interpretazione non può essere sostenuta. Vale pertanto la seconda teoria: la proporzionalità deve riguardare i diritti, i beni che sono sul tavolo della contesa. Se Caio svaligia la casa di Tizio, quest’ultimo non è legittimato a ferirlo o ad ucciderlo, anche se brandissero la stessa arma, perché il bene giuridico aggredito da Caio (il patrimonio di Tizio) è meno importante, nella scala dei valori costituzionali, del bene giuridico che aggredirebbe Tizio difendendosi (cioè l’incolumità fisica o la vita stessa di Caio).

Sebbene in teoria sia semplice soppesare i beni giuridici in conflitto, nella pratica non è sempre così. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha escluso la legittima difesa nel caso dell’aggredito dotato di grande prestanza fisica che, pur avendo la possibilità di immobilizzare l’aggressore, aveva reagito asportandogli con un morso parte della palpebra di un occhio, con conseguente sfregio permanente al viso e indebolimento dell’organo della vista [8].

La legittima difesa tra le mura di casa: parte prima

Una riforma del 2006 [9] ha introdotto un ulteriore comma alla legittima difesa come appena spiegata. Questa nuova disposizione si occupa della legittima difesa nel caso di violazione di domicilio. Secondo la legge, nei casi di violazione di domicilio [10] la proporzionalità di cui abbiamo appena parlato si presume sempre quando, chi si trova legittimamente in quel luogo, utilizza un’arma (legalmente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, ovvero per difendere i propri o gli altrui beni, se vi è pericolo di aggressione. In altre parole, si è stabilita per legge la proporzionalità, nel caso di violazione del domicilio, da parte dell’aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i propri beni, l’uso di un’arma legittimamente detenuta [11].

La norma ha suscitato profonda indignazione nell’ambito della letteratura giuridica, perché ha legittimato l’utilizzo delle armi davanti ad un’aggressione meramente patrimoniale, smentendo (apparentemente) tutto il discorso circa la proporzionalità tra beni giuridici in conflitto. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. La nuova legittima difesa, soprattutto a seguito della riforma del 2019, intende tutelare chi viene aggredito all’interno delle mura domestiche (o di quelle del proprio studio, della propria attività imprenditoriale, ecc.): infatti, si presume che chi si introduca nel domicilio altrui non abbia buone intenzioni. La violazione delle mura private mette la vittima in uno stato di totale soggezione, in quanto colta di sorpresa in un luogo ove dovrebbe sentirsi al sicuro; a ciò si aggiunga che il reo, in queste circostanze, si presenta quasi sempre armato, pronto ad ogni evenienza.

Per maggiormente tutelare le vittime di questi reati (e anche per lanciare un messaggio di propaganda politica) nel 2006 si è pensato di introdurre questa nuova fattispecie, la quale sostanzialmente differisce da quella classica sopra analizzata per la presunzione di proporzionalità. Nel 2019 il Parlamento ha nuovamente rivisto la norma, stabilendo che, nei casi di difesa domiciliare, la proporzionalità tra difesa e offesa sussiste sempre, purché ovviamente ci sia pericolo per la propria incolumità oppure per i propri beni (in quest’ultimo caso, però, non deve esservi desistenza da parte dell’intruso e deve esservi il pericolo di aggressione).

In parole semplici, mentre nella legittima difesa classica, cioè quella al di fuori delle mura private, il giudice, nello stabilire se il comportamento sia scusato o meno, deve verificare, tra le altre cose, che tra difesa e offesa ci sia proporzione (nei termini sopra detti), nel caso di difesa “domiciliare” la proporzionalità suddetta non deve essere accertata perché, appunto, si presume, cioè si ritiene esistente. Nello specifico, perché operi questo meccanismo, è necessario che chi si è introdotto illegittimamente nel domicilio:

  1. minacci l’incolumità degli altri;
  2. minacci il patrimonio altrui, quando non vi è desistenza e v’è pericolo di aggressione.

Approfondiamo.

La legittima difesa tra le mura di casa: parte seconda

Se nulla da dire v’è nel primo caso (anche “per strada” la difesa è legittima in presenza di aggressione fisica), nel secondo sembrerebbe essere messo in discussione tutto il discorso della proporzionalità che abbiamo fatto prima. Infatti, la legge consente di difendersi con le armi anche se in pericolo vi è solo il patrimonio. Per non incorrere in una illegittimità costituzionale, la legge ha però specificato che in questo caso, oltre che aggressione patrimoniale, vi deve anche essere il pericolo di un’aggressione personale:  testualmente, «quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Con l’aggiunta di questi due requisiti (non desistenza e pericolo di aggressione alla persona) la legge ha voluto dire che è legittimo l’uso delle armi contro chi si introduce illegalmente nel domicilio quando il malintenzionato voglia rubare ma, al contempo, pur essendo stato avvisato di abbandonare il proprio intento criminoso, continui la sua opera e, anzi, minacci l’incolumità dei presenti. Facciamo un esempio. Tizio si introduce furtivamente in casa di Caio; questi lo scopre “con le mani nel sacco” e gli punta la pistola (legittimamente detenuta) contro, intimandogli che, se non andrà via, sparerà. Tizio, anziché desistere, cioè invece di accettare l’invito e andarsene, con una mossa fulminea estrae dalla tasca un coltello a serramanico. Caio, impaurito dal gesto, fa fuoco e lo uccide. Secondo la legge, Caio non commette omicidio perché è scusato, cioè giustificato dalla legittima difesa, in quanto sono presenti tutti gli elementi della difesa domiciliare: violazione di domicilio (da parte di Tizio); legittima detenzione di un’arma (da parte di Caio); invito ad abbandonare (cioè a desistere); pericolo di aggressione (Tizio, anziché recedere dai propri intenti criminosi, estrae il coltello).

