Un caso davvero particolare quello che ci ha presentato un nostro lettore, titolare di un contratto d'affitto che, stranamente e quasi incredibilmente, non riporta i termini di durata dello stesso. Quindi come comportarsi? Senza un'indicazione precisa tale contratto è da ritenersi "eterno", oppure al contrario è un contratto a breve termine? A chiarirci le idee c'è come sempre la certezza del Codice Civile.
Nel caso in cui viene stipulato un contratto di locazione di un appartamento ad uso abitativo, nel quale è indicata solo la data di inizio del contratto, senza specificare una data precisa di scadenza, né un periodo di tempo determinato di validità, il contratto deve intendersi valido a tempo indeterminato o invece per legge si intende automaticamente un lasso di tempo limitato?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Massimo
Gentile Massimo, se non indicato in contratto, per quanto possa apparire strano ed è sicuramente raro, vale quanto indicato dal Codice Civile nell'articolo 1574 che specifica quale durata considerare a seconda della presenza o meno di arredamento e al tipo di bene concesso in affitto.
In particolare possiamo dire che la durata è da intendersi di un anno se l'immobile non è arredato, proporzionata ai canoni versati in anticipo se invece l'immobile fosse arredato. Questo potrebbe essere il caso degli immobili concessi in affitto per uso tristico per i quali di solito viene richiesto il pagamento anticipato, di uno o due mesi ad esempio, che a questo punto corrisponderebbero anche alla durata del contratto. La stranezza risiede in cosa è stato indicato in sede di registrazione del contratto, dato che il modulo di registrazione contempla l'indicazione della durata del contratto.
Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
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