Art. 1496. Codice civile - Vendita di animali.
Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1496. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vendita di animali.

Dispositivo

Art. 1496.

(Vendita di animali).


Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.



Ratio Legis


Spiegazione