Art. 1448 codice civile: Azione generale di rescissione per lesione | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1448 codice civile: Azione generale di rescissione per lesione

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (1).

L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (2).

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (3).

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (4).

Commento

Contratto aleatorio: [v. 1469].

 

Azione di rescissione: azione processuale mediante la quale si chiede la rescissione del contratto. Legittimata all’esercizio dell’(—) è la parte danneggiata (e i suoi eredi), ossia la parte che ha stipulato il contratto in stato di bisogno o di pericolo.

 

Lesione: sproporzione tra la prestazione dell’una e quella dell’altra parte.

 

(1) La norma fa riferimento a un’altra ipotesi di contratto rescindibile. I presupposti dell’azione di rescissione sono: a) la lesione: il valore della prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore della controprestazione; b) lo stato di bisogno della parte danneggiata, che va inteso come situazione di difficoltà economica, anche transitoria; c) l’approfittamento dello stato di bisogno.

La rescissione cancella gli effetti del contratto a partire dal giorno in cui questi sono stati prodotti: le parti contraenti sono liberate dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali e sono obbligate a restituire quelle ricevute.

 

(2) Per verificare la permanenza della lesione occorre tener conto del valore economico delle prestazioni al tempo in cui la domanda di rescissione è proposta, perché in tale momento potrebbe essere cessato lo squilibrio tra i valori delle prestazioni.

 

(3) Non è ammessa la rescissione nei contratti aleatori [v. 1469] essendo connaturata a tali contratti la possibilità, legata alla sorte, che nasca un vantaggio sproporzionato a favore di una parte.

 

(4) Un caso particolare di rescissione per lesione si ha nella divisione della comunione ereditaria, quando uno dei condividenti è stato leso oltre il quarto [v. 763 ss.].

 

Anche qui il legislatore ha voluto sanzionare il comportamento scorretto della parte che approfitta della menomazione della libertà contrattuale, determinata in questo caso dallo stato di bisogno della controparte.

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 13/01/2011

Cassazione civile sez. un.  12 dicembre 2014 n. 26242  

 

L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art.1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l'aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno di cui era consapevole.

Tribunale Savona  05 novembre 2012

 

L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea e-sistenza dei requisiti relativi ad una sproporzione "ultra dimidium", ad uno stato di bisogno del contraente danneggiato e ad un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente

Cassazione civile sez. II  02 settembre 2011 n. 18040  

 

In tema di rescissione del contratto per lesione "ultra dimidiumn", il principio secondo cui l'accertamento della lesione va fatta in base al valore dei beni al momento della stipulazione del contratto, vale anche per il contratto preliminare di compravendita, sebbene essa diventi concreta ed attuale soltanto allorché la parte che l'ha subita sia convenuta per l'esecuzione in forma specifica del contratto. (Cassa App. Bari 28 febbraio 2005 n. 163).

Cassazione civile sez. II  09 febbraio 2011 n. 3176  

 

In tema di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall'art. 1448 c.c., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l'accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva considerato idoneo a configurare lo stato di bisogno, rilevante ai fini dell'art. 1448 c.c., anche una carenza di liquidità determinata dal comportamento irresponsabile e dispendioso del soggetto danneggiato).

Cassazione civile sez. II  01 febbraio 2010 n. 2328  

 

L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l'aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno di cui era consapevole.

Cassazione civile sez. I  13 febbraio 2009 n. 3646  



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA