Invalidità civile e invalidità pensionabile: differenze
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Invalidità civile e invalidità pensionabile: differenze

19 Ottobre 2020 | Autore:
Invalidità civile e invalidità pensionabile: differenze

Condizioni per il riconoscimento delle prestazioni di assistenza e di previdenza per invalidi: come valutare la capacità lavorativa?

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 67% ha automaticamente diritto all’assegno ordinario di invalidità? A quali prestazioni ha diritto l’invalido civile?

In materia di invalidità, è facile fare confusione: è importante sapere che esistono diverse tipologie di invalidità e non solo l’invalidità civile. Anche se il concetto di invalidità è unico, in quanto questa condizione consiste nella riduzione della capacità lavorativa, la riduzione della capacità di lavoro, nel concreto, può essere valutata sulla base di parametri differenti.

Le diverse tipologie di invalidità che possono essere riconosciute in capo all’interessato danno poi diritto a prestazioni differenti. Un conto, difatti, è l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa utile a conseguire le prestazioni di assistenza, come la pensione di inabilità civile e l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, un altro conto è l’accertamento delle condizioni utili a conseguire i trattamenti previdenziali per invalidi. Le prestazioni di previdenza, che spettano soltanto agli assicurati presso determinate gestioni Inps, come l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità al lavoro, non hanno infatti gli stessi presupposti previsti per i trattamenti a cui hanno diritto gli invalidi civili.

Facciamo allora il punto su invalidità civile e invalidità pensionabile: differenze, quali sono i requisiti per il riconoscimento delle due condizioni, a quali prestazioni danno diritto.

In ogni caso, è importante sapere che l’invalidità deve essere riconosciuta da un’apposita commissione medica: non basta la redazione di un certificato da parte del proprio medico curante, ma è necessario il verbale emanato dalla commissione. Il certificato del medico curante, comunque, è indispensabile per l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’invalidità, sia nel caso in cui si richieda il riconoscimento dell’invalidità civile, che nell’ipotesi in cui si richieda il riconoscimento dell’invalidità pensionabile.

Per maggiori approfondimenti: Guida alla domanda d’invalidità.

Invalidità civile: requisiti

Quali sono le condizioni da soddisfare perché sia dichiarato il riconoscimento dell’invalidità civile [1], da parte dell’apposita commissione medica?

Perché sia riconosciuta l’invalidità civile, deve essere riscontrata dal personale sanitario una riduzione della capacità lavorativa generica, ossia della possibilità di lavorare, a prescindere dalle occupazioni precedentemente svolte e dalle attitudini nonché dalle competenze dell’interessato.

Ma come si valuta questa capacità se l’interessato non si trova in età lavorativa, cioè se ha meno di 18 anni o più di 67 anni? In questo caso, la commissione medica deve valutare la capacità di eseguire compiti ed attività propri dell’età.

Ci sono delle patologie che danno diritto al riconoscimento dell’invalidità? Anche se per il riconoscimento dell’invalidità si ha riguardo alla riduzione della capacità lavorativa, vi sono delle linee guida, emanate dall’Inps, che collegano determinate infermità a specifiche percentuali di riduzione della capacità lavorativa. Sono presenti sia tabelle Inps relative all’invalidità civile che tabelle relative all’invalidità pensionabile. Per conoscerle tutte: Elenco tabelle invalidità Inps.

Quali benefici con il riconoscimento dell’invalidità civile?

Se l’interessato viene riconosciuto invalido civile, può aver diritto a prestazioni differenti da parte dell’Inps, in base alla percentuale di invalidità, cioè di riduzione della capacità lavorativa: più questa percentuale è alta, minore risulta la capacità lavorativa residua.

Le prestazioni riconosciute agli invalidi civili sono prestazioni di assistenza, ossia trattamenti erogati dall’Inps in base allo stato di bisogno dell’interessato, che non deve necessariamente aver versato contributi previdenziali per averne diritto.

Ad esempio, coloro a cui è riconosciuto soltanto il 33% di invalidità possono avere diritto a protesi ed ausili. Se è riconosciuto il 51% di invalidità civile, l’interessato può aver diritto a un congedo per cure pari a 30 giorni l’anno, se lavoratore dipendente di un’azienda del settore privato.

Con il riconoscimento di un’invalidità dal 74% in su l’interessato può aver diritto all’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, pari a 286,81 euro mensili, a determinate condizioni di reddito e se si trova in stato di disoccupazione. Per approfondire: Guida alla pensione d’invalidità civile.

Se l’invalidità civile risulta al di sopra del 74%, l’interessato può aver diritto all’accredito di due mesi di contributi figurativi ogni 12 mesi di lavoro continuativo, sino a un massimo di cinque anni.

