Comune di Margherita di Savoia - Ufficio Tributi

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Ufficio Tributi

COMPETENZE:

  • TRIBUTI

Responsabile: 

Sede: Via Duca degli Abruzzi, s.n.
Piano: 2° Piano

Ufficio Andreani Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Il Giovedì dalle 16 alle 17:30


- Telefono al numero 08831978023
- WebFax 08831957281

- @: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (indicando il comune di Margherita di Savoia nell'oggetto)

- depositare istanza On-Line accedendo come CONTRIBUENTE dalla URL http://andreanitributi.it/LoginDoc.aspx?Aspx

- solo ed esclusivamente su appuntamento presso il seguente Sportello al Pubblico gestito dalla soc. Andreani Tributi Srl - Via Duca degli Abruzzi, SNC (2° Piano del Palazzo di Città), da concordare mediante i contatti sopra elencati.

 

 

calcoloIMU21-banner-180.png ATTENZIONE: LE INFORMAZIONI FORNITE DA QUESTO SERVIZIO SI INTENDONO A CARATTERE INDICATIVO. L’UTENTE E’ TENUTO SEMPRE A CONTROLLARE I RISULTATI E MUNIRSI DI RENDITE CATASTALI SEMPRE AGGIORNATE.


 Scarica Delibera TARI 2022

 Scarica Regolamento TARI 2022

 Scarica Tariffe 2022

 Scarica Delibera TARI 2021

 Scarica Riduzioni TARI 2021

 Scarica Delibera TARI 2020

 Scarica Delibera TARI 2019

 Scarica regolamento IUC 2019

 Scarica Delibera TARI 2018

 Scarica Regolamento IUC 2017

Scarica Delibera TARI 2017

Visiona Manifesto IMU 2016

Scarica Delibera TARI 2016

Scarica Delibera TARI DOVUTA Anno 2016

Scarica Delibera IUC 2015

Scarica Regolamento IUC 2014

 

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

    • mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario o avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.

·                    Proceduta/e per segnalazioni di errori - correggiamo in "Procedura/e per segnalazioni di errori"

Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario o di pagamento mediante il modulo predisposto dal comune alla sezione Modulistica Per Invio Reclami del portale della Trasparenza Gestione Servizio Rifiuti.

È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché:

  1. la comunicazione contenga le informazioni seguenti:
  1. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  2. i dati identificativi del contribuente:

-    il nome, il cognome e il codice fiscale;

-    la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

-    il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;

-    il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

-    il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

-    l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

-    le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.

2 . siano indicati almeno i seguenti elementi minimi:

  1. a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  2. b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  3. c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  4. d) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
  5. e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

Il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta.

  • Rateizzazione degli importi

    Gli avvisi di pagamento  possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
    a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
    b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
    c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro come disposto dal Regolamento Entrate vigente;
    d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
    e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
    f) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
    g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
    h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Numero Verde: 800959305
Sportello al Contribuente per il rapporto utenza - lato tariffa: 08831978023

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).

  • Per le utenze domestiche, la TARI dovuta si calcola moltiplicando la superficie dichiarata per la quota fissa individuata secondo le variabili richiamate di seguito, cui aggiungere la quota variabile: (mq x quota fissa) + quota variabile.
  • Per le utenze non domestiche, la TARI dovuta si calcola moltiplicando la superficie dichiarata per la somma della quota fissa e della quota variabile: mq x (quota fissa + quota variabile).

    Le variabili considerate per il calcolo sono individuate a seconda che si tratti di utenza domestica o non domestica.
    Per le utenze domestiche, si considerano:
    - la superficie calpestabile (in mq);
    - il numero degli occupanti ovvero dei componenti del nucleo familiare;
    - la durata, in giorni, dell’occupazione (ad es. 365 giorni);
    - la tipologia dell’immobile (abitazione o unità pertinenziale);
    - eventuali riduzioni concesse in base al Regolamento TARI.

    Per le utenze non domestiche, si considerano:
    - la superficie calpestabile (in mq);
    - la durata, in giorni, dell’occupazione (ad es. 365 giorni);
    - la categoria produttiva di inquadramento in relazione all’attività economica svolta e alla destinazione d’uso dei locali/aree;
    - eventuali riduzioni concesse in base al Regolamento TARI
  • Ricezione dei documenti in di riscossione

    L’intestatario dell’utenza TARI può richiedere per iscritto:

- direttamente in sede di presentazione della dichiarazione TARI originaria (di inizio-subentro occupazione) o di variazione,                                                

- fornendo il relativo indirizzo email con apposita richiesta, preferibilmente a mezzo email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), accompagnata da documento di identità del dichiarante), che gli venga recapitato l'avviso di pagamento (in sostituzione dell'invio via posta cartacea) via email ad un indirizzo ad esso afferente o da esso consultabile .

