Art. 1467 codice civile: Contratto con prestazioni corrispettive | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1467 codice civile: Contratto con prestazioni corrispettive

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 (1).

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto (2).

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (3).

Commento

Risoluzione: [v. Libro IV, Titolo II, Capo XIV].

Contratto a prestazioni corrispettive: contratto nel quale ciascuna parte contraente ha il diritto di ricevere una prestazione in quanto questa costituisce la remunerazione della prestazione dovuta all’altra parte contraente [v. Libro IV, Titolo II].

 

Eccessiva onerosità: notevole aumento del costo-valore della prestazione, verificatosi in seguito ad eventi straordinari ed imprevedibili, che determina una grave alterazione dell’equilibrio tra i valori delle prestazioni esistente al momento della conclusione del contratto.

 

Avvenimento straordinario ed imprevedibile: si dice di evento che al momento della conclusione del contratto non risulta conseguenza probabile dell’atto in relazione alla natura del contratto, alle condizioni del mercato e all’ambiente in cui operano le parti.

 

(1) La parte che deve eseguire la prestazione divenuta eccessivamente onerosa può domandare al giudice la risoluzione del contratto.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità si applica ai contratti di durata [v. 1373]: ad esecuzione continuata (in cui la prestazione è unica ed ininterrotta nel tempo, come la locazione), o ad esecuzione periodica (in cui si hanno più prestazioni che vengono effettuate in date prestabilite, come la somministrazione di derrate); ed ai contratti ad esecuzione differita [v. 1373], in cui gli effetti si producono in un momento successivo alla conclusione del contratto, e si esauriscono in un solo istante (es.: vendita a termine). La ragione per cui il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità si applica solo ai suddetti contratti è che solo nei contratti in cui intercorre un intervallo di tempo tra il momento della conclusione di esso e il momento dell’esecuzione della prestazione, possono verificarsi gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

 

(2) La risoluzione non può essere domandata per quelle oscillazioni di valore delle prestazioni che siano connaturate al tipo di operazione economica oppure derivino dalle prevedibili fluttuazioni del mercato.

 

(3) L’offerta di riduzione del contratto ad equità è espressione di un autonomo potere di modifica unilaterale del contratto, finalizzato al mantenimento in vita di quest’ultimo. L’offerta di modifica è da considerarsi equa se elimina lo squilibrio tra le prestazioni, riportando il contratto ad un giusto rapporto di scambio.

 

Sia la risoluzione del contratto, sia la riduzione del contratto ad equità rappresentano un rimedio per ovviare alla differenza di valore tra le due prestazioni (o per l’eccessivo aumento dell’una o per l’eccessiva diminuzione dell’altra) che non consente più il soddisfacimento degli interessi di ambedue le parti contraenti.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 13/01/2011

Cassazione civile sez. un.  12 dicembre 2014 n. 26242  

 

La domanda di risoluzione di un contratto con prestazioni corrispettive per eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere corredata dalla rigorosa prova del fatto la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni dello scambio negoziale originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili.

Tribunale Milano  03 luglio 2014 n. 8878  

 

Ai fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto, non richiedendosi la certezza oggettiva dell'evento medesimo, né l'imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva. Rigetta, App. Caltanissetta, 31/03/2006

Cassazione civile sez. II  14 giugno 2013 n. 15025  

 

In tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta “presupposizione” deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di “condizione”, da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall’altro, alla stessa “causa” del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all’interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l’assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l’operazione negoziale, cosi da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1467 c.c.

Tribunale Modena sez. II  20 febbraio 2013 n. 249  

 

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti a causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In materia di locazione un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti si verifica, e legittima il conduttore a sospendere il pagamento del canone, soltanto nel caso in cui si verifichi una diminuzione nel godimento del bene.

Tribunale Roma sez. VI  05 aprile 2012 n. 7826  

 

 

Lavoro subordinato

Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. Ne segue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c.

Cassazione civile sez. lav.  31 ottobre 2013 n. 24575  

 

 

Edilizia ed urbanistica

Va respinta una domanda di risoluzione di una convenzione urbanistica, per impossibilità sopravvenuta (ai sensi dell'art. 1463 c.c.), oppure per eccessiva onerosità sopravvenuta (ai sensi dell'art. 1467 c.c.), fondata sulla «imprevedibile e gravissima crisi mondiale del settore immobiliare», oltre alla conseguente «crisi del sistema creditizio», che renderebbero oggettivamente impossibile per la società la realizzazione dell'operazione immobiliare di cui alla convenzione. Se si conviene sull'applicabilità delle norme civilistiche sulla risoluzione del contratto (vale a dire quelle del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile) alle convenzioni urbanistiche come quella di cui è causa (ciò in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 11 comma 2, l. n. 241 del 1990), parimenti non appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti per ritenere che la prestazione sia divenuta impossibile per causa ad essa non imputabile.

T.A.R. Milano (Lombardia) sez. II  21 maggio 2013 n. 1337  

 



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