Art. 1339 codice civile: Inserzione automatica di clausole | La Legge per tutti

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1339 codice civile: Inserzione automatica di clausole

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (1) o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (2) (3).

Commento

Contratto: [v. Libro IV, Titolo II].

 

Clausola: accordo fra le parti su di un aspetto specifico, inserito in una convenzione più ampia, che produce effetti giuridici ulteriori o diversi da quelli normalmente prodotti.

 

(1) Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha soppresso l’ordinamento corporativo.

 

(2) Il regolamento contrattuale non è costituito soltanto dalle disposizioni convenzionali (regole stabilite dalle parti del contratto), ma anche dalle disposizioni che trovano la loro fonte nella legge, negli usi e nell’equità (fonti eteronome), e che integrano il contratto.

 

(3) L’art. 129, d.P.R. 6-6-2001, n. 380 (T.U. edilizia) prevede l’applicazione del presente articolo ai contratti relativi alla fornitura di energia che contengano clausole difformi.

 

Può succedere che l’ordinamento in caso di clausole nulle, anziché vanificare l’intero regolamento negoziale, si sostituisca alle parti imponendo un regolamento negoziale diverso (es. settori sottoposti ad una disciplina di prezzi imposti dalla legge).

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Il potere di emanare atti amministrativi precettivi collettivi attribuito all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non esclude l'adozione di prescrizioni specifiche, vincolanti per il destinatario sul "quando" e sul "quomodo", che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2 cit, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali anche in deroga delle norme di legge, purché queste ultime siano meramente dispositive e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando invece esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme imperative ovvero a sfavore dell'utente e consumatore. Cassa e decide nel merito, Trib. Avellino, 14/01/2013

Cassazione civile sez. VI  31 ottobre 2014 n. 23184  

 

La prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della Deliberazione n. 200 del 1999, adottata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'imporre al fornitore del servizio "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta", ha contenuto indeterminato, poiché lascia libero il fornitore di individuare detta modalità in concorso con altre, sicché deve escludersi che tale prescrizione integri il regolamento di servizio di settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, i contratti di utenza ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., giacché essa non risponde al requisito di sufficiente determinatezza di cui all'art. 1346 cod. civ. Cassa e decide nel merito, Trib. Avellino, 14/01/2013

Cassazione civile sez. VI  31 ottobre 2014 n. 23184  

 

Le deliberazioni adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, possono integrare, ex art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali (in relazione alle modalità di esecuzione della prestazione di entrambi i contraenti), perché la citata disposizione codicistica, nel menzionare le "clausole" imposte dalla legge, non si riferisce soltanto a quelle oggetto di diretta previsione legislativa, ma anche a quelle individuate da una fonte normativa da essa autorizzata. Cassa e decide nel merito, Trib. Avellino, 14/01/2013

Cassazione civile sez. VI  31 ottobre 2014 n. 23184  

 

 

Pubblicazione amministrazione

L'art. 6, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ora art. 115, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, che prevale su quella generale di cui all'art. 1664, c.c.; tale disciplina ha natura imperativa e s'impone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, mediante il meccanismo di cui all'art 1339 c.c., con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur”, sancito dall'art. 1419 c.c.

T.A.R. Lecce (Puglia) sez. I  26 giugno 2014 n. 1599

 

L'art. 6, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ora art. 115, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, che prevale su quella generale di cui all'art. 1664, c.c.; tale disciplina ha natura imperativa e s'impone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, mediante il meccanismo di cui all'art 1339 c.c., con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione del principio " utile per inutile non vitiatur ", sancito dall'art. 1419 c.c.

T.A.R. Lecce (Puglia) sez. I  26 giugno 2014 n. 1599  

 

Una lettura congiunta degli artt. 1339 e 1341 c.c. induce a ritenere che non ogni eterointegrazione è possibile in modo automatico, in difetto del clare loqui della stazione appaltante su quale deve essere il parametro vincolante per tutte le imprese partecipanti, atteso che il meccanismo sostitutivo ex art. 1339 c.c. riesce ad operare solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell'elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme; viceversa esso non trova applicazione laddove siano comunque affidati alle parti la quantificazione e l'esatto corrispettivo, nonché il metodo e la concreta manifestazione dell'elemento in questione (nella specie i costi della sicurezza da rischio specifico). Conferma TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1495 del 2013.

Consiglio di Stato sez. III  24 giugno 2014 n. 3195  

 

Alla luce dell'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti è possibile che il seggio appaltante richieda (espressamente) cumulativamente più di un requisito tra quelli indicati dall'art. 41 del medesimo testo normativo, al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria, con il solito limite della logicità della scelta operata. Ove venga richiesta la dimostrazione di cui all'art. 41, comma 1 lett. a), di almeno due dichiarazioni di Istituti bancari, è possibile l'esclusione dalla gara ove le stesse, congiuntamente, non vengano esibite in sede di offerta. Tuttavia, la concorrente può ricorrere all'avvalimento e, comunque, può giustificatamente, ai sensi del comma 3 dell'art. 41, da ritenersi eterointegrato negli atti di autoregolamentazione, provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV  17 giugno 2014 n. 1781  

 

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, ove la legge di gara sia silente su una causa di esclusione, la portata imperativa delle norme che prevedono tali adempimenti conduce, ai sensi dell'art. 1339 c.c., alla eterointegrazione del bando e successivamente, in caso di violazione dell'obbligo, all'esclusione del concorrente. Il principio è, infatti, certamente condivisibile, con la precisazione che la eterointegrazione del bando (e, comunque, la correttezza di una eventuale previsione in tal senso nel medesimo atto) è possibile solo ove non vi sia alcuna possibilità di “percezione” da parte del cittadino-impresa di non necessità di adempiere a un obbligo il cui assolvimento può essere il frutto di un'attività ermeneutica di carattere ordinario e non già derivante da una interpretazione cd. evolutiva, tale da richiedere particolare professionalità.

T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV  17 giugno 2014 n. 1781  

 

Nelle gare pubbliche d'appalto non è applicabile il principio dell'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, cioè dell'eterointegrazione negoziale di cui all'art. 1339 c.c., atteso che essa si basa sull'esigenza - inconfigurabile nella fase procedimentale di scelta del contraente della Pubblica amministrazione - di prevedere un meccanismo che consenta l'applicazione, ai contratti già stipulati, delle norme inderogabili che impongono il contenuto delle obbligazioni e dei diritti nascenti dall'accordo e la contestuale conservazione della validità e dell'efficacia di quest'ultimo. Conferma TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 525 del 2011

Consiglio di Stato sez. V  17 giugno 2014 n. 3093  

 

Nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara un elemento previsto come obbligatorio dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo d'integrazione automatica, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla p.a.

T.A.R. Perugia (Umbria) sez. I  11 giugno 2014 n. 302  



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