 

L’utente si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo, a fare un uso diligente del proprio indirizzo ed a prendere conoscenza con periodicità regolare dei messaggi email ricevuti. Il Comune NON si assume alcuna responsabilità relativamente al mancato ricevimento del documento dipendente da errata indicazione dell’indirizzo, da malfunzionamenti della posta elettronica o da mancata lettura dei messaggi da parte del destinatario.

  • Richieste di attivazione, variazione e cessazione

    I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione  entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e disponibili presso lo sportello fisico o qui di seguito:

    (Modulo da scaricare)


    La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online: i riferimenti per il deposito/consegna sono tutti reperibili alla pagina https://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/ufficio-tributi.
  • Scadenza per il pagamento

Il pagamento degli importi dovuti è previsto in tre rate scadenti nei mesi di giugno, settembre e dicembre di ogni anno. Ai sensi dell’art. 13 – comma 15ter del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno in corso.
La Giunta comunale può, con atto deliberativo, modificare annualmente il numero e la scadenza delle rate, informando con avvisi pubblici i contribuenti.
È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

  • Informazioni sui ritardi o omessi pagamenti
    In caso di ritardato o omesso pagamento del dovuto è prevista l’emissione nei termini di legge di un avviso di accertamento notificato al contribuente, comprensivo di sanzioni pari al 30% e interessi vigenti nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate comunali a partire dalla data di esigibilità della somma.
    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
    Si applicano le disposizioni di cui dell’articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.
    In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata.

 

MODIFICA SCADENZE VERSAMENTO RATE TARI 2022

RATA SCADENZA
1^ Rata 30/06/2022
2^ Rata 30/09/2022
3^ Rata 16/12/2022

Tariffe Tari 2022
utenza domestica

Numero componenti

Quota fissa € al mq

Quota variabile € / anno

Tariffa complessiva annua

1

0,73

83,54

(0,73404 * mq) + 83,54355

2

0,85

194,93

(0,85185 * mq) + 194,93495

3

0,92

250,63

(0,92435 * mq) + 250,63064

4

0,99

306,33

(0,98779 * mq) + 306,32634

5

1,00

403,79

(0,99685 * mq) + 403,79382

6 o più

0,96

473,41

(0,9606 * mq) + 473,41344

Tariffe TARI 2022
utenza non domestica

N.

TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99

Quota fissa € al mq

Quota var. € al mq

TARIFFA per mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,66622

2,32407

2,99029

2

Cinematografi e teatri

0,49702

1,74570

2,24272

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,46530

1,64359

2,10888

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,78254

2,76236

3,54490

5

Stabilimenti balneari

1,24784

4,40663

5,65447

6

Esposizioni, autosaloni

0,60277

2,12700

2,72977

7

Alberghi con ristorante

1,49106

5,24533

6,73639

8

Alberghi senza ristorante

1,14209

4,02528

5,16737

9

Case di cura e riposo

1,15266

4,07613

5,22879

10

Ospedali

1,51221

5,31740

6,82961

11

Uffici, agenzie

1,23726

4,36426

5,60152

12

Banche ed istituti di credito, studi professionali

0,83542

2,92477

3,76019

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

1,19496

4,19477

5,38973

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,58624

5,60150

7,18774

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,96232

3,37658

4,33889

16

Banchi di mercato beni durevoli

2,53798

13,43174

15,96971

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,58624

5,57387

7,16011

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,09979

3,84046

4,94025

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,45934

3,58835

5,04769

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,99404

3,49564

4,48968

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,97289

3,43632

4,40921

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

3,59547

35,26640

38,86187

23

Mense, birrerie, amburgherie

2,69660

21,90771

24,60431

24

Bar, caffè, pasticceria

2,70718

25,29099

27,99816

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

5,47653

9,74754

15,22407

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,57203

9,13104

11,70307

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

4,67411

38,85611

43,53022

28

Ipermercati di generi misti

2,88695

10,16066

13,04761

29

Banchi di mercato generi alimentari

15,86236

62,70969

78,57204

30

Discoteche, night-club

2,01981

7,11840

9,13820

31

Stabilimenti balneari ( spiagge e parcheggi)

0,10469

1,21140

1,31609

 

 

