Art. 1257 cc - Smarrimento di cosa determinata - Codice Civile

Art. 1257 cc - Smarrimento di cosa determinata

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.




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