Iscrizione a ruolo: cos'è e cosa succede dopo
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Iscrizione a ruolo: cosa significa e quando avviene

Qual è il significato del termine "iscrizione a ruolo", come funziona, cosa succede dopo il deposito della stessa e quali sono le novità in merito al pignoramento presso terzi e al giudice di pace.

che cos'è l'iscrizione a ruolo
  • L‘iscrizione a ruolo determina la pendenza del processo e registra la causa nel sistema giudiziario, attribuendogli un numero di ruolo che facilita il tracciamento attraverso tutte le fasi del procedimento giudiziario.
  • Può essere fatta dopo la notifica dell’atto di citazione, nei termini per la costituzione in giudizio delle parti. Nel pignoramento presso terzi, il mancato rispetto dei termini d’iscrizione a ruolo può causare l’inefficacia del pignoramento.
  • L’iscrizione a ruolo comporta la designazione del giudice incaricato di dirimere la controversia e la successiva fissazione della prima udienza di comparizione.

L’iscrizione a ruolo nel processo civile italiano è la porta d’ingresso formale di una causa nel sistema giudiziario. È un atto del cancelliere che determina l’inizio e la pendenza del procedimento, designando il giudice incaricato di risolvere la controversia.

L’attore, o la parte che si costituisce per prima, ha l’onere di depositare la nota d’iscrizione a ruolo dove sono indicati gli estremi della causa ed è un atto organizzativo del lavoro giudiziario.

Con il Processo Civile Telematico (PCT) e la Riforma Cartabia, è stato introdotto l’obbligo del deposito telematico della nota d’iscrizione a ruolo e del fascicolo di parte, modificando profondamente la gestione dei documenti processuali. Ma procediamo per gradi. 

Cos’è l’iscrizione a ruolo

L’iscrizione della causa a ruolo ha la funzione di documentare la pendenza di un processo davanti ad un certo ufficio giudiziario e di investire il giudice della causa, instaurando il rapporto fra questi e le parti.

Presupposti per l’iscrizione a ruolo sono: 

  • la costituzione di una delle parti
  • la consegna della nota d’iscrizione a ruolo;
  • la regolarità degli atti presentati

La nota di iscrizione a ruolo, anche detta NIR (art. 168 c.c.), è un’istanza attraverso la quale una causa viene formalmente registrata presso un ufficio giudiziario e affidata alla competenza di un giudice. La nota d’iscrizione a ruolo definisce la pendenza del processo, stabilendo un legame formale tra le parti in causa e l’autorità giudiziaria.

Normalmente, è l’attore a presentare la nota d’iscrizione a ruolo, ma può farlo anche il convenuto c.d. diligente. Il documento deve essere depositato in cancelleria e viene inserito nel ruolo generale dal cancelliere. Il ruolo generale delle cause è un registro degli affari contenziosi civili, tenuto da ogni ufficio giudiziario, nel quale vengono iscritte in ordine cronologico le cause. 

L’iscrizione di una causa a ruolo non solo documenta la pendenza del processo, ma conferisce anche al giudice la responsabilità legale della gestione della causa. Questo passaggio è essenziale per formalizzare il rapporto giuridico tra le parti e il giudice, consolidando la struttura processuale che regolerà il contenzioso. 

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Iscrizione a ruolo online

Con l’avvento del processo civile telematico, tuttavia, la modalità di gestione della nota d’iscrizione a ruolo ha subito significative trasformazioni. Infatti la nota e l’iscrizione a ruolo devono essere eseguite telematicamente. I redattori delle buste digitali, durante la creazione del fascicolo elettronico, generano automaticamente una nota che incorpora tutti i dati essenziali del caso, semplificando il processo e minimizzando il rischio di errori o omissioni. 

