Il calcolatore determina anche il termine di prescrizione per la riscossione di tasse ed imposte varie.
Calcolo termine di prescrizione diritti
Cos’è la prescrizione
La prescrizione è un istituto giuridico concernente gli effetti giuridici del trascorrere del tempo.
Nel diritto civile la prescrizione consiste nell’estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, determinato dalla legge (normalmente dieci anni – art. 2946 cod. civ., prescrizione ordinaria).
La materia è regolata dagli articoli da 2934 a 2963 del Codice Civile e, segnatamente, gli articoli 2946 e ss. prevedono gli intervalli temporali entro cui determinati diritti vanno esercitati pena la prescrizione del diritto medesimo.
Il periodo di tempo necessario per il compimento della prescrizione varia a seconda delle diverse fattispecie.
Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni ex art. 2946 cod.civ. L’istituto della prescrizione trova la propria ragion d’essere per esigenze di certezza del diritto: se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l’ordinamento giuridico riconosce l’opportunità di tutelare l’interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo. Ciò anche a tutela di chi ha effettivamente adempiuto la propria obbligazione, atteso che a distanza di anni non è sempre facile provare il proprio adempimento (si è smarrita la quietanza, eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano, eccetera).
Non tutti i diritti si prescrivono: non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili, né i diritti disponibili ma espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.
Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.
Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione spiccano il diritto di proprietà (che però è soggetto all’istituto della prescrizione acquisitiva: l’usucapione), il diritto alla qualità di erede (che incontra anche qui il limite dell’eventuale usucapione da parte di terzi di singoli beni ereditari) e il diritto a far valere la nullità di un contratto.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Computo dei termini di prescrizione
Art. 2962 cod. civ. Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.
Art. 2962 cod. civ. Computo dei termini di prescrizione 1) I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. 2) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale.
3) Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale.
5) Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
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