Vannacci non eleggibile alle elezioni Europee: ecco cosa lo blocca - la Repubblica

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Il parere: “Vannacci non è eleggibile, nel Centro Italia lo blocca il Codice militare”. La Difesa: “Vale solo per le Politiche”

29/04/2024 Lucca  Roberto Vannacci presenta il libro un Mondo all incontrario
29/04/2024 Lucca Roberto Vannacci presenta il libro un Mondo all incontrario (agf)

“La legge non consente di prendere parte alle elezioni agli ufficiali che hanno prestato servizio nella stessa circoscrizione”, spiega il professor Massimiliano Strampelli della Link University. Il neoleghista si difende: "Mi risulta che la norma non si applichi alle Europee"

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“Se si può candidare qualcuno che è in carcere con accuse gravissime, perché non si può candidare chi ha difeso la patria? Io e Vannacci vorremmo semplicemente che uscire di casa la sera non fosse pericoloso come accade oggi anche per colpa dell'immigrazione di massa”. Lo ha dichiarato questa mattina a Mattino Cinque News il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sulla candidatura alle europee del generale Roberto Vannacci, che tante divisioni sta provocando anche all’interno del Carroccio. A sostenere che la candidatura dell’ufficiale, il quale prima di scendere in campo era stato nominato Capo di Stato Maggiore di Comfoter Esercito con sede a Roma, non è solo un problema politico ma è soprattutto un problema legale è però direttamente il Codice sull'Ordinamento Militare e non, come ha affermato Il Capitano, “qualche giornalista di sinistra”.

In base al Codice e alla Guida tecnica del Ministero della difesa, l’ufficiale non potrebbe candidarsi nella circoscrizione Centro Italia, dove la Lega lo ha scelto come capolista, essendo la zona dove ha operato in data immediatamente precedente alla candidatura, anche se attualmente è sospeso dal servizio. Un particolare che conferma l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare presso la Link Campus University di Roma.

In base al Codice militare chi si trova nella situazione di Vannacci è ineleggibile e sarebbe sufficiente un ricorso di qualsiasi interessato per farlo decadere se eletto. Vedendo poi la guida del ministero della Difesa, sembra che il Viminale non si sia interfacciato con il dicastero retto da Guido Crosetto visti i paletti posti dalla Difesa sulle candidature.

“Per il militare esistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede espressamente delle cause di ineleggibilità al Parlamento richiamando il d.p.r. 361/57. Tra queste il d.p.r. 361/57 prevede espressamente all’articolo 7 lett. h) l’ineleggibilità degli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale”, assicura l’avvocato Strampelli.

C’è poi il problema della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare del Ministero della Difesa, edizione 2023, che sancisce espressamente, richiamando il dettato dell’articolo 7 del d.p.r. 361/57, che “ai sensi dell’articolo 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare, l’ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati Esteri”.

All’apparenza un ostacolo insormontabile per il candidato forte della Lega che, dopo aver comandato il 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin", la Brigata paracadutisti "Folgore", il contingente italiano nella guerra civile in Iraq e la Task Force 45 nella guerra in Afghanistan, lo scorso anno è finito al centro del dibattito per le sue posizioni su omosessuali, donne, immigrati e ambiente espresse nel suo libro Il mondo al contrario, fino ad essere scelto da Salvini come candidato di punta alle prossime europee.

Ma c’è una differenza tra le norme sull’ineleggibilità in Italia e quelle per Bruxelles? “La norma non disciplina espressamente una causa di non eleggibilità per il Parlamento europeo ma deve ritenersi, in applicazione dei principi generali – precisa il professor Strampelli - che le medesime considerazioni in materia di potenziali conflitti di interessi e condizionamento delle scelte di voto che valgono per le scelte elettorali nazionali e la relativa disciplina valgano anche sul piano delle elezioni europee”.

E ancora: “Il militare candidato non potrebbe certamente rimuovere con un comportamento volontario l’originaria causa di ineleggibilità, relativa all’aver prestato servizio nella circoscrizione dove si è candidato, prefigurandosi la predetta causa ostativa piuttosto nei termini di un’incandidabilità di fatto ab origine; al riguardo infatti i più autorevoli costituzionalisti indicano nell’incandidabilità una forma speciale di ineleggibilità”.

Valutazioni che dovranno fare gli Uffici elettorali. “L’Ufficio circoscrizionale elettorale prima e quella nazionale successivamente devono compiere le loro valutazioni di legittimità, ma anche se così non fosse l’eventuale elezione porrebbe dei profili di illegittimità del successivo atto elettivo”, conferma Strampelli.

Un ricorso potrebbe così far perdere il seggio al generale scelto dalla Lega. “È sin troppo facile – evidenzia il professore - immaginare che il difetto di elettorato passivo possa essere fatto valere da eventuali interessati in sede di contestazione della proclamazione dell’eletto innanzi al giudice nazionale, atteso che il Parlamento europeo, per consolidata giurisprudenza, non avrebbe competenza sulle cause di ineleggibilità non espressamente previste dall’articolo 12 dell’Atto di Bruxelles. Tali considerazioni valgono anche per il militare che sia sospeso cautelarmente dall’impiego, atteso che lo stesso mantiene per legge lo status e il diritto ad assegno cosiddetto “alimentare”, pari alla metà dello stipendio, in ragione del solo allentamento del rapporto di servizio e non già della cessazione di quest’ultimo”.

Cosa fare dunque? Per l’avvocato Strampelli “in questi casi sarebbe opportuna un’interlocuzione degli organi tecnici del ministero della Difesa in grado di fornire agli uffici elettorali i necessari chiarimenti su una materia così complessa come quella del diritto militare anche nelle sue implicazioni più ampie con il diritto di voto passivo”.

Vannacci minimizza. "Non ne so nulla e non è vero. Stupidaggini. A me non risulta", ha sostenuto dopo essere stato interpellato sulla vicenda a margine della presentazione del suo nuovo libro a Napoli. "Mi risulta – ha aggiunto – che sia una norma applicabile alle elezioni amministrative, non alle europee. È questo che mi risulta".

Ma dubbi ci sono anche all’interno della Lega. Sulle ipotesi dell’incandidabilità le chat del Carroccio stanno esplodendo.

Alcuni parlamentari inoltre hanno preannunciato che avvieranno una richiesta di chiarimenti agli uffici circoscrizionali elettorali del Centro Italia. E i sindacati militari chiedono l’intervento dei ministri Crosetto e Matteo Piantedosi.

"Abbiamo appreso da fonti aperte che secondo una circolare del Ministero della difesa del 6 giugno 2023, che detta regole per l'attuazione di alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare, il generale Roberto Vannacci non sarebbe eleggibile nella Circoscrizione elettorale Italia centrale in ragione del grado gerarchico rivestito e della sua attuale dipendenza dal Comando delle forze operative terrestri del Comando operativo dell'esercito (Comfoter Coe) che ha sede a Roma. Il Ministro Piantedosi e il Ministro Crosetto chiariscano", ha scritto in una nota Luca Marco Comellini, segretario generale del Sindacato dei Militari.

Sulla vicenda interviene anche il ministero della Difesa. "Fatta salva la competenza del ministero dell'Interno in merito all'eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell'ordinamento militare".

"Effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti", il ministero della Difesa spiega che "l'art. 1485 del Codice dell'ordinamento militare, nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il dpr in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili '...gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale'.

L'art. 1486 del codice poi - prosegue la nota del ministero - nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che 'non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate'. Il citato articolo, inoltre, specifica che 'la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

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