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che significa iscrizione a ruolo

Nota iscrizione a ruolo

La nota d’iscrizione a ruolo deve contenere tutti gli elementi identificativi della causa (art. 71 disp. att. c.c.), ovvero:

  • il valore della controversia;
  • l’indicazione del giudice competente;
  • il tipo di procedimento (affari civilim lavoro, volontaria giurisdizione, giudice di pace, ecc.);
  • l’importo del contributo unificato (oppure l’indicazione di una esenzione dallo stesso);
  • l’indicazione delle parti in causa, le generalità e il codice fiscale;
  • l’indicazione del procuratore che rappresenta l’attore;
  • l’oggetto della domanda;
  • il tipo di atto (citazione, ricorso, ecc.);
  • il grado del procedimento (primo grado, appello, ecc.);
  • la data di notificazione della citazione;
  • la data dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

Il cancelliere ha il dovere di controllare la corrispondenza fra le indicazioni contenute nella nota d’iscrizione a ruolo e gli atti e i documenti prodotti dalla parte e, anche in presenza di omissioni e inesattezze, deve comunque procedere all’iscrizione a ruolo, qualora sia possibile individuare gli elementi della causa necessari a tale scopo. 

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Notifica atto di citazione 

La prima fase del processo civile si snoda attraverso una serie di atti finalizzati alla proposizione della domanda. Quindi, l’iniziativa di parte si manifesta in questa fase in modo particolarmente intenso: innanzitutto, attraverso la notificazione dell’atto di citazione (art. 163 c.p.c.; art. 137 c.p.c.); in secondo luogo, attraverso la costituzione in giudizio dell’attore attraverso l’iscrizione a ruolo del procedimento presso il giudice competente (art. 165 c.p.c.).

All’atto della costituzione in giudizio dell’attore, la causa viene iscritta a ruolo ( art. 168 c.p.c.), il che comporta l’incardinamento della stessa dinanzi al giudice. In particolare, dopo aver redatto l’atto di citazione, l’attore deve notificarlo al convenuto e, successivamente alla notificazione, iscrivere a ruolo la causa nei termini previsti dalla legge.

La notificazione è quel meccanismo attraverso il quale si porta a conoscenza il convenuto di un atto processuale a suo carico, mediante la consegna allo stesso di una copia conforme all’originale dell’atto. La notifica è un atto strumentale in quanto ha lo scopo di far conoscere l’atto all’interessato; è anche un atto indispensabile, in quanto necessario per instaurare il contraddittorio e per il conseguente esercizio del diritto di difesa

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cosa succede dopo l'iscrizione a ruolo

Termine iscrizione a ruolo

L’iscrizione a ruolo è un passaggio chiave nella fase preliminare di un processo civile. L’art. 165 c.p.c. stabilisce le modalità con cui l’attore, cioè chi avvia il procedimento giudiziale, deve formalmente costituirsi in giudizio, attraverso l’iscrizione a ruolo del procedimento. 

L’attore deve costituirsi entro il termine di 10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto. La costituzione dell’attore avviene attraverso il deposito presso la cancelleria del tribunale competente della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l’originale dell’atto, la procura alle liti e i documenti offerti in comunicazione

Se la citazione è notificata a più persone, l’attore deve costituirsi entro 10 giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti nell’atto di citazione. 

L’inosservanza delle norme sull’iscrizione a ruolo e la costituzione in giudizio dell’attore comporta per il cancelliere l’obbligo di non ricevere la costituzione. Le irregolarità della costituzione, rilevate dal convenuto o d’ufficio dal giudice, possono comunque essere fatte valere solo nella prima udienza. 

Cosa succede dopo l’iscrizione a ruolo?

Una volta che la nota di iscrizione a ruolo è stata depositata presso la cancelleria del tribunale competente, unitamente al fascicolo di parte, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e gli attribuisce un numero di ruolo cronologico. Questo numero è essenziale poiché serve a identificare il processo in tutte le fasi successive del procedimento giudiziario.

Contemporaneamente all’iscrizione a ruolo, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, inserendo al suo interno la nota d’iscrizione a ruolo, l’originale dell’atto di citazione e tutti i documenti. Una volta effettuata l’iscrizione della causa sul ruolo generale e formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere fa pervenire il fascicolo al Presidente del Tribunale per la designazione del giudice istruttore, che fisserà la data della prima udienza di comparizione

L’irregolarità dell’iscrizione comporta nullità degli atti successivi soltanto se talmente grave da non consentire l’individuazione della causa attraverso gli elementi desumibili dal ruolo. Tuttavia, in questo caso, se alla ricezione della causa da parte dell’ufficio segue la tempestiva costituzione delle parti, essendo stato raggiunto lo scopo dell’iscrizione, la nullità del procedimento non può essere dichiarata. 