Infine, se l’invalidità civile risulta pari al 100%, ossia totale, l’interessato, a determinate condizioni di reddito, può aver diritto alla pensione di inabilità civile, che, sulla base del reddito, può essere incrementata sino a 651, 51 euro mensili. Per approfondire: Guida alla pensione di inabilità civile.

L’interessato invalido civile al 100% che sia anche non autosufficiente, cioè non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, ha inoltre diritto all’indennità di accompagnamento, che ammonta a 520,29 euro mensili ed è erogata a prescindere dal reddito. Vedi: Guida all’indennità di accompagnamento.

Invalidità pensionabile Inps: requisiti

Quali requisiti devono essere soddisfatti, invece, perché l’interessato abbia diritto all’invalidità cosiddetta pensionabile, cioè all’invalidità specifica utile al riconoscimento di prestazioni di previdenza quali l’assegno ordinario o la pensione di inabilità al lavoro? In relazione all’invalidità pensionabile Inps, la commissione medica per l’invalidità deve valutare non la capacità lavorativa generica, ma la capacità lavorativa in relazione alle precedenti attività svolte dall’interessato, nonché alle sue attitudini e competenze.

Si tratta dunque di una valutazione personalizzata e maggiormente specifica, che può variare, comunque, in relazione alla gestione previdenziale di appartenenza dell’interessato: pensiamo, ad esempio, ai requisiti per l’inabilità per gli iscritti presso il Fondo volo, per gli addetti ai trasporti o, ancora, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso. Requisiti differenti sono inoltre considerati per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità ed inabilità da parte delle casse dei liberi professionisti.

Invalidità pensionabile Inps: prestazioni

Quali prestazioni si ottengono a seguito del riconoscimento dell’invalidità pensionabile Inps [2]? Anche in questo caso, le prestazioni cambiano a seconda della gravità dell’invalidità, quindi del grado di riduzione della capacità lavorativa specifica.

Tralasciando i trattamenti riconosciuti da gestioni di previdenza particolari (Fondo volo, marittimi, trasporti…), presso l’Assicurazione generale obbligatoria Inps ed alcuni fondi sostitutivi è riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità, qualora la riduzione della capacità lavorativa specifica riscontrata sia superiore ai due terzi.

Questo assegno spetta in presenza di determinati requisiti assicurativi: nello specifico, occorrono almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre devono essere accreditati nell’ultimo quinquennio. Non sono richiesti particolari requisiti di reddito per ottenere l’assegno ordinario di invalidità, ma se il reddito da lavoro supera determinate soglie la prestazione economica è ridotta. Per maggiori approfondimenti: Guida all’assegno ordinario di invalidità.

Agli iscritti presso la gestione Inps dei dipendenti pubblici, cioè presso l’ex Inpdap, l’assegno ordinario di invalidità non è riconosciuto, ma, in presenza di un minimo di 15 o 20 anni di contributi, a seconda delle ipotesi, può essere riconosciuta la pensione per inabilità alle mansioni, qualora l’interessato sia cessato dal servizio, oppure la pensione per inabilità a proficuo lavoro, qualora l’interessato sia reputato non in grado di dedicarsi a un’attività lavorativa in modo costante e remunerativo.

Sia ai dipendenti pubblici che ai lavoratori del settore privato iscritti all’Inps, poi, è riconosciuta la pensione di inabilità al lavoro nel caso in cui sia accertata l’impossibilità, permanente ed assoluta, di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa.

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione per inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e con l’iscrizione ad albi ed elenchi. La pensione è calcolata sulla base della contribuzione posseduta e della posizione assicurativa dell’interessato, ma se questi ha meno di sessant’anni è riconosciuta una maggiorazione contributiva sino ad un massimo di quarant’anni di contribuzione. Anche per la pensione per inabilità al lavoro, così come per l’assegno ordinario di invalidità, sono richiesti un minimo di cinque anni di contributi, di cui almeno tre accreditati nell’ultimo quinquennio.

Per approfondire: Pensione d’inabilità al lavoro.

Pensione di vecchiaia anticipata: invalidità pensionabile Inps

I lavoratori dipendenti del settore privato, qualora sia riconosciuta un’invalidità pensionabile Inps in misura almeno pari all’80%, con un minimo di vent’anni di contributi possono anticipare l’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Nel dettaglio, gli uomini possono pensionarsi a 61 anni e le donne a 56 anni, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi.

Attenzione: il riconoscimento di un’invalidità civile in misura pari all’80% non dà diritto alla pensione, ma viene comunque accertata l’invalidità pensionabile. Contestualmente alla domanda di pensione, l’Inps richiede l’invio del certificato medico introduttivo modello SS3. Il previo riconoscimento dell’invalidità civile in misura pari o superiore all’80% è comunque considerato dalla commissione medica deputata alla verifica dell’invalidità pensionabile, ma non è determinante.

Per approfondire: Requisiti pensione anticipata di vecchiaia.

note

[1] L. 118/1971.

[2] L. 222/1984.

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