Art. 21 - Legge Equo Canone - Stato di conservazione e manutenzione

Art. 21 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Stato di conservazione e manutenzione

Art. 21 - legge equo canone

(1)In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare.
Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare.
Lo stato dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.

Art. 21 - Legge Equo Canone

(1)In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare.
Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare.
Lo stato dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente alle locazioni abitative dall’art.14, L.09.12.1998, n.431

Massime

Per stabilire lo stato di conservazione e manutenzione di un immobile adibito ad abitazione, onde determinare il canone, l’art. 21 legge 27 luglio 1978 n. 392, integrato dalle indicazioni analitiche del D.M. 9 ottobre 1978, ha fissato tassativi elementi di valutazione, da accertare dal giudice del merito, per le categorie di mediocre e scadente, mentre quella normale e’ residuale dalle prime due. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 8874 del 8 settembre 1998 (cass. civ. n. 8874/1998)
Ai sensi dell’art. 3 n. 2 lett. b) del d.m. 9 ottobre 1978, secondo cui lo stato di manutenzione e conservazione dell’immobile urbano locato ad uso abitativo deve ritenersi scadente – in relazione ai coefficienti di cui all’art. 21 della legge n. 392 del 1978 – ove “le coperture dell’edificio consentano l’infiltrazione di acque piovane”, non occorre che le infiltrazioni si siano gia` verificate ovvero siano in atto al momento del controllo, essendo sufficiente la notevole probabilita` del loro verificarsi in relazione alle condizioni attuali della copertura. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 4935 del 12 agosto 1988 (cass. civ. n. 4935/1988)

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