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Iscrizione a ruolo e pignoramento presso terzi Cartabia

Riforma disposta con d.l. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, in un’ottica di riduzione dell’arretrato civile e digitalizzazione del processo civile, ha stabilito l’obbligo di deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a carico del creditore e non più dell’ufficiale giudiziario.

Infatti, l’art. 543, quarto comma, c.p.c. stabilisce che l’ufficiale giudiziario, terminate le attività di notificazione, deve consegnare al creditore l’originale dell’atto di citazione e questi (non più l’ufficiale giudiziario) deve depositare, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota d’iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna a pena di inefficacia del pignoramento (nell’espropriazione presso il debitore tale termine è di 15 giorni).

Anche in questo caso, si applica l’art. 164 ter disp. att. c.c., nel senso che, in caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota d’iscrizione a ruolo (o per violazione del termine indicato), si prevede un ulteriore onere per il creditore: darne notizia al debitore e all’eventuale terzo

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iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi

Iscrizione a ruolo giudice di pace

La Riforma Cartabia (D. lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149) ha introdotto importanti modifiche procedurali nel processo dinanzi al Giudice di Pace, in particolare con l’art.196-quater delle disp. att., c.p.c. Questa riforma stabilisce che, a partire dal 30 giugno 2023, la presentazione di atti processuali e documenti, inclusa la nota d’iscrizione a ruolo, dovrà avvenire esclusivamente attraverso mezzi telematici da parte degli avvocati e degli altri soggetti designati o delegati dall’autorità giudiziaria.

Questa misura è intesa a velocizzare le procedure davanti al Giudice di Pace, rallentate dalla gestione cartacea dei documenti. Durante la ricezione del deposito elettronico, la cancelleria registra l’evento nel sistema di gestione processuale (SIGP), confermando così il deposito elettronico.

Inoltre, gli atti depositati telematicamente devono includere una dichiarazione di conformità all’originale cartaceo redatto dall’avvocato depositante. Per il deposito telematico, è necessario utilizzare software specifici che rispettino gli schemi atti (xsd) designati per l’uso nei procedimenti del Giudice di Pace, come disponibili sul Portale dei Servizi Telematici

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Iscrizione a ruolo – Domande frequenti

Cosa significa iscrizione a ruolo?

L’iscrizione a ruolo è il procedimento attraverso il quale un caso giuridico viene registrato ufficialmente presso la cancelleria di un tribunale, assegnandogli un numero specifico che lo identifica nel corso di tutto il processo.

Quando avviene l’iscrizione a ruolo?

L’iscrizione a ruolo avviene dopo che è stata presentata una citazione in giudizio e generalmente deve essere completata entro termini specifici stabiliti dalla legge, come per esempio entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto.

Cos’è l’iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale?

L’iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale si verifica quando un ente creditore, come l’Agenzia delle Entrate o un ente locale, registra ufficialmente un debito non pagato presso la cancelleria competente per avviare un procedimento di riscossione coattiva. Questo passaggio è necessario per permettere successivamente l’emissione di un titolo esecutivo contro il debitore.

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Giorgia Dumitrascu
Avvocato civilista
Laureata in Giurisprudenza presso l’Universitá "La Sapienza" di Roma con tesi specialistica in diritto processuale penale, si è perfezionata presso il medesimo Ateneo nella Scuola di Specializzazione per Professioni Legali (SSPL), conseguendo il Diploma di Specializzazione equipollente al Dottorato di Ricerca. Avvocato, abilitata a 28 anni, presso la Corte d'Appello di Roma, è titolare del proprio Studio professionale. Svolge attività professionale nell'ambito del diritto civile e del diritto di famiglia, mettendo al centro del proprio lavoro l’ascolto del cliente.
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