Cosa prevede la legge se non mi fermo a un posto di blocco? - Office Advice

Cosa prevede la legge se non mi fermo a un posto di blocco?

Ogni giorno svariate migliaia di persone vengono fermate da ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Ma cosa prevede la legge nel caso in cui non ci si dovesse fermare? Ma soprattutto, cosa possono o non possono fare gli agenti del posto di blocco?

1. Cosa può fare un agente di polizia o un carabiniere in caso di posto di blocco?

È capitato praticamente a tutti di essere fermati a un posto di blocco operato dalla polizia municipale, dai carabinieri o anche dalla polizia. A livello statistico comunque, la maggior parte dei posti di blocco vengono effettuati dai carabinieri. Sebbene quindi risulti assai frequente essere fermati mentre si è alla guida del proprio veicolo, tantissimi conducenti ignorano quello che per legge è consentito agli agenti in circostanza di posto di blocco o, peggio ancora, delle conseguenze a cui vanno incontro qualora dovessero decidere di non fermarsi.
Intanto va subito chiarito che le linee generali sul tema, sono dettate dall’art. 192 del codice della strada, il quale chiarisce quali sono gli obblighi verso i funzionari, gli ufficiali e gli agenti che materialmente compiono “il posto di blocco”. Ai sensi del predetto articolo, infatti, i conducenti sono tenuti ad esibire la patente di guida, la carta di circolazione (libretto), e ogni altro documento prescritto dalle norme di circolazione stradale.
Per il mezzo del medesimo articolo la legge prevede la possibilità per gli agenti di ispezionare il veicolo. Su questo punto però si badi bene, perché la norma prevede che l’ispezione deve essere finalizzata a verificare l’osservanza delle norme circa le caratteristiche e l’equipaggiamento del veicolo, come ad esempio la dotazione del kit di sicurezza obbligatorio, consistente in un triangolo mobile di pericolo e del giubbetto catarifrangente.
Qualora dall’ispezione emerga una chiara inidoneità del veicolo a proseguire la marcia, gli agenti possono ordinarne l’arresto. Per inidoneità dovrà intendersi ad esempio il mancato funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, oppure uno stato degli pneumatici non conforme ad una circolazione in tutta sicurezza.

2. Cosa succede invece se si decide di non fermarsi al posto di blocco e proseguire la corsa?

Chi non si ferma al posto di blocco rischia grosso. La migliore delle ipotesi è una sanzione di carattere amministrativo con una multa che potrà partire da un minimo di 85 euro fino ad arrivare a 338 euro, oltre alla decurtazione di tre punti sulla patente. Qualora il conducente non si fermi nemmeno ad un posto di blocco con mezzi, la sanzione potrà lievitare fino a 5.349 euro e sulla patente saranno decurtati dieci punti.
La norma generale non prevede quindi sanzioni di carattere penale (in realtà, fino al 1999 era previsto l’arresto fino a tre mesi) in caso di mancato fermo a un posto di blocco.
Tuttavia, dalla condotta del conducente potranno derivare responsabilità di carattere penale, non per il mancato fermo in sé quanto per le modalità in cui si evita di fermarsi. Si pensi al conducente che per evitare di essere fermato ponga in essere delle manovre rischiose per l’incolumità dell’agente; in questo caso potrà configurarsi il reato di resistenza al pubblico ufficiale ex art. 337 del codice penale, che prevede una pena detentiva che può arrivare fino a cinque anni.

3. Si può cercare di “evitare” un posto di blocco?

La risposta a questa domanda è si. Chiaramente il conducente, per evitare di essere fermato, non potrà comunque compiere manovre estreme o che comporterebbero un pericolo per la circolazione di pedoni o di altri autoveicoli. Insomma se sarà possibile deviare il percorso in maniera legittima e “naturale” (es. svoltando ad un incrocio antecedente il posto di blocco) si può evitare di passare dinanzi agli agenti della polizia stradale.
Occorre però precisare che per “evitare” dovrà intendersi la visione del posto di blocco e il tentativo di non essere fermati, quindi non dovrà intendersi il tentativo di girare altrove in un momento successivo alla richiesta di fermo da parte dell’agente tramite la “paletta” di rito che invita alla sosta.

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4. Esistono motivi per cui si è giustificati a non fermarsi a un posto di blocco?

Anche in questo caso la risposta è si. Come quasi per tutte le circostanze di legge, l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore possono sollevare da ogni responsabilità il conducente che, sebbene invitato ad arrestare il veicolo, proceda comunque evitando la sosta. Per fare un esempio di forza maggiore basti pensare al caso in cui un conducente stia trasportando un passeggero presso il più vicino pronto soccorso perché ha accusato un malore. Per caso fortuito può intendersi la circostanza in cui magari si è preceduti da altro mezzo di circolazione che impedisce la vista degli agenti.
Chiaramente non si dovrà mai tentare nemmeno di abusare di questa possibilità, poiché gli agenti, anche in un momento successivo, potranno comunque verificare la veridicità della circostanza eccezionale indicata dal conducente.

5. Conclusione

In conclusione si ribadisce che, benchè non fermarsi a un posto di blocco non comporti direttamente sanzioni di carattere penale, la normativa prevede multe molto salate e, inoltre, l’applicazione di norme di natura penale potrebbe comunque derivare dalla condotta posta in essere dal conducente per evitare di fermarsi.