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(CODICE CIVILE-art. 1722)
Art. 1722.
(Cause di estinzione).
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o
del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento
di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se
l'esercizio dell'impresa e' continuato, salvo il diritto di recesso
delle parti o degli eredi.