L’effettiva importanza della nuova legittima difesa

Come si comprende, la portata della norma del 2006 è meno rivoluzionaria di quanto si possa credere. Continuando l’esempio di sopra, se Caio avesse sparato a Tizio mentre questi era ancora intento a rubare, Caio sarebbe stato processato per omicidio, perché Tizio non aveva tentato alcuna aggressione personale. Al contrario, poiché Tizio, anziché allontanarsi, ha deciso di proseguire e, anzi, estraendo il coltello, ha fatto pensare ad un’aggressione, ha legittimato Caio a difendersi sparandogli. Ma non sarebbe successo lo stesso anche senza la nuova legittima difesa del 2006? Anche dalla semplice analisi della prima parte della norma (quella che sopra è stata definita il fulcro della legittima difesa), si capisce che l’aggredito sarebbe comunque stato legittimato a difendersi, poiché la proporzionalità non riguarda gli strumenti impugnati (nell’esempio di prima, pistola contro coltello a serramanico), bensì negli interessi coinvolti (l’incolumità fisica di entrambi). Se qualcuno cerca di uccidermi con un sasso ed io, per difendermi, ho solo un coltello, la mia difesa è legittima perché, sebbene la mia arma valga (in teoria) più del sasso, in gioco c’è lo stesso interesse, cioè l’incolumità di entrambi. Non ho via di scampo: o mi difendo, oppure soccombo.

La riforma del 2006 ha inserito l’elemento della difesa armata, subordinandolo al pericolo di aggressione fisica anche nel caso di minaccia al patrimonio. Se non avesse fatto così, cioè se avesse legittimato l’utilizzo di un’arma anche nel semplice caso di furto, la norma sarebbe stata molto probabilmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, poiché in contrasto con i valori della nostra carta fondamentale, la quale pone al primo posto la persona, non il patrimonio.

La riforma del 2019 ha rafforzato la difesa nella propria abitazione: a proposito di violazione di domicilio (da intendere in senso allargato, anche ufficio, azienda, negozio) la difesa sarà sempre legittima se posta in essere per respingere un’intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

È fondamentale, prima di concludere, ribadire una cosa: quanto detto circa questa nuova forma di autotutela nel domicilio privato non cancella tutti gli altri requisiti della legittima difesa sopra analizzati. In caso di violazione di domicilio, pertanto, ciò che si presume sussistente è soltanto la proporzionalità tra difesa ed aggressione; tutti gli altri presupposti (necessità di difendersi; pericolo attuale e inevitabile; offesa ingiusta), invece, non si presumono ma devono concretamente sussistere.

Di conseguenza, la nuova legittima difesa non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduce illecitamente nella dimora altrui, ma presuppone comunque un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha escluso la legittima difesa in relazione all’omicidio di una persona che si era introdotta con l’inganno nel condominio dell’imputata per ottenere il pagamento di un debito [12]. Allo stesso modo, è stata esclusa la scriminante in commento tutte le volte in cui l’aggredito può, senza alcun rischio, rifugiarsi in un posto sicuro per chiamare soccorso oppure allontanarsi dal luogo dell’aggressione [13].

Legittima difesa ed eccesso colposo

La riforma del 2019 sulla legittima difesa ha infine modificatola norma del codice penale che disciplina l’eccesso colposo [14]: con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. In pratica, nei casi di difesa domiciliare, chi provoca all’intruso-aggressore un danno maggiore di quello che immaginava, verrà scusato dalla legge e, pertanto, non risponderà di alcun reato. Inoltre, l’indagato per eccesso colposo sarà difeso a spese dello Stato se la sua azione sarà valutata come legittima, quindi con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento

note

[1] Art. 52 cod. pen.

[2] Cass., sent. N. 4194/1985 del 07.05.1985.

[3] Cass., sent. N. 2554/1996 del 07.03.1996.

[4] Cass., sent. 20.03.1992.

[5] Cass., sent. N. 48742013 del 31.01.2013.

[6] Cass., sent. N. 31633/2008 del 29.07.2008.

[7] Cass., sent. N. 6812/1978 del 30.05.1978.

[8] Cass., sent. N. 1555/1979 del 09.02.1979.

[9] L. n. 59/2006 del 13.02.2006.

[10] Art. 614 cod. pen.

[11] Cass., sent. N. 25339/2006 del 21.07.2006.

[12] Cass., sent. N. 12466/2007 del 26.03.2006.

[13] Cass., sent. N. 4890/2009 del 04.02.2009.

[14] Art. 55 cod. pen.

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1 Commento

  1. Estremizzando il discorso, se il ladro fosse “gentile” ovvero volesse proseguire con il suo intento di furto senza minacciare l’incolumità del proprietario di casa, quest’ultimo in teoria non sarebbe legittimato ad aggredirlo per farlo andare via. E quindi cosa potrebbe fare in concreto? Guardarlo mentre prende quello che vuole ed attendere l’arrivo delle autorità?

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