IMU

 Scarica la Aliquote IMU 2022

 Scarica la Aliquote IMU 2021

 Scarica la Regolamento IMU 2020

 Scarica la Aliquote IMU 2020

 Scarica la delibera IMU 2019

 Scarica la delibera IMU 2018

 Scarica la delibera IMU 2017

Acconto IMU 2022

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
Art. 1 comma 762

762. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Saldo IMU 2022

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
Art. 1 comma 762

762. [...] Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

 

PROSPETTO IMU ANNO 2022
Codice catastale E946            

Tipologia

̊̊ /˳˳

Detrazione Euro

Riduzioni

Moltiplicatore

ALIQUOTA DI BASE PREVISTA DAL REGOLAMENTO

10,60

 

 

 

Uffici e Studi privati (cat. A10)

10,60

 

 

80

Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)

10,60

 

 

140

Negozi (C01)

10,60

 

 

55

Istituti di credito, banche e assicurazioni (cat. D5)

10,60

 

 

80

- STATO

7,60

 

 

80

- COMUNE

3,00

 

 

80

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (D10)

1,00

 

 

65

CAT. D (tranne D5 e D10)

10,60

 

 

65

- STATO

7,60

 

 

65

- COMUNE

3,00

 

 

65

I.A.C.P

8,60

€ 200,00

 

160

ABITAZIONI A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE

6,00

€ 200,00

 

160

ALTRI IMMOBILI (cat. A, C02, C06,C07)

10,60

 

 

160

AREE EDIFICABILI (come da delibera C.C. n. 7 del 17/03/2010)

10,60

 

 

 

IMMOBILI COMODATO GRATUITO PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO (Nota 1)

10,60

 

50% riduzione su base imponibile della quota concessa in comodato            (Nota 1)

160

IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE – Legge 431/1998 art. 2 c. 3 (Nota 2)

10,60

 

75% riduzione imposta solo se a canone concordato  (Nota 2)

160

Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia - Comma 743 della Legge 234/2021

10,60

 

62,5% riduzione su base imponibile (Nota3)

160

Terreni agricoli

10,60

 

 

135

Fabbricati rurali non strumentali dell’attività agricola

10,60

 

 

160

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (Cat. A, C02, C06, C07)

1,00

 

 

160

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - Comma 751 L. 160/2019

ESENTE

 

 

Secondo il moltiplicatore delle categorie catastali di appartenenza

Abitazione principale (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)

ESENTE

 

 

160

Unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale (cat. A) e relative pertinenze (C02, C06, C07) dei soci assegnatati

ESENTE

 

 

160

Unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica

ESENTE

 

 

160

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale

ESENTE

 

 

160

La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso

ESENTE

 

 

160

All’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ESENTE

 

(Nota 4)

160

Ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata

ESENTE

 

 

160

Nota 1: condizioni essenziali:
A) il comodato sia solo tra padre/figlio e viceversa e al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;                                                                                                                                               B) il comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate;                                                                                                C) si posseggano solo 2 abitazioni di cat. A su tutto il territorio nazionale e che non si posseggano quote di altri immobili nella medesima categoria;                                                                                                                                      D) la residenza anagrafica del comodatario e del comodante deve essere fissata nello stesso Comune in cui si è proprietari degli immobili;                                                                                                                                                 

Nota 2: condizione essenziale è che i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

Nota 3: Con la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:

o    Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale

o    Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati

Nota 4:
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per l’assimilazione ad abitazione principale e pertinenze. Condizioni essenziali sono le seguenti:

·         Il militare appartiene ad una delle forze elencate all'art. 2 comma 5 DL 102/2013;

·         L’immobile è

o    Unico: produrre visura storica su soggetto in tutta italia o autocertificazione 445/2000;

o    Iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'immobiliare;

o    Censito nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9;

o    Posseduto e non concesso in locazione;

·         Il soggetto passivo deve aver depositato dichiarazione IMU a pena di decadenza attestante tutto quanto sopra previsto (art. 2 comma 5-bis DL 102/2013;)

Modalità di pagamento: F24 o PagoPA

 

 

 

 

Scadenza: -

1^ rata: 16 giugno

2^ rata: 16 dicembre

Franchigia

 

 

 

€  10,00

Comune elencato nel decreto MEF

 

 

 

SI

Codice catastale

     

E946

Ufficio Tributi:

08831978023 – WebFax

Email:

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PEC:

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  • TASI abolita dal 01/01/2020:

    LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

    Art. 1 comma 738

    738.  A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

 

 

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